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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28456/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina da un’opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione prefettizia che aveva sanzionato il proprietario e conducente di un veicolo per avere circolato sul piazzale dell’aeroporto di Bari-Palese su corsia riservata ad altri veicoli, con contestazione differita perché l’accertatore era impegnato a regolare il traffico. L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di pace, l’appello è stato respinto dal Tribunale, che ha anche condannato l’appellante alle spese e al risarcimento del danno per lite temeraria. Il precedente ricorso per cassazione è stato respinto con ordinanza. Contro quest’ultima ordinanza è stata proposta revocazione ex art. 391-bis c.p.c. con quattro motivi: 1) si assumeva un errore percettivo della Corte nell’avere ritenuto che il ricorrente lamentasse solo la mancata contestazione nel procedimento amministrativo, mentre la doglianza avrebbe riguardato anche la non contestazione nel giudizio di merito e l’omessa valutazione di alcune circostanze istruttorie; 2) si denunciava un ulteriore errore di percezione sul contenuto dei motivi di ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte avesse travisato la censura relativa alla giustificazione della contestazione differita e alla non contestazione da parte della P.A. di alcune eccezioni; 3) si deduceva un errore di calcolo e di diritto nella liquidazione delle spese e del danno da lite temeraria, per superamento dei limiti tabellari e dell’art. 91, comma 4, c.p.c.; 4) si lamentava la mancata acquisizione/esame dei fascicoli di merito. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti inammissibili perché non prospettavano un vero errore di fatto revocatorio, ma contestazioni di diritto e di valutazione già oggetto di controversia; in particolare, la liquidazione delle spese e del danno da lite temeraria era stata già trattata nell’ordinanza revocanda e, comunque, il limite dell’art. 91, comma 4, c.p.c. non opera nelle opposizioni a sanzioni del codice della strada, che sono decise secondo diritto; il quarto motivo era inoltre generico e privo dei requisiti di evidenza, decisività e riferibilità ad atti interni al giudizio di cassazione.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che le censure non integravano un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., richiamabile tramite l’art. 391-bis c.p.c., ma miravano a ottenere una nuova valutazione di questioni di diritto e di merito già discusse e decise. È stato altresì ribadito che, nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione o a verbali per violazioni del codice della strada, il limite di cui all’art. 91, comma 4, c.p.c. non si applica. Non sono state liquidate spese del giudizio di revocazione perché la Prefettura non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 4 e 14, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada)

    La violazione contestata riguardava la circolazione su corsia riservata ad altri veicoli; la decisione non entra nel merito della sanzione, limitandosi al vizio revocatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro del principio di non contestazione; la Corte osserva che le doglianze miravano in realtà a contestare la valutazione di merito e l’applicazione del principio, non un errore percettivo.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È richiamato rispetto alla condanna per lite temeraria pronunciata dal giudice di merito; la revocazione non può essere usata per rimettere in discussione tale statuizione quando la questione è stata già oggetto di decisione.

  • art. 91, comma 4, c.p.c.

    La Corte afferma che il limite di liquidazione ivi previsto opera per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica alle opposizioni a ordinanza-ingiunzione o a verbali del codice della strada, che sono decise secondo diritto.

  • art. 82, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa preclusione sulle spese; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva prospettata dal ricorrente.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze/ordinanze della Cassazione è ammessa solo per errore materiale, di calcolo o per errore di fatto nei limiti dell’art. 395, n. 4, c.p.c., e non per contestazioni su interpretazione o valutazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto, decisiva, evidente e immediatamente rilevabile dal raffronto tra sentenza e atti, senza coinvolgere questioni controverse o valutative.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La revocazione della pronuncia della Corte di cassazione è ammissibile soltanto quando sia dedotto un errore di fatto revocatorio, consistente in una svista percettiva su un fatto incontestato e decisivo; non è invece consentito utilizzare il rimedio per contestare l’interpretazione giuridica dei motivi di ricorso o la valutazione compiuta dalla Corte.
  • L’errore di fatto revocatorio deve emergere con evidenza assoluta dal confronto tra la decisione impugnata e gli atti interni del giudizio di cassazione, deve essere essenziale e decisivo e non può riguardare questioni che abbiano costituito oggetto di dibattito tra le parti.
  • Quando la censura investe la liquidazione delle spese o del danno da lite temeraria, la revocazione non è ammissibile se la questione era già stata esaminata e decisa nella pronuncia impugnata; inoltre, la doglianza non può essere veicolata come errore di calcolo se in realtà contesta l’applicazione di norme processuali.
  • Nelle opposizioni a ordinanza-ingiunzione o a verbali per violazioni del codice della strada il giudizio è deciso secondo diritto; ne consegue che il limite di liquidazione delle spese previsto per le controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace non è automaticamente applicabile.
  • La mancata specificazione degli atti di merito asseritamente trascurati dalla Corte e la mancata dimostrazione dei requisiti di evidenza, decisività e riferibilità agli atti del giudizio di cassazione rendono inammissibile la censura revocatoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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