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Sentenza

Sentenza n. 265/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 402/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Ravenna, Sezione Lavoro, in data 16 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202501412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza a una sentenza del Tribunale ordinario di Ravenna, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, della quale il Ministero non aveva dato esecuzione. La sentenza era stata notificata all'amministrazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. La domanda di ottemperanza riguardava parzialmente le statuizioni della sentenza, limitatamente a una docente tra i 27 destinatari contemplati dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l'ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi 90 giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori. Il Collegio ha inoltre rilevato che la limitazione della domanda a un solo docente, a fronte dei 27 contemplati dal giudicato, determina una moltiplicazione dei giudizi e ha inciso sulla liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di disporre la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato e non spontaneamente eseguita dall'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione competente di dare esecuzione alle statuizioni definitive entro un termine assegnato.
  • La previa notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni e il decorso di tale termine consentono di procedere all'accertamento dell'inadempimento dell'amministrazione mediante il giudizio di ottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della parte, affinché provveda in via sostitutiva entro un termine ulteriore in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
  • L'esecuzione del giudicato deve tenere conto di quanto eventualmente già corrisposto dall'amministrazione, che deve essere detratto dalle prestazioni ancora dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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