Sentenza n. 5169/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva annullato parzialmente l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino relativa a opere abusive, limitatamente al manufatto destinato a ricovero attrezzi
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Fano ha appellato la sentenza con cui il TAR Marche aveva respinto la censura di disparità di trattamento e accolto parzialmente il ricorso contro l'ordinanza dirigenziale n. 189/2022, annullandola nella parte relativa a una struttura in legno e telo in PVC, con copertura in pannelli coibentati, di circa 10 mq e altezza di 2,10 metri, destinata al ricovero di attrezzi. Il primo motivo d'appello deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, d.P.R. 380/2001: secondo il Comune, l'edilizia libera riguarderebbe gli elementi di arredo di aree pertinenziali di edifici e il manufatto non avrebbe un edificio principale cui accedere. È stato inoltre richiamato il regolamento edilizio comunale, che ammette il ripostiglio per attrezzi solo nelle aree pertinenziali di edifici esistenti e con superficie massima di 6 mq, mentre il manufatto aveva una superficie di circa 10 mq. Con il secondo motivo il Comune ha dedotto che l'area era sottoposta a vincolo paesaggistico e che, anche ove fosse stata astrattamente applicabile l'edilizia libera, sarebbe stata necessaria la preventiva autorizzazione paesaggistica, non ricorrendo le deroghe dell'art. 149 d.lgs. 42/2004. Gli appellati hanno chiesto il rigetto, sostenendo anche che la questione paesaggistica integrasse una motivazione postuma, non essendo stata posta a fondamento dell'ordinanza di demolizione.
La decisione
L'appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha circoscritto il thema decidendum alla qualificazione del manufatto destinato a ricovero attrezzi, non essendo stata specificamente contestata in appello la statuizione sulla disparità di trattamento. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell'opera come piccolo ricovero attrezzi, in ragione delle sue concrete caratteristiche dimensionali e costruttive. La pertinenzialità è stata individuata nella dipendenza strumentale dell'opera rispetto al bene principale, inteso nel caso concreto come area vincolata a verde e non necessariamente come edificio di civile abitazione. Tale rapporto consente di migliorare l'uso del bene senza modificarne la destinazione, aggravare il consumo di suolo o alterare irreversibilmente il territorio. Il superamento dei limiti dimensionali previsti dal regolamento edilizio comunale e dalla disciplina richiamata in causa non è stato ritenuto decisivo, poiché il giudizio sulla natura pertinenziale e sulla modesta consistenza dell'opera deve essere condotto in concreto. Quanto alla questione paesaggistica, il Collegio ha ritenuto che l'accoglimento della qualificazione come manufatto di modesta consistenza, non lesivo in concreto del bene paesaggistico, conducesse al superamento anche del secondo motivo d'appello, indipendentemente dalle contestazioni degli appellati sulla motivazione postuma. Il Comune è stato condannato a rifondere agli appellati le spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, d.P.R. 380/2001
La disciplina dell'edilizia libera è stata interpretata alla luce delle concrete caratteristiche dell'opera e della sua pertinenzialità strumentale rispetto al bene principale, che può consistere anche in un'area vincolata a verde e non necessariamente in un edificio di civile abitazione.
art. 60-bis del regolamento edilizio comunale
Il limite comunale di 6 mq per i ripostigli per attrezzi non è stato ritenuto decisivo, poiché la qualificazione dell'opera deve considerare complessivamente la sua modesta consistenza, la funzione e il rapporto pertinenziale con il bene di riferimento.
art. 149 d.lgs. 42/2004
La questione dell'eventuale necessità dell'autorizzazione paesaggistica è stata ritenuta recessiva rispetto alla qualificazione concreta dell'opera e alla valutazione della mancata lesione del bene paesaggistico.
Massime di principio
- La qualificazione di un manufatto come pertinenza urbanistico-edilizia deve essere compiuta in concreto, considerando la funzione strumentale dell'opera, le sue caratteristiche dimensionali e costruttive e l'assenza di un autonomo impatto sul carico urbanistico, sul consumo di suolo e sull'assetto irreversibile del territorio.
- La pertinenzialità di un piccolo ricovero attrezzi può essere riferita anche a un'area vincolata a verde, senza che sia indispensabile l'esistenza di un edificio principale di civile abitazione, quando il manufatto è funzionalmente destinato a migliorare l'utilizzazione dell'area.
- Il superamento delle soglie dimensionali previste da disposizioni regolamentari o da discipline settoriali non determina automaticamente la qualificazione dell'opera come intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo, se la valutazione complessiva delle caratteristiche concrete evidenzia una struttura di modesta consistenza e una funzione meramente accessoria.
- Quando la qualificazione concreta dell'opera esclude una lesione effettiva del bene paesaggistico, la relativa censura sull'obbligo di autorizzazione paesaggistica non conduce all'accoglimento dell'impugnazione dell'ordine demolitorio.
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