Cassazione Penale, Sentenza n. 28199/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Mureddu Bruno era stato condannato dal Tribunale di Brescia e la condanna era stata confermata dalla Corte d'appello di Brescia per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000 e art. 81, comma finale, c.p.), per fatti riferiti all'anno 2011 (fatture emesse nei confronti di FERROMETAL S.r.l.). In cassazione il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la mancata motivazione da parte della Corte d'appello sul rigetto di due motivi di appello: il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e la rideterminazione della pena nei limiti più prossimi ai minimi edittali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato, constatando l'omesso esame, da parte della Corte d'appello, dei due motivi di appello specifici e non subordinati al primo motivo. Tale vizio di motivazione avrebbe imposto il rinvio per nuovo esame al giudice di merito. Tuttavia, essendo intervenuta nel frattempo la prescrizione del reato (reato estinto in data 14 novembre 2021, data dell'emissione dell'ultima fattura), la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 81 c.p., comma finale
Rinvio alla partecipazione ai reati (concorso e compartecipazione), indicato come norma di riferimento per la responsabilità penale; richiamata nelle imputazioni ma senza specifica interpretazione particolare nella motivazione della cassazione
art. 8 d.lgs. 74/2000
Norma che incrimina l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione fiscale; utilizzata per qualificare il fatto contestato all'imputato
art. 62-bis c.p.
Disposizione sulle circostanze attenuanti equivalenti; la Corte di Cassazione rileva che la Corte d'appello non ha motivato sul rigetto della richiesta di riconoscimento di tali attenuanti, omissione che configura vizio di motivazione
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a motivare specificamente ogni motivo di gravame proposto dalle parti; l'omesso esame di motivi specifici e rituali comporta vizio di motivazione rilevabile in cassazione.
- Se la Cassazione accerta un vizio che richiederebbe il rinvio per nuovo esame, ma nel frattempo è intervenuta la prescrizione del reato, la sentenza di merito va annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- Le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. devono essere esplicitamente valutate e motivate dal giudice; il semplice rigetto non motivato può portare all'annullamento della decisione per carenza di motivazione.
- In presenza di più motivi di appello non subordinati tra loro, il mancato esame anche di uno solo costituisce errore procedurale rilevante.
- Chi impugna in cassazione per omesso esame di motivi può ottenere il rinvio per nuovo esame, salvo che eventi sopravvenuti (es. prescrizione) rendano inutile il rinvio, determinando l'annullamento senza rinvio.
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