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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28411/2023 del 11/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cooperativa per il pagamento di una somma ritenuta dovuta in base a un accordo transattivo del giugno 2014. Il consorzio ingiunto proponeva opposizione sostenendo che la transazione aveva già definito i rapporti tra le parti, prevedendo il riconoscimento di un credito della cooperativa e il suo soddisfacimento in parte mediante pagamento diretto e in parte mediante estinzione di debiti verso terzi; affermava inoltre che le obbligazioni erano state adempiute prima della notifica del decreto. Il Tribunale aveva invece ritenuto risolto il contratto per inadempimento del consorzio, revocato il decreto solo in quanto già emesso e condannato il consorzio al pagamento di una somma residua, oltre spese con distrazione al difensore. In appello la decisione veniva riformata: la Corte territoriale riteneva che, per le clausole non accompagnate da un termine, la mancata indicazione della tempistica fosse indice della non immediatezza dell’adempimento; escludeva quindi che vi fosse inadempimento del consorzio alla data della comunicazione di risoluzione e affermava che la cooperativa non potesse risolvere unilateralmente l’accordo; aggiungeva che la transazione aveva efficacia novativa, e che la distrazione delle spese di primo grado cadeva con la riforma della sentenza. Nel ricorso per cassazione la cessionaria del credito deduceva: 1) violazione dell’art. 1183 c.c., sostenendo che le obbligazioni senza termine scadono a vista e che la Corte d’appello avrebbe dovuto riconoscere l’immediata esigibilità della prestazione; 2) violazione dell’art. 1230 c.c., contestando la qualificazione dell’accordo come transazione novativa e sostenendo che si trattasse di transazione conservativa; 3) violazione dell’art. 329 c.p.c., assumendo che il capo sulla distrazione delle spese fosse passato in giudicato perché non impugnato, con conseguente illegittimità della sua caducazione in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi e infondato il terzo: il primo perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata, fondata sull’interpretazione dell’accordo e sulla mancanza di un termine pattizio per alcune prestazioni, oltre che sulla mancata esercitazione da parte della creditrice della facoltà di pretendere immediatamente l’adempimento; il secondo per difetto di specificità, non essendo stato riprodotto il testo della transazione; il terzo perché il capo sulla distrazione segue il destino del capo sulle spese e cade con la riforma della sentenza, senza che il difensore distrattario debba essere evocato personalmente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva escluso l’inadempimento del consorzio alla data indicata, ritenuto non unilaterale la risoluzione dell’accordo transattivo e qualificato l’accordo come novativo; ha altresì confermato che la distrazione delle spese di primo grado non sopravvive alla riforma della sentenza. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1183 c.c.

    La Corte ha escluso che la censura sulla scadenza immediata delle obbligazioni potesse fondarsi solo sulla regola invocata dal ricorrente, poiché il giudizio d'appello aveva interpretato l'accordo nel senso che per alcune prestazioni non fosse stato pattuito un termine e che la creditrice non avesse neppure richiesto l'immediato adempimento, limitandosi a dichiarare la risoluzione.

  • art. 1230 c.c.

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla natura novativa della transazione per difetto di specificità, osservando che il ricorrente non aveva riportato il testo dell'accordo da cui desumere la pretesa natura conservativa.

  • art. 329 c.p.c.

    È stata ritenuta infondata la tesi dell'acquiescenza impropria sul capo della distrazione delle spese, poiché tale capo segue la sorte della statuizione sulle spese e cade con la riforma della sentenza.

  • art. 91 c.p.c.

    La riforma della decisione comporta la regolazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato trascritto o comunque riprodotto il contenuto del contratto transattivo oggetto di doglianza.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la censura investe la decorrenza dell'obbligazione in un accordo transattivo, non basta invocare in astratto la regola sull'esigibilità immediata delle prestazioni prive di termine: occorre confrontarsi con l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito e, se necessario, dedurre specificamente la violazione delle regole ermeneutiche contrattuali.
  • Se il giudice di merito accerta che, dal testo e dal contesto dell'accordo, le parti non hanno voluto un adempimento immediato per alcune prestazioni, la doglianza in cassazione deve attaccare tale accertamento interpretativo e non limitarsi a prospettare una diversa lettura della norma sull'adempimento.
  • La dichiarazione unilaterale di risoluzione di una transazione non è ammissibile se il giudice accerta che, alla data della comunicazione, la controparte non era inadempiente e che il rapporto transattivo era ancora efficace.
  • La contestazione della natura novativa o conservativa di una transazione richiede specifica allegazione e riproduzione del testo dell'accordo, essendo altrimenti il motivo inammissibile per difetto di specificità.
  • Il capo della sentenza relativo alla distrazione delle spese non ha autonomia tale da sopravvivere alla riforma del capo sulle spese: se cade la condanna alle spese, cade anche la distrazione disposta in favore del difensore antistatario.
  • In tema di ricorso per cassazione, il motivo deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se ne resta scoperta una, il motivo è inidoneo a scardinare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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