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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 12560 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale nella parte in cui aveva ridotto il reddito della società di fatto a 50.000 euro e aveva annullato la sanzione IVA per la mancata regolarizzazione delle prestazioni rese dagli esercenti dei locali pubblici. Secondo l'Amministrazione, gli esercenti avrebbero dovuto fatturare alla società la propria prestazione e la società avrebbe dovuto registrare gli acquisti ai fini IVA. I contribuenti, con ricorso incidentale, contestavano invece l'accertamento dell'esistenza della società di fatto e sostenevano che il condono tombale presentato da F.R. per l'impresa individuale dovesse produrre effetti anche per la società di fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia quello incidentale dei contribuenti. I motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati inammissibili perché privi del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c., non autosufficienti e, in parte, diretti a censurare valutazioni giuridiche e di fatto senza confrontarsi con la motivazione effettiva della CTR. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile quanto alla contestazione della società di fatto e infondato quanto all'estensione del condono: il condono richiesto dalla sola impresa individuale di F.R. non poteva estendersi alla distinta società di fatto, che aveva omesso le dichiarazioni fiscali. È rimasta quindi ferma la decisione della CTR, compresa la rideterminazione del reddito e l'esclusione della sanzione IVA. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    Consente l'accertamento induttivo del reddito, utilizzato nel caso concreto a seguito dell'omessa presentazione della dichiarazione fiscale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 25 e 74

    L'art. 74 prevedeva, per il settore degli intrattenimenti e dei giochi, uno speciale regime IVA. La CTR ha ritenuto che l'attività svolta mediante le macchinette costituisse un'attività unitaria tra installatore ed esercente, soggetta globalmente a tale disciplina, escludendo l'obbligo di regolarizzazione e registrazione degli acquisti previsto dall'art. 25.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8

    Prevede sanzioni collegate alla mancata regolarizzazione, da parte del committente, di operazioni non fatturate. La sanzione è stata esclusa perché, secondo la ricostruzione in fatto della CTR, non sussisteva una prestazione autonoma degli esercenti da fatturare alla società.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 14, lett. c)

    Esclude la definizione automatica per il contribuente che abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative ai tributi e ai periodi d'imposta interessati.

    Il condono è stato ritenuto non applicabile alla società di fatto, che non aveva presentato le dichiarazioni. La domanda di condono presentata da un soggetto diverso, ossia F.R. per la propria impresa individuale, non produce effetti nei confronti dell'effettivo titolare del rapporto tributario.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i motivi fondati sull'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione imponeva la formulazione di un distinto e chiaro momento di sintesi, indicativo del fatto controverso e decisivo. La sua mancanza comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Disciplina, rispettivamente, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio di motivazione. La Corte ha ribadito che il vizio motivazionale deve riguardare fatti storici decisivi e non può essere utilizzato per censurare mere questioni giuridiche o per ottenere una nuova valutazione del merito.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6

    È stato richiamato dai contribuenti in relazione alle esimenti dalle sanzioni, ma la Corte non ha accolto il ricorso incidentale e non ha fondato su tale disposizione la decisione finale.

  • Codice civile, artt. 2266 e seguenti

    Richiamati dai contribuenti in tema di società di persone e responsabilità della società di fatto, ma senza ottenere l'estensione del condono all'entità societaria distinta dall'impresa individuale.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    Richiamato dai contribuenti a tutela dell'affidamento e della buona fede, ma non ritenuto idoneo a superare il principio della distinta soggettività tributaria della società di fatto e della stretta interpretazione delle norme sul condono.

Massime di principio

  • Nel giudizio di Cassazione, i motivi relativi a vizi di motivazione devono indicare in modo autonomo, chiaro e sintetico il fatto storico decisivo che sarebbe stato omesso o insufficientemente esaminato; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Un ricorso per Cassazione deve essere autosufficiente: occorre trascrivere o indicare specificamente gli atti e i passaggi rilevanti su cui si fonda la censura, consentendo alla Corte di verificare direttamente la doglianza.
  • Non è possibile utilizzare il vizio di motivazione per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare soltanto l'interpretazione giuridica della decisione impugnata; occorre individuare un fatto storico decisivo realmente omesso.
  • Il condono fiscale è un beneficio di stretta interpretazione e produce effetti solo a favore del soggetto che lo ha richiesto e che coincide con l'effettivo titolare del rapporto tributario.
  • Quando l'Amministrazione accerta una società di fatto distinta dall'impresa individuale apparente, il condono presentato dall'impresa individuale non si estende automaticamente alla società di fatto, soprattutto se quest'ultima ha omesso le dichiarazioni richieste.
  • In materia IVA, la qualificazione dei rapporti tra installatore di apparecchi da intrattenimento ed esercenti dei locali dipende dall'effettivo contenuto dell'accordo e dalla concreta struttura dell'attività: se emerge un'attività unitaria e congiunta, può essere escluso l'obbligo di fatturazione autonoma prospettato dall'Ufficio.
  • La censura in Cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se non aggredisce il fondamento concreto della decisione, il motivo è inammissibile.

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