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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03932/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia traeva origine dalla domanda, proposta in primo grado e poi coltivata in appello, volta a far dichiarare l'inefficacia per simulazione assoluta di una serie di contratti di cessione di quote sociali e di immobili in favore della controparte persona fisica e di una società. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva riconosciuto che il rigetto fondato solo sulla mancanza di controdichiarazione era erroneo, ma aveva comunque confermato il rigetto perché: i capitoli di prova testimoniale richiesti erano in parte irrilevanti, in parte già provati documentalmente, in parte inconcludenti o formulati in modo da richiedere al teste una valutazione; inoltre i documenti complessivamente prodotti non fornivano un quadro indiziario sufficientemente grave, preciso e concordante. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi risultanti da specifici documenti; con il secondo ha dedotto, ex art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione del giusto processo e del diritto alla prova, o comunque per difetto assoluto di motivazione, per l'omessa ammissione della prova testimoniale richiesta sin dal primo grado e reiterata in appello. Le resistenti hanno controricorso con ricorso incidentale condizionato, rimasto poi assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre richiamato il principio della doppia conforme, che preclude la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando appello e primo grado siano conformi quanto all'esito e fondati sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la valutazione e l'interpretazione delle prove, nonché la scelta di quelle ritenute idonee a fondare il convincimento, appartengono al giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o del compendio probatorio.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La dedotta nullità per violazione del giusto processo o del diritto alla prova non è configurabile quando la censura investe in realtà la valutazione delle prove riservata al merito.

  • art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile anche se la decisione di appello aggiunge argomenti ulteriori rispetto alla sentenza di primo grado, purché le due decisioni siano fondate sul medesimo iter logico sui fatti principali.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • La deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la mera valutazione delle prove o di chiedere una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testimoni, della concludenza delle prove e della selezione delle risultanze probatorie rientra nel potere esclusivo del giudice di merito, che deve solo dare conto delle ragioni del proprio convincimento.
  • La regola della doppia conforme preclude il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sul medesimo nucleo fattuale e argomentativo, anche se con motivazione arricchita da ulteriori argomenti.
  • La censura di nullità della sentenza non può essere utilizzata per aggirare il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione del materiale probatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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