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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2414/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma di condanna per tentato furto aggravato e per la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. articolando due motivi: 1) contestazione della qualificazione della sua condotta come concorso nel tentativo di furto (violazione di legge e vizi di motivazione), sostenendo che il suo comportamento non integrerebbe il concorso; 2) censura per il mancato assorbimento della contravvenzione ex art. 707 c.p. nel delitto di furto, poiché gli arnesi rinvenuti (piede di porco e cacciavite) sarebbero strettamente connessi all'uso nella consumazione del furto e dunque non dovrebbero avere autonoma rilevanza

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile quanto al primo motivo, ritenendo che la Corte territoriale abbia valutato unitariamente le prove (deposizione del teste Mortillaro, immagini di videosorveglianza, rinvenimento di arnesi nella Fiat Multipla) e abbia correttamente ricostruito il contributo del ricorrente quale autista e garante della fuga, idoneo a integrare il concorso (art. 110 c.p.). Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene non manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva ritenuto che soltanto il cacciavite fosse stato effettivamente usato per l'effrazione, mentre il piede di porco non risultava impiegato; la Cassazione osserva che poteva essere valutata l'ipotesi che gli arnesi fossero stati portati alternativamente per l'uso durante il tentativo e, non potendo escludere questa possibilità, procede ad annullare senza rinvio la sentenza limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. per intervenuta prescrizione del reato (prescrizione avvenuta il 13/01/2020) ed elimina la relativa pena (20 giorni di reclusione ed euro 66,00 di multa). Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    La Corte ha richiamato il principio che il concorso di persone nel reato può essere integrato anche da un contributo 'agevolatore' non necessariamente causale: la condotta esteriore che rafforza il proposito criminoso o agevola l'esecuzione è sufficiente per la responsabilità concorsuale

  • art. 707 cod. pen.

    La contravvenzione per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso può essere assorbita nel delitto di furto aggravato solo se il possesso risulta strettamente connesso all'uso effettivo degli arnesi per la commissione del furto; se gli arnesi assumono autonoma rilevanza (non risultano usati), l'assorbimento non opera

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità di rilevare cause di non punibilità in Cassazione solo se il ricorso non è manifestamente infondato: la giurisprudenza delle Sezioni Unite è richiamata per spiegare i limiti di intervento della Cassazione sulle cause estintive

  • art. 620 lett. i) cod. proc. pen.

    Sulla base delle statuizioni del giudice di merito la Cassazione ha proceduto, ai sensi di questa norma, all'eliminazione della pena relativa al reato estinto per prescrizione

  • art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamata solo in ordine alla modalità dell'udienza (udienza tenutasi ai sensi della norma introdotta per la gestione processuale durante il periodo emergenziale); non incide sul merito

Massime di principio

  • Per configurare il concorso nel reato (art. 110 c.p.) non è necessario che il contributo sia essenziale o causale: è sufficiente un contributo agevolatore esteriore che rafforzi il proposito criminoso o faciliti l'esecuzione (es. guida, garante della fuga, trasporto degli autori)
  • La valutazione del concorso è rimessa all'apprezzamento del giudice sulla base del compendio probatorio unitario (deposizioni, immagini di videosorveglianza, rinvenimenti materiali); il ricorrente deve affrontare puntualmente la motivazione del giudice per renderne possibile la sindacabilità in Cassazione
  • La contravvenzione per possesso di arnesi atti allo scasso (art. 707 c.p.) si assorbe nel delitto di furto solo se gli arnesi sono stati effettivamente impiegati o il possesso è strettamente collegato al loro uso per la consumazione del reato; se gli arnesi hanno autonoma rilevanza perché non risultano usati, l'assorbimento non opera
  • In Cassazione la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione può essere pronunciata quando il motivo non sia manifestamente infondato; dunque, anche se il ricorso è in parte inammissibile, la Corte può annullare senza rinvio limitatamente alla parte estinta per prescrizione
  • Per resistere efficacemente in procedure analoghe: documentare alternative non collegate al reato (es. motivo della presenza sul luogo), contestare l'identificazione testimoniali o la lettura delle immagini, e chiarire la non pertinenza o la non utilizzazione degli arnesi trovati a fini del furto; in mancanza, il giudice potrà ritenere sussistente il contributo concorsuale

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