Sentenza n. 1593/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 19.8.2020, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 26.07.2013, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; del preavviso di diniego in data 26.02.2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, preceduto da preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su una segnalazione all’autorità giudiziaria relativa a fatti qualificati come corruzione di minorenne e molestia, successivamente ricondotti rispettivamente ad atti osceni e molestia. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 1, lett. f), e 6 della legge n. 91/1992, degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per motivazione carente, perplessa, errata e contraddittoria, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, manifesta illogicità e sproporzione. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare l’archiviazione dei procedimenti penali, intervenuta nel 2013, prima della decisione negativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri e accessori. Il giudice ha ritenuto non irragionevole la valutazione discrezionale del Ministero, poiché i fatti contestati, collocati a circa un anno dalla domanda e quindi nel periodo di osservazione decennale, costituiscono indicatori significativi dell’affidabilità e dell’integrazione del richiedente nella comunità nazionale. La valutazione amministrativa può considerare globalmente i precedenti e gli elementi di fatto, senza esaminarli in modo atomistico, tenendo conto della loro natura e della loro capacità di rivelare l’indole del richiedente. L’archiviazione o l’estinzione del procedimento penale non impedisce all’Amministrazione di valutare autonomamente, sul piano amministrativo, i fatti emersi nell’ambito della vicenda penale. Nel caso concreto, il reato di molestia era stato estinto per oblazione, mentre il procedimento relativo agli atti osceni era stato definito in ragione dell’impossibilità per le persone offese di vedere gli atti asseritamente compiuti; tali esiti non sono stati ritenuti incompatibili con una valutazione amministrativa negativa. Il TAR ha inoltre considerato rilevante la natura plurioffensiva dei fatti e la loro attitudine a incidere su beni primari della persona, nonché l’assenza di speciali meriti ulteriori rispetto al normale inserimento sociale ed economico. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è stata ricondotta a una valutazione di interesse pubblico e all’esercizio di un potere discrezionale e prognostico, volto ad accertare l’assenza di dubbi sull’affidabilità del richiedente e sulla sua adesione ai valori costituzionali.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione complessiva e discrezionale dell’interesse pubblico, dell’affidabilità del richiedente e della sua integrazione nella comunità nazionale.
art. 6 legge n. 91/1992
È richiamato quale parametro della valutazione dei fatti ostativi alla concessione della cittadinanza.
art. 3 legge n. 241/1990
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego.
art. 10-bis legge n. 241/1990
Il preavviso di rigetto consente all’interessato di rappresentare elementi contrari alla decisione negativa; nel caso concreto, le osservazioni sull’archiviazione non hanno imposto un diverso esito.
art. 609 quinquies c.p.
La segnalazione relativa alla corruzione di minorenne è stata considerata quale elemento fattuale della valutazione amministrativa, anche a seguito della successiva derubricazione.
art. 527 c.p.
Gli atti osceni sono stati valutati come fatto significativo dell’affidabilità del richiedente, indipendentemente dall’esito del procedimento penale.
art. 660 c.p.
La molestia è stata considerata elemento rilevante nella valutazione prognostica della condotta e dell’affidabilità del richiedente.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un potere discrezionale fondato su una valutazione complessiva dell’interesse pubblico, dell’affidabilità del richiedente, della sua condotta e della sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
- La valutazione dell’affidabilità del richiedente può estendersi ai fatti emersi in procedimenti penali anche quando questi si siano conclusi con archiviazione o estinzione, poiché l’accertamento della responsabilità penale e la valutazione amministrativa della personalità operano su piani autonomi e non coincidenti.
- I fatti rilevanti ai fini della cittadinanza devono essere apprezzati globalmente, considerando la loro natura, prossimità temporale alla domanda, eventuale reiterazione e capacità di costituire indicatori dell’indole del richiedente, senza un esame necessariamente atomistico dei singoli episodi.
- La concessione della cittadinanza per naturalizzazione può essere negata sulla base di una prognosi negativa sull’affidabilità futura del richiedente quando permangano elementi idonei a far dubitare della sua piena adesione alle regole di civile convivenza e ai valori costituzionali, anche in assenza di una condanna penale definitiva.
- L’ordinario inserimento sociale ed economico del richiedente non costituisce, di per sé, un merito speciale idoneo a neutralizzare elementi negativi relativi alla condotta, trattandosi normalmente di un presupposto ordinario del soggiorno e della valutazione della domanda.
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