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Sentenza

Sentenza del 21/10/2015 n. 21343 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento IRPEF relativi al reddito di partecipazione nella società di persone. L'accertamento si fondava sulla ricostruzione dei maggiori ricavi della società, anche mediante movimentazioni sui conti correnti dei soci, amministratori e familiari, non adeguatamente giustificate. La CTR aveva riconosciuto soltanto la deduzione dei costi correlati ai maggiori ricavi, applicando una percentuale di ricarico del 70%. La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione di tutti i soci e della società, nonostante la controversia riguardasse un accertamento unitario sul reddito della società di persone e sulla conseguente imputazione ai soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato nullo l'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, affinché il giudizio venga nuovamente celebrato con la partecipazione della società e di tutti i soci interessati. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili.

    L'accertamento del reddito della società di persone e la conseguente imputazione ai soci costituiscono una fattispecie unitaria; perciò, salvo questioni personali, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 4

    In caso di accertamento presuntivo di maggiori ricavi, devono essere considerati anche i costi correlati, pur se non imputati al conto economico, secondo quanto riconosciuto dalla CTR.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2

    Le movimentazioni bancarie dei contribuenti, e nel caso specifico quelle riferibili a soci, amministratori e familiari, possono fondare una presunzione di ricavi o compensi imponibili, quando il contribuente non dimostri che le operazioni sono estranee all'attività d'impresa o siano state contabilizzate e fiscalmente considerate.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Quando la controversia riguarda inscindibilmente più soggetti, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La mancata partecipazione determina la nullità assoluta del giudizio.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    I giudizi separati relativi alla medesima fattispecie possono essere riuniti, ferma restando la necessità di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie riguardanti il reddito di una società di persone e la sua imputazione ai soci, società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari, perché l'accertamento è unitario.
  • Se il giudizio si svolge senza la partecipazione di uno dei soggetti necessari, la nullità è assoluta, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado e comporta la cassazione della decisione e il rinvio al primo grado.
  • La nullità processuale non equivale a una vittoria definitiva sul merito dell'accertamento: il procedimento deve essere rinnovato e l'Amministrazione potrà sostenere nuovamente la pretesa, nel contraddittorio completo.
  • Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate come base presuntiva dell'accertamento; il contribuente deve fornire una giustificazione analitica dell'origine delle somme, della loro estraneità all'attività d'impresa o della loro corretta contabilizzazione.
  • In caso di maggiori ricavi accertati presuntivamente, devono essere considerati anche i costi inerenti e correlati, purché riconducibili all'attività e adeguatamente determinabili.

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