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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02262/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di primo grado aveva applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., una pena complessiva già rideterminata per effetto della continuazione con altra sentenza irrevocabile e aveva disposto confisca/distruzione di reperti e restituzione di somme sequestrate. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando mancanza di motivazione: secondo il ricorrente il giudice si sarebbe limitato a recepire l'accordo delle parti senza un effettivo controllo sulla correttezza dell'intesa, sulla congruità della pena, sui presupposti di legge e sull'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Chiedeva l'annullamento della sentenza, con o senza rinvio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero indeducibili alla luce dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che consente il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è stata considerata non deducibile; inoltre la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta compiuta quanto alla qualificazione giuridica e alla verifica dell'assenza di cause di proscioglimento. La dedotta assenza di controllo sull'intesa non integra un vizio attinente alla volontà dell'imputato, anche perché l'imputato era presente all'udienza di richiesta della pena e non era stato allegato alcun vizio del consenso. Conseguentemente sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), nel cui ambito si colloca la sentenza impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    è stato invocato per dedurre il vizio di mancanza di motivazione.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura motivazionale.

  • art. 192, comma 1, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura motivazionale.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura motivazionale.

  • art. 129 c.p.p.

    la Corte ribadisce che la verifica dell'assenza di cause di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso contro la sentenza di applicazione della pena ai soli vizi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    la declaratoria di inammissibilità è pronunciata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata, quando il ricorso non supera il filtro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
  • La mancata verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente deducibile nel ricorso contro la sentenza di patteggiamento.
  • Il vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità; non sono ammissibili contestazioni che richiedano valutazioni alternative o non evidenti dal testo della decisione.
  • La deduzione di un vizio relativo alla volontà dell'imputato richiede l'allegazione di un effettivo difetto del consenso o di un difforme recepimento dell'accordo; in mancanza, la censura è fuori dal perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso non rientra nei motivi consentiti contro il patteggiamento, la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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