Cassazione Penale, Sentenza n. 16357/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento con cui era stata applicata la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e Euro 12.000 di multa per il reato di illecita detenzione di cocaina (complessive 1.639 dosi medie). I motivi di ricorso: (i) omissione di applicazione dell'art. 545-bis c.p.p. (sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive) e questione di retroattività/vacatio legis; (ii) mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e mancata considerazione della destinazione ad uso personale; (iii) errata qualificazione giuridica, con riferimento all'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; (iv) mancato esercizio della facoltà di rateizzazione della pena pecuniaria.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'art. 545-bis: tale norma è generalmente operativa in giudizio ordinario/abbreviato e, nel patteggiamento, solo se l'accordo fra imputato e P.M. aveva espressamente riguardato anche la sostituzione della pena (circostanza non verificata nel caso di specie, oltretutto perché la pena concordata superava i limiti previsti da art. 53 nella versione previgente). La Corte ha poi indicato che il d.lgs. n.150/2022 prevede un rimedio transitorio (art. 95) che consente al condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione di una pena sostitutiva entro trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza. I motivi relativi all'art. 129 c.p.p., alla qualificazione giuridica e alla rateizzazione della multa sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati per effetto del limite di impugnabilità previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (che restringe le doglianze proponibili contro il patteggiamento). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); nel caso ha formato il titolo della decisione di merito che è stata impugnata.
art. 545-bis c.p.p.
si applica, in quanto compatibile
La Corte ha precisato che le disposizioni dell'art. 545-bis operano in linea generale in esito a giudizio ordinario o abbreviato e, nel patteggiamento, solo se l'accordo delle parti ha riguardato anche la sostituzione della pena; non si può quindi imporre la sostituzione quando le parti non l'hanno concordata.
art. 448, comma 1-bis e comma 2-bis c.p.p.
quando l'imputato e il pubblico ministero concordano l'applicazione di una pena sostitutiva di cui all'art. 53
L'art. 448, comma 1-bis consente l'applicazione di disposizioni compatibili con il patteggiamento; il comma 2-bis limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate, escludendo la maggior parte delle doglianze dedotte dal ricorrente (es. verifica di cause di proscioglimento, contestazioni valutative non palesemente eccentriche).
art. 129 c.p.p.
Norma sulle cause di esclusione della rilevanza penale (es. uso personale): la Corte ha ritenuto che le censure fondate su tale norma non siano sindacabili in Cassazione nel caso di patteggiamento, salvo immediata evidenza della loro fondatezza, secondo i limiti di art. 448, comma 2-bis.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Disposizione che prevede l'ipotesi lieve per reati di stupefacenti: la Corte ha escluso la sussistenza dell'errore di qualificazione palese e immediato invocato dal ricorrente, e ha ritenuto la censura inammissibile in Cassazione in sede di patteggiamento se non emerge "con indiscussa immediatezza" dalla imputazione.
art. 53 legge n. 689/1981
Norma che elenca le sanzioni sostitutive della detenzione; rilevante perché la sostituzione nel patteggiamento è possibile solo se le parti hanno previsto l'applicazione di una di tali sanzioni.
art. 95 d.lgs. n. 150/2022
il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, ... può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive ... al giudice dell'esecuzione, ... entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza
Norma transitoria che offre al condannato, anche se il patteggiamento non ha previsto la sostituzione, la possibilità di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione di una pena sostitutiva entro termini stabiliti; la Corte l'ha indicata come tutela alternativa per il ricorrente.
art. 71 d.lgs. n. 150/2022
Richiamato nella sentenza per rilevare che i limiti di ammissibilità delle sanzioni sostitutive possono essere diversi rispetto alla versione previgente; qui ha inciso sul fatto che la pena concordata superava limiti utili alla sostituzione.
art. 666 c.p.p.
Richiamato come norma procedurale che disciplina il ricorso al giudice dell'esecuzione; pertinente all'istanza prevista dall'art. 95 d.lgs. n.150/2022.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) i motivi di impugnazione in Cassazione sono limitati: non sono ammesse, salvo immediata evidenza, censure sulla qualificazione del fatto o sulla sussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 c.p.p., per effetto dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
- L'art. 545-bis c.p.p. (sostituzione della pena detentiva) trova applicazione nel patteggiamento solo se l'accordo tra imputato e pubblico ministero ha espressamente riguardato anche la sostituzione della pena; il giudice non può imporre la sostituzione non prevista dalle parti.
- Se la normativa successiva è più favorevole all'imputato ma non è stata applicata nel patteggiamento, è spesso prevista una tutela transitoria (qui art. 95 d.lgs. n.150/2022) che consente di richiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione di pene sostitutive entro termini stabiliti; occorre usare tale rimedio piuttosto che la Cassazione quando il motivo è escluso dall'art. 448, comma 2-bis.
- Le questioni di merito che richiedono valutazioni probatorie o interpretative non manifestamente e immediatamente evidenti non sono sindacabili in Cassazione contro le sentenze di patteggiamento.
- Richieste procedurali accessorie (es. rateizzazione della multa) possono essere non impugnabili in Cassazione se rientrano nelle limitazioni previste per il patteggiamento; in tali casi si dovrebbe agire nei sedi appropriate (es. giudice dell'esecuzione) o provare l'immediatezza e la fondatezza della doglianza.
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