Sentenza n. 7084/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento degli atti, delle valutazioni, dei provvedimenti, dei verbali e dell’esito finale del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”, bandito giusta deliberazione n. -OMISSIS- del 25/09/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per difetto del requisito della specializzazione medica richiesta dal bando, nonché gli atti, le valutazioni, i verbali e l'esito finale della procedura
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in possesso del diploma di specializzazione in Patologia Clinica, era stata inizialmente ammessa e aveva superato la prova preselettiva, quella scritta e quella orale. È stata poi esclusa perché la specializzazione posseduta non risultava compresa tra quelle richieste dall'art. 2, comma 1, lett. h), del bando, né direttamente né per equipollenza ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e l'erronea interpretazione del bando e dei decreti ministeriali sulle equipollenze, sostenendo che la Patologia Clinica sarebbe sostanzialmente riconducibile all'Anatomia Patologica e coinciderebbe con la specializzazione di medico del settore laboratorista indicata nel d.m. 30 gennaio 1998. Con il secondo motivo ha denunciato carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento, irragionevolezza, illogicità, mancata attivazione del soccorso istruttorio, sproporzione ed eccesso di formalismo. Con il terzo motivo ha contestato la valutazione dei titoli e il punteggio finale, sostenendo che l'erronea qualificazione della specializzazione avrebbe inciso sulla graduatoria. Con il quarto motivo ha lamentato la violazione della lex specialis e dell'autovincolo assunto dalla commissione, nonché dei principi di buon andamento, correttezza, legittimo affidamento e delle disposizioni codicistiche richiamate, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe confuso il requisito di partecipazione con il criterio di valutazione dei titoli. Ha inoltre sostenuto che avrebbe dovuto applicarsi anche il sistema delle specializzazioni affini previsto dal d.m. 31 gennaio 1998.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata. Ha ritenuto che il d.m. 30 gennaio 1998, richiamato espressamente dal bando, non stabilisca alcuna equipollenza tra Patologia Clinica e Anatomia Patologica e che la Patologia Clinica non sia compresa, direttamente o per equipollenza, tra le specializzazioni ammesse. Ha escluso che potesse applicarsi il d.m. 31 gennaio 1998 sulle specializzazioni affini, poiché tale disciplina è stata adottata per i concorsi del Servizio sanitario nazionale e per l'accesso alla dirigenza medica ospedaliera, non per procedure concorsuali dell'INPS, le cui funzioni riguardano principalmente accertamenti medico-legali e previdenziali. La scelta dell'INPS di limitarsi al sistema delle equipollenze è stata ritenuta coerente con il profilo professionale ricercato e non manifestamente irragionevole. Il giudice ha ribadito che i requisiti di partecipazione devono essere quelli stabiliti dalla lex specialis e che l'estensione giudiziale del criterio delle affinità avrebbe modificato sostanzialmente il bando, violando la par condicio. Ha ritenuto legittima l'esclusione anche se la candidata aveva superato tutte le prove, poiché l'ammissione con riserva consentiva la successiva verifica negativa dei titoli e il possesso del requisito di partecipazione è logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto alla valutazione del merito delle prove. Sono state compensate le spese di giudizio in ragione della peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. h), del bando di concorso
diploma di specializzazione universitaria in una delle aree mediche indicate nel bando, o in discipline equipollenti ai sensi del d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni
La disposizione delimita i requisiti di partecipazione alle specializzazioni espressamente indicate e alle sole discipline equipollenti secondo il d.m. 30 gennaio 1998.
art. 2, comma 3, del bando di concorso
L'ammissione con riserva consente la successiva verifica del possesso dei requisiti e può sciogliersi negativamente, determinando l'esclusione del candidato.
art. 9 del bando di concorso
Disciplina la valutazione dei titoli; tale valutazione presuppone comunque il previo possesso dei requisiti di partecipazione.
d.m. 30 gennaio 1998
Stabilisce le tabelle delle equipollenze tra scuole di specializzazione in medicina e chirurgia; non prevede l'equipollenza tra Patologia Clinica e Anatomia Patologica.
d.m. 31 gennaio 1998
Tabella delle specializzazioni affini
È riferito ai requisiti di accesso ai concorsi per la dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale e non è estensibile analogicamente al concorso dell'INPS.
art. 10, comma 3, d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484
Costituisce la base normativa del sistema delle specializzazioni affini destinato ai concorsi per dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.
art. 9, comma 6, d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62
Attribuisce all'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2026, la competenza esclusiva per la valutazione di base della condizione di disabilità e contribuisce a definire il profilo professionale oggetto del concorso.
art. 1 l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi che regolano l'azione amministrativa, ma il giudice non ravvisa una violazione.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione al buon andamento e all'imparzialità, senza che il giudice ravvisi una violazione.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla lex specialis è logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto alla valutazione delle prove e dei titoli: il loro difetto non può essere sanato dal superamento delle prove o dall'elevato punteggio conseguito.
- Quando il bando richiama esclusivamente una specifica disciplina normativa sulle equipollenze, l'Amministrazione deve verificare il possesso del requisito sulla base di tale disciplina e non può estendere in via interpretativa o analogica un diverso sistema di affinità non richiamato dal bando.
- Il sistema delle specializzazioni affini previsto per l'accesso alla dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale non è automaticamente applicabile a concorsi indetti da enti pubblici diversi, quando le funzioni professionali e le finalità istituzionali della procedura siano differenti.
- La determinazione dei requisiti di accesso a un concorso pubblico rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione ed è sindacabile solo se manifestamente irragionevole, illogica o arbitraria; è legittima la scelta di richiedere specializzazioni strettamente correlate alle funzioni istituzionali del profilo da reclutare.
- L'ammissione con riserva non consolida la posizione del candidato e consente all'Amministrazione di verificare successivamente i requisiti, con possibilità di esclusione qualora il controllo abbia esito negativo.
- Il giudice non può introdurre, mediante interpretazione del bando, un nuovo requisito di ammissione o ampliare quelli previsti, poiché ciò altererebbe la lex specialis e violerebbe la par condicio tra i candidati.
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