Cassazione Penale, Sentenza n. 04206/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per sequestro di persona a scopo di estorsione (con aggravanti). Il ricorrente contestava la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il giudice aveva attribuito eccessivo peso probatorio a un video/ messaggio vocale rinvenuto sul cellulare di uno degli esecutori materiali (Martinez Toribio). Criticava l'impossibilità di datare/orariare il messaggio, di identificare destinatario e mittente al momento del fatto, la mancata corrispondenza del contenuto con le altre risultanze investigative (filmati e dichiarazioni della vittima), l'assenza di prova che il criptotelefono da cui sarebbe partito il messaggio fosse in disponibilità del ricorrente nel periodo pertinente (prove limitate a epoche precedenti), il carattere non decisivo delle dichiarazioni del collaboratore e l'esito inconcludente dell'esame fonico del RIS che non ha attribuito con certezza la voce al ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non consentito e comunque manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse fornito una motivazione completa e non manifestamente illogica: il sequestro è documentato da un video realizzato dall'esecutore materiale; sulla stessa giornata era presente un altro video/messaggio con riferimenti al delitto, istruzioni operative e alla causale legata al traffico di stupefacenti; era accertata la comune detenzione riferibile all'autore del messaggio (collegamento con altro detenuto Fabietti) e l'esistenza di rapporti coevi tra il ricorrente e l'esecutore materiale; risultava l'uso in carcere di criptofonini con lo stesso numero del messaggio secondo dichiarazioni collaboratore; il RIS non aveva escluso l'attribuzione vocale, essendo il reperto di scarsa qualità. La valutazione complessiva di tali elementi formava, secondo la Corte, gravità indiziaria sufficiente per la custodia cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (interpretazione delle intercettazioni)
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439-01
Principio che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità quando la motivazione sia conforme a logica e massime di esperienza
Art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative del codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.
Riferimento procedurale agli adempimenti amministrativi/esecutivi a carico della cancelleria successivi alla pronuncia (esecuzione delle prescrizioni del provvedimento e comunicazioni formali); non incide sulla valutazione di merito ma sul compimento di atti conseguenti alla sentenza
Massime di principio
- In sede di cassazione è difficile ottenere accoglimento se il motivo del ricorso si limita a una diversa valutazione del materiale probatorio: la Corte sindaca vizi di motivazione o di diritto, non la diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
- La presenza di elementi indiziari plurimi e concatenati (video che documenta il fatto, altri filmati/messaggi contestuali, relazioni carcerarie, dichiarazioni di collaboratori) può compensare l'indeterminatezza di un singolo elemento tecnico (es. analisi fonica inconcludente).
- L'inconcludenza di un esame tecnico (es. del RIS) non esclude automaticamente la responsabilità se la prevalente valutazione probatoria del giudice di merito, basata sulla totalità degli elementi, è logica e coerente.
- Per chi contesta misure cautelari fondate su elementi digitali è strategico provare l'assenza di collegamenti temporali o di responsabilità diretta (datazione, catena di custodia, esclusione di disponibilità del dispositivo nel periodo rilevante), perché la mera contestazione qualitativa del contenuto è meno efficace in Cassazione.
- Le dichiarazioni di collaboratori e riscontri sulle abitudini/caratteristiche (es. uso di criptofonini) hanno peso indiziario rilevante se corroborate da altri elementi concreti; pertanto va valutata la loro affidabilità e il loro inserimento nel quadro probatorio complessivo.
- Se si ritiene che il giudice abbia travisato elementi decisivi o abbia motivato in modo illogico, il ricorso in Cassazione deve evidenziare specificamente questi vizi logici o la violazione di norme di diritto, non solo proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
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