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Sentenza

Sentenza n. 2394/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'annullamento quanto al ricorso n. 2656 del 2025: per l'annullamento - della Determinazione del Dirigente dell'Area della gestione ambientale, finanziaria, tributaria e della sicurezza urbana del Comune di Cellole n. 424 del 29.04.2025, con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara di gara finalizzata all'affidamento del “lotto 1: gestione del ciclo sanzionatorio e delle procedure per le infrazioni accertate dalla polizia municipale di Cellole” (CIG B4C87A8D76) e, conseguentemente, è stato preso atto che la stessa procedura di gara risulta deserta; - della nota del Comune di Cellole prot. n. 16510 del 18.04.2025, con cui è stato comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento di esclusione dalla suddetta procedura di gara; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi inclusi: la Determinazione del Dirigente dell'Area della gestione ambientale, finanziaria, tributaria e della sicurezza urbana del Comune di Cellole n. 494 del 16.05.2025, con cui è stata adottata la decisione di contrarre “per l'avvio della procedura di affidamento: gestione del ciclo sanzionatorio del codice della strada e delle sanzioni amministrative elevate dalla polizia municipale di Cellole cig. B6DD5D31AC”; nonché gli atti di gara approvati con la predetta decisione di contrarre (Bando, Disciplinare, Capitolato speciale e allegati); per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; nonché per la condanna del Comune di Cellole al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente a mezzo della sua riammissione alla procedura di gara per cui è controversia;. quanto al ricorso n. 4140 del 2025: per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Dirigente dell'Area della gestione ambientale, finanziaria, tributaria e della sicurezza urbana del Comune di Cellole n. 257 del 07.07.2025, con cui è stata disposta la “revoca” in autotutela, “ai sensi dell'art. 21 quinquies e dell'art. 21 nonies della L. 241/90”, della procedura di gara finalizzata all'affidamento del “lotto 1: gestione del ciclo sanzionatorio e delle procedure per le infrazioni accertate dalla polizia municipale di Cellole” (CIG B4C87A8D76); - della Determinazione del Dirigente dell'Area della gestione ambientale, finanziaria, tributaria e della sicurezza urbana del Comune di Cellole n. 294 del 18.07.2025, con cui è stata indetta una nuova procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio (CIG B7AFBB9240); - del Capitolato speciale d'appalto, del Bando e del Disciplinare di gara e di tutti gli allegati relativi alla nuova procedura di gara indetta con la suindicata Determinazione n. 294/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna del Comune di Cellole al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente a mezzo della sua riammissione alla procedura di gara per cui è controversia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data il 21/11/2025: - la Determinazione del Responsabile dell’Area della gestione ambientale, finanziaria, tributaria e della sicurezza urbana del Comune di Cellole n. 1239 del 23.10.2025, recante aggiudicazione in favore del RTI Etruria S.r.l./Res Publica S.r.l. del servizio di gestione del ciclo sanzionatorio (CIG B7AFBB9240); - il relativo Avviso di appalto aggiudicato; - ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi tutti i verbali di gara nella parte in cui hanno ammesso e valutato l’offerta del RTI Etruria Servizi S.r.l./Res Publica S.r.l.; per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; e per la condanna dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro delle ricorrenti nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto.

Giustizia amministrativa202504140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione dalla precedente procedura di gara, revoca della procedura, indizione della nuova gara e aggiudicazione del servizio al RTI Etruria Servizi S.r.l./Res Publica S.r.l.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda due ricorsi riuniti relativi all’affidamento del servizio di gestione del ciclo sanzionatorio e delle infrazioni stradali del Comune di Cellole. Con il primo ricorso Rinnovapa S.r.l. ha impugnato la propria esclusione dalla gara originaria, disposta per ritenuta inaffidabilità professionale dell’ausiliaria laBconsulenze S.r.l., nonché gli atti conseguenti, deducendo violazione delle garanzie partecipative, difetto di motivazione, introduzione nel provvedimento finale di ragioni non previamente contestate, violazione dell’art. 98 del codice dei contratti pubblici ed erronea applicazione della teoria del contagio. Nelle more, il Consiglio di Stato ha annullato il precedente provvedimento di esclusione e il Comune ha riammesso la ricorrente, ma ha poi revocato la procedura e indetto una nuova gara. Con il secondo ricorso Rinnovapa ha impugnato la revoca, la nuova indizione e i relativi atti, sostenendo l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, il carattere pretestuoso dell’autotutela, il travisamento dei presupposti, il difetto di motivazione e l’illegittimità derivata degli atti successivi. Con motivi aggiunti ha impugnato l’aggiudicazione della nuova gara al RTI Etruria/Res Publica, chiedendo l’esclusione dell’aggiudicataria e il subentro. Ha dedotto, in particolare, che l’offerta dell’aggiudicataria non rispettava il requisito relativo a un sistema di comunicazione via radio, avendo previsto smartphone con SIM operanti sulla rete pubblica 4G/5G; che l’offerta relativa al box mobile era indeterminata; che i punteggi attribuiti per il criterio relativo ai servizi di assistenza all’utenza erano irragionevoli e che, per il criterio relativo alle figure professionali aggiuntive, il punteggio avrebbe dovuto essere attribuito mediante automatismo aritmetico.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione e ha esaminato prioritariamente i motivi aggiunti, poiché la loro eventuale fondatezza avrebbe assicurato alla ricorrente il bene della vita perseguito, ossia l’affidamento del servizio alle condizioni della nuova gara. Ha accolto il primo motivo, ritenendo non conforme alla lex specialis l’offerta dell’RTI aggiudicatario. Il disciplinare richiedeva un sistema di comunicazione via radio per le pattuglie; l’RTI aveva invece offerto smartphone dotati di SIM e operanti sulla rete pubblica. Il principio di equivalenza non consentiva di ammettere tale soluzione, perché il sistema cellulare dipende dalla copertura di rete e dall’infrastruttura dell’operatore, mentre la comunicazione via radio è indipendente dalla copertura e garantisce maggiore continuità operativa, indispensabile per il servizio di rilevazione delle infrazioni. La soluzione offerta costituiva quindi una difformità sostanziale, riconducibile all’aliud pro alio, e avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’aggiudicataria. Le ulteriori censure sui criteri B ed E sono state respinte: il disciplinare prevedeva fino a due punti per ciascuna figura professionale, lasciando alla stazione appaltante una valutazione qualitativa; inoltre, la valutazione complessiva delle offerte sul criterio B non presentava manifesta irragionevolezza o illogicità tale da censurare l’esercizio della discrezionalità tecnica. Il ricorso per motivi aggiunti è stato pertanto accolto, con esclusione dell’RTI Etruria/Res Publica e aggiudicazione della gara a Rinnovapa, seconda classificata. Il ricorso originario R.G. 2656/2025 e il ricorso introduttivo R.G. 4140/2025 sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse. Il Comune e la società Etruria Servizi sono stati condannati alle spese, rispettivamente per euro 5.000 e euro 4.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 d.lgs. 36/2023

    La ricorrente ne ha invocato l’applicazione con riferimento alla valutazione dell’affidabilità professionale e all’esclusione dalla precedente gara; la questione è rimasta improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Richiamato dal Comune quale base della revoca della precedente procedura; il relativo ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile, sicché il giudice non ha definito nel merito la legittimità della revoca.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato dal Comune insieme all’art. 21-quinquies per l’autotutela; anche tale questione è stata assorbita dall’improcedibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente per contestare il difetto di motivazione e il travisamento dei presupposti della revoca; il relativo motivo non è stato deciso nel merito per sopravvenuta carenza d’interesse.

  • art. 42, par. 6, direttiva 2014/24/UE

    È indicato quale fondamento europeo del principio di equivalenza, volto a impedire che le specifiche tecniche limitino ingiustificatamente la concorrenza.

  • d.lgs. 259/2003

    Il codice delle comunicazioni elettroniche è stato utilizzato come parametro descrittivo delle differenze funzionali tra comunicazione cellulare, dipendente da rete e stazioni radio base, e comunicazione via radio, indipendente dalla copertura di rete.

  • art. 45 d.lgs. 285/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’omologazione dell’apparecchio offerto nella procedura precedente; la questione è rimasta improcedibile.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati nelle domande di declaratoria di inefficacia del contratto; dal dispositivo non emerge una pronuncia autonoma su tali domande.

Massime di principio

  • Il principio di equivalenza nelle gare pubbliche consente l’offerta di prodotti o prestazioni con caratteristiche tecniche differenti da quelle indicate nella lex specialis solo quando tali soluzioni siano funzionalmente idonee a soddisfare l’interesse perseguito dalla stazione appaltante e non alterino la par condicio tra i concorrenti.
  • Il principio di equivalenza non può essere utilizzato per ammettere un aliud pro alio: quando l’offerta manca delle qualità necessarie ad assolvere alla funzione economico-sociale richiesta dalla lex specialis, la difformità è sostanziale e comporta l’esclusione dell’operatore.
  • La sostituzione di un sistema di comunicazione via radio con smartphone collegati alla rete cellulare non è equivalente quando il servizio richieda continuità operativa indipendente dalla copertura di rete e dall’infrastruttura dell’operatore telefonico.
  • Una clausola che attribuisca fino a un determinato numero di punti per ciascuna figura professionale aggiuntiva, senza imporre un automatismo puntuale, può riservare alla commissione una valutazione qualitativa dell’utilità delle figure offerte.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnica della commissione non può sostituirsi all’amministrazione e resta escluso in assenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaAutotutela decisoria

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