Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10233/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mallat Adel era stato condannato per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (permanenza sul territorio in violazione dell'ordine di allontanamento). In Cassazione ha dedotto violazione della legge processuale: essendo senza fissa dimora aveva eletto domicilio presso il difensore; il decreto di citazione era stato notificato al difensore domiciliatario senza che fosse stata dimostrata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, né era stato dato avviso al difensore come previsto dalla normativa introdotta con la legge n. 103/2017.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Richiamando principi delle Sezioni Unite (tra cui la pronuncia Ismail) e della giurisprudenza di merito, ha affermato che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a comprovare la conoscenza del procedimento. La notifica del decreto di citazione all'imputato presso il difensore domiciliatario, in assenza di accertamento dell'effettiva instaurazione del rapporto professionale o di altri elementi che dimostrino la conoscenza, è affetta da nullità assoluta. Perciò la sentenza di condanna impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Giudice di pace di San Donà di Piave, con diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter

    Norma sostanziale applicata in primo grado per la fattispecie di permanenza sul territorio in violazione dell'ordine di allontanamento; la Cassazione non ha esaminato il merito della condotta alla stregua della legge sostanziale, ma ha annullato la sentenza per vizi procedurali relativi alla notificazione.

  • codice di procedura penale, art. 161, comma 4

    Richiamato dal giudice di primo grado come base per aver eseguito la notifica al difensore; la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'applicazione di questa regola non esimeva dal dovere di accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale quando la notifica è effettuata al difensore domiciliatario.

  • codice di procedura penale, art. 179

    Norma sulla nullità della notificazione della citazione; la Corte ricorda che la nullità assoluta ricorre quando la notificazione è omessa o in concreto inidonea a determinare la conoscenza dell'atto.

  • codice di procedura penale, art. 180

    Richiamata indirettamente nella discussione sul dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità oblativa della notifica e sui limiti in cui l'imputato è tenuto a dimostrare la mancata conoscenza dell'atto.

  • codice di procedura penale, art. 420-bis, comma 2

    Citato in relazione al principio che non si devono trarre presunzioni automatiche di conoscenza del procedimento dalle disposizioni su elezione di domicilio e difensore, per evitare una regressione del sistema di garanzie di partecipazione.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103 (introduzione dell'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen.)

    Richiamata storicamente: la Corte osserva che la questione riguarda anche situazioni anteriori all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, e richiama la necessità di valutare le garanzie introdotte dalla normativa più recente e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore, specialmente se si tratta del difensore d'ufficio e il soggetto è straniero o senza fissa dimora, non costituisce automaticamente prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
  • Se la notifica della citazione o del decreto è eseguita presso il difensore domiciliatario, il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o la presenza di elementi che dimostrino con certezza la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; in mancanza la notificazione può essere nulla in radice.
  • La nullità assoluta della notificazione è ravvisabile quando, nonostante la forma astrattamente idonea, la notifica non ha raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza dell'imputato; in tali casi il giudice può rilevarla d'ufficio.
  • Per la difesa: in situazioni di elezione di domicilio presso il difensore è opportuno fornire o acquisire elementi che dimostrino il concreto svolgimento di attività difensive e la trasmissione delle informazioni processuali all'imputato (e.g. contatti documentati, atti scambiati, incontri), onde evitare che una notifica al domiciliatario venga considerata efficace.
  • Per l'azione pubblica e per i giudici: quando si procede contro soggetti senza fissa dimora o stranieri precari, è particolarmente rilevante adottare cautele nelle notifiche (notifica a mani proprie ove possibile, ulteriore accertamento della sussistenza del domicilio eletto) per garantire il rispetto delle garanzie di partecipazione e per evitare nullità che portino all'annullamento dei provvedimenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.