Sentenza del 06/05/2022 n. 14486 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, pur riducendo del 20% la superficie tassabile dello stabilimento industriale per produzione di camini e caldaie, aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento TARSU 2010 e aveva confermato la sanzione per omessa denuncia. Il ricorso per cassazione deduceva: (1) carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e mancata attivazione del contraddittorio preventivo previsto dal regolamento comunale; (2) errata applicazione delle norme sul regime di esclusione/esenzione delle aree produttive di rifiuti speciali (D.Lgs. 507/1993 e regolamento comunale), sostenendo che le aree industriali fossero escluse dalla tassazione; (3) illegittimità della sanzione per omessa denuncia, in quanto l'obbligo di denuncia riguarderebbe solo le aree tassabili e non quelle produttive di rifiuti speciali esenti da privativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: (a) l'avviso di accertamento era sufficientemente motivato ai sensi dello Statuto del contribuente (indicazione immobile, superfici, importi, sanzioni ecc.); (b) il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio per i tributi non armonizzati a livello UE se non previsto dalla legge nazionale, e il regolamento comunale richiede il contraddittorio solo quando il contribuente ha già presentato denunce/attestazioni generate da incertezze che necessitano chiarimenti (circostanza non ricorrente nel caso); (c) la normativa non prevede l'esenzione automatica delle superfici industriali: la riduzione della superficie tassabile è possibile solo se il contribuente dimostra l'esistenza di aree dove si producono rifiuti speciali non assimilabili e lo smaltimento è effettuato a proprie spese tramite operatori autorizzati; (d) l'onere probatorio in ordine all'entità e alla natura delle aree non tassabili grava sul contribuente, e la CT R aveva correttamente riconosciuto una riduzione del 20% sulla base della documentazione prodotta; (e) la sanzione per omessa denuncia è legittima perché l'obbligo di denuncia sussiste indipendentemente dall'effettiva tassabilità delle aree e si rinnova annualmente se originaria denuncia è incompleta/omessa. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), artt. 5, 6, 7
L'avviso di accertamento deve contenere gli elementi essenziali e una motivazione sufficiente sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; nel caso in esame l'avviso è stato ritenuto conforme ai requisiti di cui all'art. 7.
Regolamento Comunale (Delib. Consiliare 10 maggio 2005, n. 11), artt. 19, 31, 32, 33, 36, 37
Il regolamento prevede la possibilità di riduzione della superficie tassabile per aree produttive di rifiuti speciali (art. 19) e disciplina il contraddittorio e gli obblighi informativi dell'amministrazione (art. 32), ma il contraddittorio preventivo è previsto solo se il contribuente ha già presentato denunce/documentazione suscettibili di integrazioni o chiarimenti.
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58, 62, 70, 76
art. 62, comma 3: "nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta"
La norma riconosce la riduzione (o esclusione) di porzioni di superficie solo se si dimostra che vi si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e che il produttore provvede allo smaltimento; resta l'onere di denuncia e di prova a carico del contribuente; la riduzione può essere parametrizzata dal regolamento comunale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e successive modifiche)
Norme procedurali in tema di contributo unificato e oneri processuali: la sentenza dà atto degli adempimenti contributivi e liquidazione spese.
Massime di principio
- Per tributi non armonizzati (es. TARSU/TIA) il contraddittorio preventivo non è obbligatorio salvo che la legge o il regolamento locale non lo prevedano espressamente; molte previsioni regolamentari vincolano il contraddittorio alla presenza di denunce o documentazione previa del contribuente.
- L'avviso di accertamento è valido se contiene gli elementi essenziali che consentono al contribuente di comprendere la pretesa (identificazione immobile, superfici, importi, sanzioni, interessi): non è necessario un livello di motivazione più esteso rispetto a quanto richiesto dallo Statuto del contribuente.
- La mera destinazione industriale di un immobile non comporta l'esenzione totale dalla tassa sui rifiuti: va distinto tra rifiuti urbani/assimilati (tassabili) e rifiuti speciali non assimilabili (esclusi), con eventuale riduzione della superficie tassabile nella misura dimostrata e regolamentata.
- Spetta al contribuente l'onere di denuncia e di provare l'esistenza, delimitazione e lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali (autosmaltimento tramite operatori autorizzati) per ottenere la riduzione o esclusione di parte della superficie tassabile.
- L'obbligo di presentare la denuncia TARSU/TIA sussiste anche se il contribuente ritiene alcune aree non tassabili; l'omessa o incompleta denuncia può giustificare l'applicazione di sanzioni, anche per anni successivi finché perdura l'inadempimento.
- Il giudice può riconoscere benefici o riduzioni non richieste espressamente in sede amministrativa se emergono nel processo elementi idonei a fondarli; tuttavia la quantificazione e l'onere probatorio restano a carico del contribuente.
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