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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-224/23

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 settembre 2024. — Penya Barça Lyon : Plus que des supporters (PBL) e Issam Abdelmouine contro Commissione europea. — Impugnazione – Aiuti di Stato – Denuncia relativa ad un aiuto di Stato che ha consentito ad un club di calcio di ingaggiare un calciatore fino a quel momento impiegato da un altro club – Denuncia presentata da uno dei socios di quest’ultimo club, costituito sotto forma di associazione senza scopo di lucro – Decisione della Commissione europea che dichiara l’assenza della qualità di “interessat[o]” legittimato a presentare una denuncia – Regolamento (UE) 2015/1589 – Articolo 1, lettera h) – Nozione di “interessati” e di “persona i cui interessi possono essere lesi dalla concessione di aiuti”. — Causa C-224/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0224

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l'impugnazione proposta da una associazione di tifosi del Barcellona e da un suo socio contro la decisione del Tribunale che aveva confermato il diniego della Commissione di riconoscere al socio la qualità di "interessato" ai fini della denuncia in materia di aiuti di Stato. Viene ribadito che la nozione è ampia, ma richiede comunque la prova di un'incidenza concreta e personale dell'aiuto denunciato. Le censure relative alla ricevibilità, alle prove e a un presunto conflitto di interessi sono dichiarate in parte irricevibili e in parte infondate o inconferenti.

Impugnazione respinta: la Corte conferma che un socio di un club sportivo non è "interessato" ai sensi del regolamento 2015/1589 se non dimostra un'incidenza concreta e sufficientemente certa dell'aiuto sui propri interessi personali.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia correttamente negato a un socio del Fútbol Club Barcelona la qualità di "interessato" legittimato a presentare denuncia ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589; se il Tribunale abbia errato nel qualificare come irricevibili o inconferenti alcune censure e nel valutare le prove relative all'associazione della PBL alla denuncia e alla sussistenza di un interesse leso.

Principio di diritto

La nozione di "interessati" di cui all'articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589 comprende non solo beneficiario, concorrenti e organizzazioni professionali, ma anche qualsiasi altra persona i cui interessi personali possano essere lesi in modo concreto dalla concessione dell'aiuto; tuttavia, chi presenta una denuncia deve dimostrare, in modo giuridicamente adeguato, che proprio la concessione dell'aiuto incida o rischi di incidere concretamente sui suoi interessi. La Corte conferma quindi che il sig. Abdelmouine non aveva provato tale incidenza e respinge l'impugnazione, condannando i ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 116 TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 256 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 24 del regolamento (UE) 2015/1589
  • Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione contro il diniego della qualità di "interessato" in materia di aiuti di Stato

La causa è un'impugnazione ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso diretto contro una lettera della Commissione del 1° settembre 2021. La controversia riguarda una denuncia per presunto aiuto di Stato che avrebbe consentito al Paris Saint-Germain di ingaggiare Lionel Messi dal Fútbol Club Barcelona.

Fatti e procedimento amministrativo

La PBL è un'associazione di tifosi del FCB; il sig. Issam Abdelmouine è suo membro e, dal 3 marzo 2020, anche socio del FCB. In seguito all'annuncio dell'ingaggio di Messi da parte del PSG, Abdelmouine ha presentato denuncia alla Commissione sostenendo l'esistenza di un aiuto di Stato e chiedendo anche misure ai sensi dell'articolo 116 TFUE. Con lettera del 1° settembre 2021, la Commissione ha ritenuto che egli non fosse un "interessato" ai sensi del regolamento 2015/1589 e che la sua segnalazione non potesse essere trattata come denuncia ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2.

Sentenza del Tribunale

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile parte delle conclusioni perché riferita alla PBL, ritenendo non dimostrato che l'associazione si fosse effettivamente associata alla denuncia presentata da Abdelmouine. Nel merito ha poi ritenuto che i diversi interessi invocati per provare la qualità di "interessato" non fossero dimostrati oppure fossero solo generali o indiretti. Ha inoltre ritenuto irrilevanti gli elementi di prova depositati all'udienza e ha respinto il ricorso.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il regolamento (UE) 2015/1589, in particolare:

  • il considerando 32, sulla funzione delle denunce;
  • il considerando 33, sulla necessità che il denunciante dimostri di essere una parte interessata;
  • l'articolo 1, lettera h), che definisce gli "interessati";
  • l'articolo 12, paragrafo 1, che impone alla Commissione di esaminare senza indugio le denunce provenienti da una parte interessata;
  • l'articolo 24, che disciplina i diritti delle parti interessate, inclusa la denuncia. Sono inoltre richiamati l'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, l'articolo 116 TFUE e, sul piano processuale, gli articoli 256 TFUE, 58 dello Statuto, 168 del regolamento di procedura della Corte, 85 del regolamento di procedura del Tribunale e gli articoli 138 e 184 del regolamento di procedura della Corte.

Esame dei motivi di impugnazione

La Corte respinge il primo motivo in parte perché mira a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale, senza dedurre uno snaturamento; in parte perché la giurisprudenza invocata sulla ricevibilità di ricorsi proposti da più persone non era pertinente, dato che il Tribunale si era pronunciato sulla ricevibilità del capo di domanda e non sulla legittimazione della PBL.

Il secondo motivo è infondato: il Tribunale, avendo dichiarato di non essere competente a pronunciarsi sulle ingiunzioni richieste, non era tenuto a esaminare nel merito gli argomenti relativi all'articolo 116 TFUE.

Nozione di "interessato" e criteri applicabili

La Corte ricorda che la nozione di "interessato" è ampia e non si limita al beneficiario, ai concorrenti o alle organizzazioni professionali; può includere anche altri soggetti i cui interessi possano essere lesi dalla concessione dell'aiuto. Tuttavia, occorre provare in modo giuridicamente adeguato:

  • che è la concessione dell'aiuto, e non un altro comportamento o una misura distinta, a poter incidere sugli interessi del denunciante;
  • che si tratta di interessi personali del denunciante;
  • che l'aiuto incide effettivamente o rischia di incidere concretamente su tali interessi, con un nesso causale sufficientemente certo. La Corte precisa inoltre che, per talune persone giuridiche, interessi di categoria o generali possono rilevare solo se coincidono con il loro interesse personale e rientrano nel loro oggetto sociale.

Applicazione al caso concreto

La Corte conferma che il Tribunale ha correttamente escluso la qualità di "interessato" per Abdelmouine. In particolare, i ricorrenti non hanno dimostrato che, in quanto socio del FCB, egli avesse una responsabilità finanziaria per le perdite del club o un interesse patrimoniale diretto alla sua situazione economica. La Corte approva anche il rilievo secondo cui un interesse generale alla difesa del calcio e dei suoi valori non basta, per una persona fisica, a fondare la qualità di interessato.

Quanto all'argomento sui diritti connessi alla qualità di socio del FCB, la Corte rileva che il Tribunale ha effettivamente commesso un errore nel richiedere un'incidenza diretta e nel svalutare un'incidenza indiretta; tuttavia tale errore non comporta l'annullamento della sentenza perché il Tribunale aveva inoltre accertato, in modo autonomo, che gli elementi invocati erano incerti e non dimostravano un'incidenza concreta sull'interessato. Questa parte della motivazione è sufficiente e non è sindacabile in impugnazione come valutazione di fatto.

Motivi dichiarati inconferenti o irricevibili

Il quarto motivo è respinto come inconferente, perché mirava a contestare una parte della motivazione del Tribunale che aveva carattere ad abundantiam: la conclusione decisiva sull'assenza della qualità di interessato era già sorretta da altre considerazioni sufficienti.

Il quinto motivo, relativo alla pertinenza di documenti prodotti in udienza, è dichiarato irricevibile perché mira anch'esso a contestare la valutazione di fatto del Tribunale senza dedurre uno snaturamento.

Il sesto motivo è irricevibile per difetto di chiarezza e precisione: i ricorrenti si limitano ad allegare in modo vago un possibile conflitto di interessi derivante dal fatto che una persona coinvolta nella redazione del ricorso sarebbe entrata nello staff del membro del Tribunale relatore, senza identificare con precisione la persona, il ruolo svolto o fornire prove sufficienti.

Dispositivo

La Corte respinge integralmente l'impugnazione e condanna la PBL e il sig. Abdelmouine alle spese.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statoprocedimento di denuncia presso la Commissionelegittimazione ad agirecontrollo giurisdizionale in impugnazionediritto processuale dell'unione

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