Cassazione Penale, Sentenza n. 10233/2022 del 23/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Mallat Adel era stato condannato per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (permanenza sul territorio in violazione dell'ordine di allontanamento). In Cassazione ha dedotto violazione della legge processuale: essendo senza fissa dimora aveva eletto domicilio presso il difensore; il decreto di citazione era stato notificato al difensore domiciliatario senza che fosse stata dimostrata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, né era stato dato avviso al difensore come previsto dalla normativa introdotta con la legge n. 103/2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando principi delle Sezioni Unite (tra cui la pronuncia Ismail) e della giurisprudenza di merito, ha affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a comprovare la conoscenza del procedimento. La notifica del decreto di citazione all'imputato presso il difensore domiciliatario, in assenza di accertamento dell'effettiva instaurazione del rapporto professionale o di altri elementi che dimostrino la conoscenza, è affetta da nullità assoluta. Perciò la sentenza di condanna impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Giudice di pace di San Donà di Piave, con diversa persona fisica.
Norme richiamate
D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter
Norma sostanziale applicata in primo grado per la fattispecie di permanenza sul territorio in violazione dell'ordine di allontanamento; la Cassazione non ha esaminato il merito della condotta alla stregua della legge sostanziale, ma ha annullato la sentenza per vizi procedurali relativi alla notificazione.
codice di procedura penale, art. 161, comma 4
Richiamato dal giudice di primo grado come base per aver eseguito la notifica al difensore; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'applicazione di questa regola non esimeva dal dovere di accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale quando la notifica è effettuata al difensore domiciliatario.
codice di procedura penale, art. 179
Norma sulla nullità della notificazione della citazione; la Corte ricorda che la nullità assoluta ricorre quando la notificazione è omessa o in concreto inidonea a determinare la conoscenza dell'atto.
codice di procedura penale, art. 180
Richiamata indirettamente nella discussione sul dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità oblativa della notifica e sui limiti in cui l'imputato è tenuto a dimostrare la mancata conoscenza dell'atto.
codice di procedura penale, art. 420-bis, comma 2
Citato in relazione al principio che non si devono trarre presunzioni automatiche di conoscenza del procedimento dalle disposizioni su elezione di domicilio e difensore, per evitare una regressione del sistema di garanzie di partecipazione.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (introduzione dell'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen.)
Richiamata storicamente: la Corte osserva che la questione riguarda anche situazioni anteriori all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, e richiama la necessità di valutare le garanzie introdotte dalla normativa più recente e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore, specialmente se si tratta del difensore d'ufficio e il soggetto è straniero o senza fissa dimora, non costituisce automaticamente prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
- Se la notifica della citazione o del decreto è eseguita presso il difensore domiciliatario, il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o la presenza di elementi che dimostrino con certezza la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; in mancanza la notificazione può essere nulla in radice.
- La nullità assoluta della notificazione è ravvisabile quando, nonostante la forma astrattamente idonea, la notifica non ha raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza dell'imputato; in tali casi il giudice può rilevarla d'ufficio.
- Per la difesa: in situazioni di elezione di domicilio presso il difensore è opportuno fornire o acquisire elementi che dimostrino il concreto svolgimento di attività difensive e la trasmissione delle informazioni processuali all'imputato (e.g. contatti documentati, atti scambiati, incontri), onde evitare che una notifica al domiciliatario venga considerata efficace.
- Per l'azione pubblica e per i giudici: quando si procede contro soggetti senza fissa dimora o stranieri precari, è particolarmente rilevante adottare cautele nelle notifiche (notifica a mani proprie ove possibile, ulteriore accertamento della sussistenza del domicilio eletto) per garantire il rispetto delle garanzie di partecipazione e per evitare nullità che portino all'annullamento dei provvedimenti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9983/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9984/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9989/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9991/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9992/2022 del 23/03/2022
- Sentenza penale · 23 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 9993/2022 del 23/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →