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Sentenza

Sentenza del 19/06/2020 n. 3007 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 116 /2020 TRIBUTI LOCALI - TARSU - Erogazione del servizio di raccolta in difformità dalle previsioni legislative e regolamentari - Onere della prova a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di pagamento n. 5493 per la T.I.A. relativa al 2012. La contribuente ne chiedeva l’annullamento deducendo il difetto di motivazione e la mancata esecuzione del servizio di raccolta differenziata, sostenendo che il Comune non avrebbe sostenuto i costi posti a base del tributo e che spettasse all’ente provare l’effettivo svolgimento del servizio. In appello ha inoltre contestato la mancata indicazione dei criteri di calcolo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, sezione 17, ha rigettato l’appello e confermato la decisione della CTP di Caserta, che aveva respinto il ricorso contro l’avviso. Ha ritenuto l’atto adeguatamente motivato perché indicava gli elementi della pretesa, tra cui dati catastali, destinazione e categoria, superficie e termini di pagamento; ha respinto anche la contestazione sui criteri di calcolo, richiamando la conoscibilità dei provvedimenti amministrativi pubblici che determinavano i costi. Quanto al servizio, ha ritenuto che la sua istituzione e l’affidamento ai concessionari fossero provati e che la contribuente non avesse dimostrato né la mancata erogazione del servizio né un’omissione prolungata tale da determinare danno o pericolo per persone o ambiente, riconosciuto dall’autorità sanitaria. Spese del grado compensate, non essendosi costituito il Comune.

Norme richiamate

  • D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 64

    Invero, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli art. 62 e 64 del d.lgs. n. 507 del 1993, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti.

    La tassa è dovuta da chi occupa o conduce locali nelle zone in cui il servizio è istituito; non dipende dall’effettivo utilizzo individuale del servizio, purché vi sia la possibilità di fruirne, salvo autorizzazione allo smaltimento con modalità alternative.

Massime di principio

  • La mera irregolarità o insufficienza del servizio di raccolta, come la mancata differenziazione, non esclude di per sé la debenza della TARSU/TIA se il servizio è stato istituito e ne era possibile la fruizione.
  • Chi chiede di non pagare il tributo per omessa erogazione deve provare la mancata prestazione e la sua durata e gravità; secondo la decisione, rileva un’omissione prolungata che abbia provocato danno o pericolo per persone o ambiente, riconosciuto dalla competente autorità sanitaria.
  • Un avviso può essere motivato in modo sufficiente quando indica gli elementi concreti che consentono di comprendere natura e importo della pretesa; i criteri di calcolo possono risultare da provvedimenti amministrativi pubblici conoscibili dal contribuente.

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