Cassazione Civile, Ordinanza n. 20844/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita immobiliare del 3 gennaio 2002, stipulato da un soggetto che agiva quale procuratore generale del padre, con promessa di trasferire un complesso immobiliare per il prezzo di euro 200.000. L'acquirente, assumendo l'inadempimento del promittente venditore e dei suoi eredi, conveniva in giudizio gli eredi chiedendo l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. e il risarcimento del danno; in subordine chiedeva il riconoscimento del diritto di recesso con restituzione del prezzo e pagamento del doppio della caparra. I giudici di merito hanno rigettato la domanda principale e quella subordinata; la Corte d'appello, pur ritenendo in astratto configurabile l'inadempimento, ha respinto la domanda valorizzando l'eccezione di simulazione assoluta del preliminare e la conseguente irrilevanza delle quietanze di pagamento. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendosi che i convenuti non avessero mai eccepito la simulazione; 2) violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., contestando l'ammissibilità della prova per presunzioni della simulazione, poiché l'eccezione sarebbe stata proposta dagli eredi della parte originaria; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c., 2732, 1414 e 1417 c.c., censurando la dichiarazione di simulazione delle quietanze in assenza di specifica eccezione e l'uso della prova presuntiva. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, ritenendo che l'eccezione di simulazione fosse stata effettivamente proposta e che potesse essere desunta dal contenuto sostanziale delle difese; ha inoltre affermato che gli eredi del rappresentato, non avendo partecipato all'accordo simulatorio, sono da considerare terzi rispetto al negozio e possono quindi provare la simulazione anche per presunzioni, senza i limiti previsti per le parti; ha infine ritenuto incensurabile in sede di legittimità la valutazione presuntiva compiuta dal giudice di merito. È stata quindi confermata la sentenza di appello con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di esecuzione in forma specifica e le domande restitutorie/risarcitorie, ritenendo fondata l'eccezione di simulazione assoluta del preliminare e delle quietanze. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
richiamato come fondamento della domanda di sentenza costitutiva sostitutiva del contratto non concluso; la domanda è stata però negata nei fatti per la ritenuta simulazione del preliminare.
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre ultrapetizione o pronuncia su eccezione non proposta; la Corte ha escluso la violazione ritenendo che l'eccezione di simulazione fosse desumibile dalle difese.
art. 2909 c.c.
richiamato nel motivo sul giudicato; la Corte ha ritenuto insussistente il giudicato invocato dal ricorrente.
art. 1414 c.c.
richiamato per la disciplina della simulazione; la Corte ha ritenuto corretta la declaratoria di simulazione assoluta del contratto.
art. 1417 c.c.
richiamato per la prova della simulazione; la Corte ha ribadito che gli eredi del rappresentato sono terzi rispetto al negozio e possono provare la simulazione senza limiti, anche per presunzioni.
art. 2732 c.c.
richiamato per contestare l'efficacia delle quietanze; la Corte ha escluso che i limiti di impugnativa della confessione operino nei rapporti tra terzi e parti del negozio simulato.
art. 2724 c.c.
richiamato in relazione alla possibilità di provare per presunzioni la simulazione di contratti soggetti a forma scritta, in presenza di principio di prova scritta.
art. 2725 c.c.
citato insieme alle norme sulla prova della simulazione e dei contratti formali.
art. 2729 c.c.
richiamato a fondamento della prova presuntiva valorizzata dal giudice di merito.
art. 384, comma 4, c.p.c.
richiamato per l'integrazione della motivazione della sentenza impugnata da parte della Corte di cassazione.
art. 102 c.p.c.
citato nel passaggio sulla litisconsorzio facoltativo tra parte e terzo nel giudizio di simulazione.
art. 1385 c.c.
"il contratto preliminare non viene meno per recesso ex art. 1385 c. II c.c."
richiamato dal primo giudice per escludere la fondatezza della domanda restitutoria; la Corte dà conto di tale passaggio senza rimetterlo in discussione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'eccezione di simulazione non richiede formule sacramentali: è sufficiente che dalla sostanza delle difese emerga in modo univoco la volontà di far valere l'apparenza negoziale.
- La parte totalmente vittoriosa in primo grado, quando la propria eccezione o domanda sia rimasta assorbita o non esaminata, non deve proporre appello incidentale; è però tenuta a riproporre espressamente la questione nel giudizio di appello o di cassazione per evitare la presunzione di rinuncia.
- In tema di simulazione, i successori universali di una parte del negozio sono, in linea di principio, equiparati alle parti e non ai terzi; ma quando non abbiano partecipato all'accordo simulatorio, la loro posizione può consentire l'uso della prova propria dei terzi secondo l'art. 1417 c.c. nei limiti ricavabili dal rapporto sostanziale concreto.
- Quando la simulazione è dedotta da soggetti terzi rispetto al negozio, il giudice di merito può fondare la decisione su presunzioni, valutandole non isolatamente ma nel loro complesso convergente; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e giuridicamente corretta.
- Le quietanze, in quanto confessioni stragiudiziali, non sono sottratte alla prova della loro simulazione quando l'impugnazione provenga da soggetti terzi rispetto al negozio cui accedono; in tale ipotesi non operano i limiti di cui all'art. 2732 c.c.
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