Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19960/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Due investitori avevano acquistato nel 2001 obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina per euro 35.000 tramite una banca. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda degli investitori, risolvendo il contratto relativo all'acquisto dei titoli e condannando la banca a rimborsare la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di rivendita. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, ritenendo violati gli obblighi informativi dell'intermediario sia nella fase del contratto quadro sia nella singola operazione di acquisto, e ritenendo irrilevante che non fosse stato pattuito un servizio di consulenza. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che gli investitori avevano rivenduto autonomamente i titoli nel 2005 e quindi il danno derivante dalla mancata adesione a un successivo piano di rimborso argentino sarebbe dipeso dalla loro scelta; 2) violazione degli artt. 28, 26 e 29 TUF, sostenendo che gli obblighi informativi posti dalla Corte d'appello presuppongono un servizio di gestione o consulenza e non un semplice servizio di negoziazione, oltre a contestare l'esistenza di un obbligo di seguire le vicende di ciascun emittente; 3) violazione dell'art. 257 c.p.c., per mancata ammissione di testimonianze di dipendenti della banca che avrebbero potuto confermare il corretto adempimento degli obblighi informativi; 4) violazione dell'art. 1453 c.c. e delle norme processuali sulla domanda, assumendo che il Tribunale avesse pronunciato la risoluzione dell'ordine di acquisto senza domanda e che la Corte d'appello avesse illegittimamente riqualificato la domanda attorea. La Suprema Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile perché nuovo e non dedotto nei giudizi di merito; il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile, poiché gli obblighi informativi dell'intermediario operano sia prima sia dopo il contratto quadro anche nelle singole operazioni di negoziazione, e la censura mirava in realtà a un riesame del merito; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la chiamata ex officio di ulteriori testimoni ex art. 257 c.p.c. è facoltà discrezionale del giudice di merito; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché non indicava le ragioni concrete dell'asserita erronea riqualificazione della domanda. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della banca alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca, confermando la decisione di merito che aveva accolto la domanda degli investitori. Ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le censure: nuova e non dedotta in appello la questione della mancata adesione al piano di rimborso argentino; corretta l'affermazione degli obblighi informativi dell'intermediario anche nelle singole operazioni di negoziazione, senza che sia necessario un contratto di consulenza; insindacabile in cassazione la mancata integrazione probatoria mediante ulteriori testimoni; generica la doglianza sulla riqualificazione della domanda. La banca è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto su un fatto nuovo mai allegato nei precedenti gradi di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non può essere usata per ottenere un riesame del merito o per censurare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • artt. 21, 26, 28 e 29 d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF)

    Gli obblighi di diligenza, correttezza e informazione dell'intermediario finanziario operano sia nella fase precontrattuale sia dopo la conclusione del contratto quadro, anche con riguardo alle singole operazioni di investimento.

  • Regolamento Consob n. 11522 del 1998

    La disciplina secondaria integra gli obblighi informativi e di condotta dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento.

  • art. 257 c.p.c.

    L'integrazione ex officio della prova testimoniale è una facoltà discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione se adeguatamente esercitata o negata.

  • art. 1453 c.c.

    La censura sulla risoluzione contrattuale è inammissibile se formulata in modo generico e senza spiegare specificamente l'errore nella riqualificazione della domanda.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un concorso causale del danneggiato, ma la questione è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Negli intermediari finanziari, gli obblighi informativi e di correttezza non si esauriscono con la stipula del contratto quadro, ma accompagnano anche la singola operazione di investimento; la banca deve fornire informazioni idonee sulle caratteristiche, i rischi e le implicazioni del titolo, senza confondere tali obblighi con un servizio di consulenza.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni di fatto o difese nuove non dedotte nei gradi di merito, neppure se prospettate come omesso esame di fatto decisivo.
  • La mancata ammissione di ulteriori testimoni rientra nel potere discrezionale del giudice di merito quando si tratti di integrazione officiosa della prova testimoniale, e tale valutazione non è normalmente censurabile in sede di legittimità.
  • Le censure per violazione di legge sono inammissibili quando mirano, in realtà, a sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • È inammissibile la doglianza sulla riqualificazione della domanda se non vengono specificate in modo puntuale le ragioni dell'asserito errore e il concreto pregiudizio processuale derivante dalla decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.