Cassazione Penale, Sentenza n. 36603/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli che confermava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Benevento del 7/3/2022; censura principale: vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione del GIP rispetto alla richiesta del pubblico ministero, con specifica deduzione che il GIP si sarebbe limitato a recepire la richiesta del PM senza rielaborazione critica. Il procedimento riguarda fatti di fabbricazione di documenti di identità falsi, con contestazioni anche per sostituzione di persona e truffa.
La decisione
Il giudice di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità delle censure e manifesta infondatezza della doglianza sulla mancata autonoma valutazione del GIP. È stato richiamato il principio secondo cui la mera sovrapposizione linguistica alla richiesta del PM non implica automaticamente carenza di autonoma motivazione se dal complesso del provvedimento emerge conoscenza degli atti e rielaborazione critica. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; disposta la trasmissione copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai fini del disposto delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Non dispone la remissione in libertà.
Norme richiamate
Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Consente la trattazione del ricorso nelle forme previste (modalità proceduralmente alternative introdotte nel periodo emergenziale); la trattazione è avvenuta con tali forme
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiede che il ricorso per cassazione contenga l'indicazione precisa dei punti di fatto e di diritto censurati; il mancato rispetto di tali requisiti (genericità delle censure) determina l'inammissibilità
art. 616 c.p.p.
Permette la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione di somme alla Cassa delle Ammende in presenza di ricorso infondato o colposo
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94, commi 1-bis e 1-ter
Prevedono gli adempimenti a carico della cancelleria e la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando le statuizioni non comportano la remissione in libertà del detenuto
Giurisprudenza richiamata (Sez. 3, Sent. n. 35720/2020; Sez. 5, Sent. n. 1304/2018; Sez. 2, Sent. n. 30918/2015; Sez. 6, Ord. n. 10250/2017)
Principio consolidato: la tecnica dell'"incorporazione" (uso di espressioni simili alla richiesta del PM) non viola automaticamente l'obbligo di autonoma valutazione del GIP se dal provvedimento emerge la conoscenza degli atti e una rielaborazione critica; inoltre, in cassazione contro provvedimenti cautelari è necessario proporre censure specifiche e concrete per non incorrere in inammissibilità
Massime di principio
- La mera sovrapposizione testuale della motivazione del GIP alla richiesta del PM non è, di per sé, sufficiente a dimostrare carenza di autonoma valutazione: occorre dimostrare l'assenza di conoscenza degli atti o l'assenza di una rielaborazione critica degli elementi probatori
- In ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari bisogna indicare con precisione i passaggi del provvedimento impugnato ritenuti viziosi e spiegare concretamente come tali vizi incidano sulla fondatezza della misura; censure generiche o puramente teoriche sono inammissibili
- La tecnica dell'incorporazione è ammessa se dal provvedimento emerge comunque la valutazione autonoma del giudice: quindi nella redazione dell'ordinanza il GIP può richiamare argomentazioni del PM purché compaia una sintesi consapevole e critica
- Il rischio di inammissibilità comporta anche conseguenze economiche: il ricorrente può essere condannato alle spese e a versamenti alla Cassa delle Ammende se il ricorso è ritenuto infondato o formato con colpa
- Quando si impugna una custodia cautelare, oltre a contestare la motivazione formale, è utile sviluppare argomentazioni sostenute da riferimenti probatori alternativi o da specifiche omissioni logiche del provvedimento che ne minino la capacità dimostrativa
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