Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27739/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di un licenziamento definito ingiurioso e della tardiva reintegrazione nell’impiego da parte della società datrice. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la natura ingiuriosa o infamante del recesso e non dimostrato un danno risarcibile, osservando anche che la reintegrazione era intervenuta dopo circa 50 giorni dal deposito della decisione ma in prossimità della sua notifica al datore di lavoro. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, con il primo motivo, violazione dell’art. 2087 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe valutato solo una parte delle risultanze testimoniali; con il secondo motivo denunciava omesso esame in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la corte territoriale liquidato il danno all’immagine e il danno morale richiesti in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, per il primo motivo, che la valutazione delle prove testimoniali e documentali, la scelta delle fonti ritenute attendibili e la selezione del materiale probatorio sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito; inoltre il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico specifico, principale o secondario, decisivo in senso rigoroso, cioè idoneo con certezza a determinare un esito diverso, onere non assolto dal ricorrente, che aveva richiamato valutazioni generali e non fatti specifici dirimenti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura era comunque infondata/inammissibile perché la corte territoriale aveva escluso in fatto le modalità ingiuriose e infamanti del licenziamento, sicché mancava il presupposto per riconoscere i danni all’immagine e morali allegati. È stato disposto il nulla sulle spese; inoltre è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    La deduzione della violazione è stata ritenuta non idonea a superare la valutazione di merito delle prove, perché le censure miravano in sostanza a rivalutare il compendio istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per la dedotta violazione dell’art. 2087 c.c., ma la censura si è risolta in una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per l’asserito error in procedendo e la violazione dell’art. 112 c.p.c., ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro un accertamento di merito già compiuto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico specifico, principale o secondario, che sia stato discusso tra le parti e che sia decisivo in senso rigoroso.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione/omessa pronuncia è stata respinta perché il giudice di merito aveva comunque escluso in fatto il presupposto dei danni richiesti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire la propria valutazione del materiale probatorio a quella del giudice di merito: la scelta delle prove ritenute attendibili e la loro ponderazione appartengono al giudice di fatto, purché la motivazione dia conto delle ragioni del convincimento.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l’omesso esame di un fatto storico specifico, discusso tra le parti, la cui considerazione avrebbe con certezza condotto a una decisione diversa; non è sufficiente dolersi di una valutazione complessiva ritenuta incompleta o errata.
  • La domanda di risarcimento dei danni connessi a un licenziamento presuppone la prova dei fatti costitutivi allegati, inclusi gli elementi di ingiuriosità o lesività del recesso; se tali presupposti fattuali sono esclusi in merito, non può essere rivalutata in cassazione la domanda di danno all’immagine o morale.
  • La censura di omessa pronuncia o violazione dell’art. 112 c.p.c. è inammissibile quando, in realtà, il giudice di merito abbia deciso sulla domanda negando i fatti costitutivi posti a base della pretesa risarcitoria.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.