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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25982/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il notaio aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio gli chiedeva, quale notaio rogante di un atto di cessione immobiliare stipulato il 7 maggio 2015 nell'ambito di un programma pubblico di edilizia economica e popolare, il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR Lazio aveva confermato l'accoglimento, ritenendo applicabile l'agevolazione di cui all'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973 anche agli atti soggetti a IVA e richiamando, altresì, il principio di alternatività IVA/registro ex art. 40 d.P.R. 131/1986. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973 per avere la CTR esteso la norma agevolativa anche agli atti soggetti a IVA; violazione dell'art. 40 d.P.R. 131/1986, in combinato con l'art. 32, comma 2, per avere la CTR fatto discendere dal principio di alternatività l'applicabilità dell'esenzione anche alle operazioni IVA.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi dell'Agenzia. Ha affermato che l'art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973, per la sua natura di norma agevolativa di stretta interpretazione e per il sistema del numerus clausus delle agevolazioni tributarie, non si applica agli atti soggetti a IVA, se non espressamente previsti. Ha inoltre chiarito che il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non consente di estendere tale esenzione, poiché esso comporta comunque il pagamento dell'imposta d'atto, sia pure in misura fissa, mentre l'agevolazione dell'art. 32 esclude ogni imposta. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 2, d.P.R. 601/1973

    "Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo 3 della legge indicata nel comma precedente" ... "sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali"

    Norma agevolativa di stretta interpretazione, applicabile solo agli atti e contratti che rientrano nei requisiti espressamente previsti; non si estende agli atti soggetti a IVA se non contemplati dalla disposizione.

  • art. 40, comma 1, d.P.R. 131/1986

    Il principio di alternatività IVA/registro non può essere utilizzato per ampliare l'ambito delle agevolazioni dell'art. 32 d.P.R. 601/1973; l'alternatività implica comunque il pagamento dell'imposta d'atto, sebbene in misura fissa.

  • artt. 2 e 10, comma 2, d.P.R. 347/1990

    Richiamati insieme all'art. 40 d.P.R. 131/1986 per il principio di alternatività tra IVA e imposte ipo-catastali, ma non idonei a fondare l'esenzione invocata dal contribuente.

  • art. 42 d.P.R. 601/1973

    Conferma l'impostazione del sistema delle agevolazioni tributarie come numerus clausus, con abrogazione delle agevolazioni diverse da quelle considerate nel decreto.

  • L. 865/1971

    Riferimento normativo richiamato dall'art. 32 d.P.R. 601/1973 per individuare i programmi pubblici di edilizia residenziale e i relativi presupposti applicativi.

Massime di principio

  • Le agevolazioni tributarie previste dal d.P.R. 601/1973 costituiscono un sistema a numerus clausus e, come norme eccezionali, sono di stretta interpretazione.
  • L'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale prevista per determinati atti di trasferimento non può essere estesa agli atti soggetti a IVA se la legge non li menziona espressamente.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non equivale a esenzione totale dalle imposte d'atto e non consente di trasformare un regime di imposta fissa in un'esenzione integrale da imposte ipo-catastali.
  • Quando un'agevolazione esclude ogni imposta, non è assimilabile al diverso meccanismo dell'alternatività IVA/registro, che comporta comunque un prelievo fiscale minimo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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