Cassazione Civile, Ordinanza n. 20724/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della revoca in autotutela dell'avviso di accertamento impugnato e ha ritenuto cessata la materia del contendere. Di conseguenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio, senza esaminare nel merito il motivo di ricorso. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2011, fondato su un PVC che contestava alla società la deduzione degli accantonamenti al trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori, ritenendo applicabili anche a tale accantonamento le limitazioni previste per il trattamento di fine rapporto (TFR). La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente, affermando il diritto alla deduzione degli accantonamenti senza uno specifico limite quantitativo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 105, commi 1 e 4, TUIR, sul presupposto che il giudice di merito avesse errato nell'escludere l'applicazione al TFM della disciplina dettata per il TFR. In memoria la contribuente ha poi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per intervenuta revoca in autotutela dell'avviso di accertamento da parte dell'amministrazione, depositando il relativo provvedimento e rappresentando che la stessa questione era stata già affrontata da questa Corte in un'ordinanza resa tra le stesse parti, relativa però a diversa annualità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge
art. 378 c.p.c.
norma richiamata per il deposito della memoria della parte controricorrente
art. 105, commi 1 e 4, TUIR
norma sostanziale invocata in relazione alla deducibilità degli accantonamenti al TFM e al preteso limite derivante dalla disciplina del TFR
Massime di principio
- Quando l'atto impositivo viene revocato in autotutela nel corso del giudizio di legittimità, la controversia può ritenersi definita per cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo.
- In presenza di estinzione per cessazione della materia del contendere, la Corte non si pronuncia sul merito dei motivi di ricorso e può disporre la compensazione integrale delle spese ove ne ricorrano i presupposti.
- La deducibilità fiscale degli accantonamenti al trattamento di fine mandato può porre una questione interpretativa circa l'applicabilità, o meno, delle limitazioni previste per il trattamento di fine rapporto, ma tale questione resta assorbita se l'avviso di accertamento è ritirato dall'amministrazione.
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