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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25836/2021 del 23/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un ente proprietario di un fabbricato, che aveva chiesto il ristoro del pregiudizio subito per la costruzione, su area contigua, di un viadotto stradale che rasentava l'edificio e ne determinava un notevole deprezzamento. In primo grado il costruttore era stato condannato ex art. 46 della legge espropriativa del 1865 a tenere indenne l'ente. La corte d'appello aveva respinto l'impugnazione del soccombente, rilevando, quanto alla prescrizione, l'inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; quanto a interessi e rivalutazione, aveva osservato che la sentenza non aveva liquidato rivalutazione e che gli interessi moratori erano dovuti ex artt. 1224 e 1282 c.c. in caso di ritardo nel pagamento di credito liquido ed esigibile. Nel ricorso per cassazione il consorzio ha denunciato: 1) violazione dell'art. 46 l. 2359/1865 e degli artt. 2943 e 2946 c.c., sostenendo che la domanda, inizialmente impostata come asservimento del fondo e non come diverso diritto, non avrebbe interrotto la prescrizione perché l'atto interruttivo deve riferirsi specificamente al diritto fatto valere; 2) violazione degli artt. 1219 e 1220 c.c., contestando la debenza di interessi e rivalutazione e sostenendo che la mora non fosse imputabile al debitore, ma alla condotta dell'ente creditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la corte territoriale non aveva deciso nel merito sulla prescrizione, ma aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello per difetto di specificità; il ricorrente non ha quindi censurato la reale ragione ostativa. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile, perché sul capo della rivalutazione era privo di pertinenza rispetto alla decisione, che non aveva affatto liquidato rivalutazione monetaria, e sugli interessi era inconferente, poiché la corte d'appello aveva affermato che gli interessi moratori spettano ex artt. 1224 e 1282 c.c. per il solo ritardo nell'adempimento di un credito liquido ed esigibile, indipendentemente dalla colpa del debitore. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 46 l. 25 giugno 1865, n. 2359

    norma posta a base della pretesa indennitaria per il pregiudizio derivante dall'opera pubblica, richiamata dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione della fattispecie e la conseguente prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per sostenere che l'interruzione della prescrizione richiede un atto riferito specificamente al diritto effettivamente esercitato.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato ai fini del termine ordinario di prescrizione invocato dal ricorrente.

  • art. 342 c.p.c.

    la corte d'appello lo ha utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo di appello privo di specifiche censure alla motivazione di primo grado.

  • art. 1224 c.c.

    gli interessi moratori sono dovuti in caso di ritardo nell'adempimento di un credito liquido ed esigibile.

  • art. 1282 c.c.

    richiamato, insieme all'art. 1224 c.c., per affermare la debenza degli interessi su crediti liquidi ed esigibili.

  • art. 1219 c.c.

    richiamato dal ricorrente per negare la mora debendi in capo al debitore.

  • art. 1220 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il ritardo sarebbe dipeso dalla condotta del creditore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è scrutinabile una censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito si sia fondata su una preliminare declaratoria di inammissibilità del motivo di appello per difetto di specificità.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per surrogare una critica di merito quando la sentenza impugnata abbia posto a base del rigetto una ragione processuale autonoma e non censurata.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che contesti effetti sostanziali della decisione senza aggredire la precisa giustificazione adottata dal giudice di merito.
  • La doglianza relativa alla rivalutazione monetaria è inconferente se la sentenza impugnata non abbia effettivamente liquidato alcuna rivalutazione.
  • Gli interessi moratori su un credito liquido ed esigibile sono dovuti per il solo ritardo nell'adempimento, indipendentemente dalla colpa del debitore, secondo il richiamo agli artt. 1224 e 1282 c.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMoraInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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