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Ordinanza

Ordinanza n. 11583/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 22 marzo 2024, di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.

Giustizia amministrativa202503908

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

La ricorrente aveva proposto un ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione sulla domanda del 22 marzo 2024, diretta a ottenere il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Il giudizio era già stato definito con sentenza favorevole, che aveva ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso e aveva nominato un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Successivamente, con istanza depositata il 7 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e alla domanda di riconoscimento del titolo estero, intendendo iscriversi ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE, per i quali sarebbe richiesta la rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.

La decisione

Il Collegio ha ritenuto che l'istanza successiva alla sentenza non costituisse una rinuncia al ricorso in senso tecnico, poiché il giudizio era già stato definito, ma fosse più propriamente qualificabile come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia è rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o statuizione giudiziale. Di conseguenza, non essendo necessaria l'adozione di una decisione giurisdizionale ulteriore, il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere.

Massime di principio

  • Quando una parte vittoriosa rinuncia, dopo la pronuncia definitiva favorevole, agli effetti utili della sentenza, tale dichiarazione non integra una rinuncia al ricorso ancora da definire, ma una rinuncia agli effetti della decisione già resa.
  • La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza da parte della parte vittoriosa costituisce una facoltà rimessa alla sua libera scelta e non richiede una specifica intermediazione o statuizione del giudice.
  • Se, dopo la definizione del giudizio, la parte dichiara di non voler più conseguire gli effetti favorevoli della pronuncia, il giudice deve dichiarare il non luogo a provvedere, non essendo richiesta un'ulteriore decisione sulla domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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