Cassazione Civile, Ordinanza n. 15418/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto il risarcimento del residuo danno patito a seguito dell'esondazione di un fiume avvenuta nell'aprile 1992, deducendo fatti che, secondo la loro prospettazione, integravano il reato di inondazione colposa. Avevano ricevuto in precedenza indennizzi parziali previsti da interventi legislativi speciali, ma sostenevano di avere ancora diritto al ristoro del danno non coperto. Il Ministero aveva eccepito la prescrizione. In primo grado e poi davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche la domanda era stata respinta, ritenendosi applicabile il termine decennale ex art. 2947, comma 3, c.c. e facendolo decorrere dal rinvio a giudizio dell'ingegnere cui erano riferite le carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche. Nel ricorso per cassazione i danneggiati denunciavano la falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal mero rinvio a giudizio, perché in quel momento non vi sarebbe stata ancora una reale conoscenza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, del nesso causale tra esondazione e difetti delle opere; secondo i ricorrenti, il dies a quo avrebbe dovuto coincidere con la definizione del processo penale, non con il suo avvio, e quindi la messa in mora del marzo 2015 sarebbe stata tempestiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla decorrenza della prescrizione, ribadendo che, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il termine inizia a decorrere quando il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno alla condotta del terzo. Nel caso concreto è stato considerato legittimo l'accertamento di merito che aveva individuato nel rinvio a giudizio dell'ingegnere un elemento sintomatico idoneo a far insorgere la conoscibilità del nesso causale, senza attendere l'accertamento penale definitivo. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il parere pro veritate prodotto in cassazione perché non depositabile ai sensi dell'art. 372 c.p.c. e perché, in sostanza, atto difensivo proveniente da soggetto non costituito come difensore nel giudizio. Conseguentemente ha confermato le statuizioni sulle spese e ha applicato le condanne ulteriori previste dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel danno illecito ciò coincide con la sufficiente conoscenza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, del nesso causale tra danno e condotta del terzo.
art. 2947, comma 3, c.c.
si applica il termine di prescrizione più lungo previsto per il reato quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato.
art. 372 c.p.c.
non consente il deposito in cassazione di documenti nuovi diversi da quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso o del controricorso; perciò il parere pro veritate era inammissibile.
art. 380-bis c.p.c.
nei casi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, comma 1, la Corte applica le conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3, con le ulteriori statuizioni economiche a carico della parte soccombente.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
sono state applicate le condanne per პასუხისმგabilità aggravata/lite temeraria, in conseguenza della conferma della decisione rispetto alla proposta in un quadro giurisprudenziale consolidato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di prescrizione dell'azione risarcitoria da fatto illecito, il dies a quo non coincide necessariamente con il fatto dannoso in sé, ma con il momento in cui il danneggiato ha, o può avere con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riconducibilità causale del danno alla condotta altrui.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, non è richiesto l'accertamento penale definitivo del nesso causale: possono essere sufficienti elementi sintomatici, come il rinvio a giudizio o la condanna di primo grado dell'autore del fatto, se idonei a rendere concretamente esercitabile la pretesa risarcitoria.
- L'accertamento del momento di decorrenza della prescrizione è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e immune da errori di diritto o di sussunzione.
- In cassazione non sono depositabili pareri pro veritate redatti da soggetti estranei al difensore costituito, perché tali elaborati non rientrano nei documenti consentiti dall'art. 372 c.p.c. e non possono essere utilizzati come atti difensivi autonomi.
- Quando la decisione finale si conforma a una proposta ex art. 380-bis c.p.c. basata su orientamento giurisprudenziale consolidato, possono essere applicate le conseguenze economiche aggravate previste dalla norma, anche in chiave di contrasto all'abuso del processo.
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