Cassazione Penale, Sentenza n. 7360/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 14/11/2024 che aveva respinto le richieste congiunte di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare. Lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 47 e 47-ter della legge 26/07/1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), sostenendo che il Tribunale di sorveglianza avesse formulato un percorso argomentativo incongruo che non teneva conto del progetto rieducativo prodotto e che si fosse basato esclusivamente sull'informativa dei Carabinieri del 20/05/2024, nonostante il tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorso chiedesse una rivalutazione dei fatti e del merito prognostico già compiuta correttamente dal Tribunale di sorveglianza, che aveva motivato in modo congruo la valutazione negativa del progetto rieducativo. In particolare il Tribunale aveva valorizzato l'informativa dei Carabinieri che attestava: 1) la presenza, nell'indirizzo eletto indicato dal ricorrente, di persone con cui lo stesso non intratteneva rapporti; 2) la diversa effettiva residenza del ricorrente; 3) la dichiarazione di Abderrahmane Aouad, che avrebbe dovuto ospitarlo, di non essere disposto ad accoglierlo. La Corte ha quindi confermato la correttezza del giudizio prognostico negativo e il rispetto dei criteri di valutazione delle misure alternative. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), artt. 47 e 47-ter
Le norme sono state interpretate nel senso che la concessione delle misure alternative richiede un giudizio prognostico sul percorso di rieducazione e sul reinserimento sociale; tale giudizio può tener conto dei comportamenti del condannato antecedenti e successivi al reato e delle informazioni acquisite (anche da forze dell'ordine) sul domicilio e sulla disponibilità di soggetti ad ospitare il detenuto. Il Tribunale ha applicato correttamente questi criteri nel valutare l'inadeguatezza del progetto rieducativo.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti o rivaluta ex novo la prova: il ricorso per cassazione contro valutazioni prognostiche e di merito sulle misure alternative è ammissibile solo se denuncia vizi di legge o motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Per ottenere affidamento in prova o detenzione domiciliare è imprescindibile un progetto rieducativo convincente e verificabile: indicare un domicilio o un ospitante formalmente non sufficiente se le verifiche mostrano discrepanze o la mancanza di disponibilità reale.
- Le informative delle forze dell'ordine relative a domicilio e disponibilità dell'ospitante costituiscono elementi decisivi sul piano valutativo: dichiarazioni negative o incongruenze sul domicilio possono legittimamente fondare un giudizio prognostico sfavorevole.
- È importante produrre prove aggiornate e coerenti (es. dichiarazioni dell'ospitante, documentazione sulla vita lavorativa o attività rieducative) e far fronte tempestivamente a rilievi istruttori per impedire che il giudice motivi negativamente per carenze formali o fattuali.
- Quando si ritengono errate valutazioni del Tribunale di sorveglianza, l'impugnazione deve evidenziare specifici vizi di diritto o palesi errori di motivazione; una mera richiesta di rivalutazione dei fatti è destinata all'inammissibilità.
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