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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20242/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale a sua volta aveva respinto il ricorso avverso un'intimazione di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento per il recupero di imposte relative all'anno 2012. Con il primo motivo ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, deducendo la violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Con il secondo motivo ha censurato la falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto applicabile la disciplina dell'irreperibilità e avesse omesso di dichiarare la nullità della notifica dell'avviso di accertamento. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, ha dedotto la violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 546/1992 per non avere il giudice d'appello sospeso il processo nonostante la pendenza di una querela di falso sulla relata di notifica. Nel corso del giudizio di legittimità l'Ufficio ha depositato provvedimento di sgravio integrale delle somme iscritte a ruolo, dando atto che una successiva sentenza passata in giudicato aveva accolto la querela di falso sulla notificazione dell'avviso di accertamento; la società ha quindi insistito solo sui primi due motivi, dichiarando di non avere più interesse al terzo.

La decisione

La Corte ha preso atto del provvedimento di sgravio integrale e della sopravvenuta sentenza passata in giudicato che ha accolto la querela di falso relativa alla notifica dell'avviso di accertamento. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che era venuto meno il titolo legittimante l'iscrizione a ruolo del credito tributario e che non residuava alcun interesse della ricorrente alla decisione sui motivi di ricorso. Ha compensato tra le parti le spese dei gradi di merito, in considerazione dell'andamento del giudizio, e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità, facendo leva sulla falsità della notificazione dell'avviso di accertamento, atto prodromico all'intimazione impugnata. Ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della validità della motivazione della sentenza, in relazione alla dedotta motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale della motivazione del provvedimento giurisdizionale

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente come disposizione sulla notificazione degli atti tributari, ritenuta erroneamente applicata dalla CTR

  • art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione alla sospensione del giudizio tributario per pendenza di querela di falso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per escludere, in ragione della definizione della lite per annullamento dell'atto impositivo, il raddoppio del contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di legittimità, intervenga lo sgravio integrale delle somme iscritte a ruolo e venga meno il titolo dell'iscrizione a ruolo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per difetto di interesse alla decisione sul ricorso.
  • La sopravvenuta definizione della pretesa tributaria per annullamento o sgravio dell'atto impositivo comporta che non sussistano i presupposti per decidere sui motivi di ricorso originariamente dedotti.
  • Se la soccombenza sostanziale dell'amministrazione deriva dalla falsità della notificazione dell'atto impositivo, accertata in altro giudizio con sentenza passata in giudicato, le spese del giudizio di legittimità possono essere poste a suo carico anche in presenza di cessazione della materia del contendere.
  • La pendenza e poi la definizione di una querela di falso sulla relata di notifica possono incidere sulla tenuta dell'intera pretesa tributaria quando l'atto presupposto risulti inficiato da invalidità della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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