Cassazione Penale, Ordinanza n. 21355/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma; dal testo non emerge una modifica della qualificazione o della pena, ma solo il rigetto in rito della censura sull'art. 131-bis c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna. L'unico motivo dedotto censurava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva tuttavia che il motivo era privo di specificità, perché sostanzialmente generico e meramente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito. In particolare, la sentenza impugnata aveva già affrontato due profili centrali: l'abitualità del comportamento, desunta dai plurimi precedenti della stessa indole, e la non particolare tenuità dell'offesa in ragione delle modalità esecutive della condotta. Non essendo stata proposta una critica argomentata realmente correlata alla motivazione della decisione impugnata, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando, secondo la motivazione di merito, risultino l'abitualità della condotta e la non particolare tenuità dell'offesa.
art. 581 c.p.p.
I motivi di ricorso devono essere specifici; la loro mancanza determina inammissibilità quando la censura è generica, non correlata alla motivazione impugnata o si limita a riprodurre deduzioni già respinte in appello.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non assolve alla funzione di critica argomentata della sentenza impugnata, perché generico, indeterminato o meramente reiterativo delle doglianze di appello.
- La specificità del motivo va valutata anche in senso estrinseco: è inammissibile la censura che non si confronti con la complessità della motivazione di merito o che riproponga questioni già esaminate e disattese senza indicare errori logico-giuridici della decisione.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito sulla base dell'abitualità del comportamento e delle concrete modalità esecutive della condotta; una tale valutazione, se congruamente motivata, non può essere validamente censurata in cassazione con doglianze generiche.
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