Cassazione Civile, Ordinanza n. 05122/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione proposta avverso il rigetto, da parte della Corte di giustizia tributaria di Cosenza, dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da un contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento esecutivo del Comune di Belvedere Marittimo. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rimasto soccombente in appello/opposizione, ha ricorso per cassazione deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76-79 del d.P.R. n. 115 del 2002. Secondo il ricorrente, l’istanza sarebbe stata inammissibile o comunque insufficiente perché il richiedente si era limitato ad affermare di avere percepito un reddito inferiore alla soglia di legge, senza indicare in modo positivo, analitico e dettagliato tutti i redditi percepiti nell’anno di riferimento e quelli degli eventuali componenti del nucleo familiare, con la specificazione della loro natura. Il controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha osservato che il richiedente aveva indicato un reddito complessivo valutabile pari a euro 10.800,00 e l’assenza di altri componenti del nucleo familiare, sicché aveva adempiuto quantomeno formalmente all’onere di allegazione richiesto dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato. La Corte ha affermato che, in presenza di indicazioni comunque concernenti il reddito, spetta al giudice attivare, anche d’ufficio e nei limiti dei dati comunicati dalla parte, i poteri istruttori per colmare eventuali incompletezze. È stata quindi confermata la sentenza impugnata e il ricorso è stato rigettato; la P.A. ricorrente è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore del controricorrente. È stato inoltre dato atto della non debenza dell’ulteriore contributo unificato per la P.A. ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione è letta nel senso che l’accesso al patrocinio a spese dello Stato richiede una soglia reddituale, ma non impone, di per sé, che l’istanza contenga l’analitica elencazione di ogni singola componente reddituale in forma positiva, quando sia comunque indicato un reddito complessivo valutabile.
art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002
L’istanza deve essere corredata della dichiarazione sostitutiva prevista dalla norma; la Corte interpreta il requisito in modo non formalistico, ritenendo sufficiente un’allegazione del reddito complessivo che consenta al giudice di attivare i poteri istruttori ove necessario.
art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. n. 445 del 2000
È richiamato come base della dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti reddituali; la Corte ne valorizza il riferimento generale alle condizioni di reddito, non a un elenco necessariamente analitico di tutte le singole entrate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rilevando la qualità soggettiva della parte ricorrente e la prenotazione a debito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato solo in relazione al contributo unificato aggiuntivo, che non risulta dovuto nel caso concreto.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione reddituale non va valutata in modo eccessivamente formalistico: è sufficiente che il richiedente indichi un reddito complessivo valutabile e gli elementi essenziali che consentano di apprezzare la ricorrenza del requisito.
- Quando l’istanza di gratuito patrocinio contenga comunque dati sul reddito, l’eventuale incompletezza può essere colmata dal giudice mediante poteri istruttori esercitabili anche d’ufficio, nei limiti delle informazioni già rese dalla parte.
- L’omessa analitica indicazione di ogni singola voce reddituale non comporta automaticamente l’inammissibilità della domanda, se il contenuto dichiarativo consente di verificare almeno in via approssimativa il presupposto economico richiesto dalla legge.
- La valutazione del requisito reddituale per il patrocinio a spese dello Stato deve tenere conto del contenuto sostanziale della dichiarazione e non di un formalismo documentale fine a sé stesso.
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