Ordinanza n. 582/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione delle note ministeriale e dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui erano stati determinati in zero i posti disponibili per la mobilità interregionale in ingresso nel Lazio per l’anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma e la sospensione degli effetti delle note del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio che avevano fissato in zero il numero dei posti disponibili per la mobilità interregionale in ingresso nella Regione Lazio per l’anno scolastico 2025/2026. Le doglianze riguardavano le circostanze dedotte a sostegno dell’illegittimità della determinazione amministrativa, ma il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti. Il TAR aveva disposto attività istruttoria sulle circostanze prospettate, ritenendole meritevoli di approfondimento nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le circostanze poste a fondamento dell’impugnazione erano già oggetto di attività istruttoria disposta dal TAR e necessitavano quindi di un adeguato approfondimento nella fase di merito, senza che allo stato emergesse una ragione sufficiente per concedere la tutela cautelare. Quanto al periculum e alla comparazione degli interessi, ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla stabilità degli incarichi dirigenziali già conferiti nella Regione Lazio, considerato che l’anno scolastico era ampiamente iniziato e che eventuali avvicendamenti temporanei collegati all’esito del giudizio non sarebbero stati conformi all’interesse pubblico. Le esigenze degli appellanti, pur ritenute rilevanti e documentate, sono state giudicate recessive. Le spese del grado cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell’appello cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando il giudice di primo grado abbia disposto attività istruttoria sulle circostanze poste a fondamento dell’impugnazione, l’incertezza derivante dalla necessità di ulteriori approfondimenti può escludere, allo stato, la sussistenza di un fumus boni iuris sufficientemente definito per riformare la decisione cautelare.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, a fronte di un anno scolastico già ampiamente avviato, l’interesse pubblico alla stabilità degli incarichi dirigenziali già conferiti può prevalere sulle esigenze di mobilità interregionale dei ricorrenti, quando l’accoglimento della misura comporterebbe avvicendamenti temporanei collegati alle sorti del giudizio.
- La tutela cautelare può essere negata anche in presenza di esigenze private rilevanti e documentate quando, in assenza di un fumus adeguatamente definito, il bilanciamento concreto degli interessi evidenzi la prevalenza dell’interesse pubblico alla continuità e stabilità dell’organizzazione amministrativa.
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