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Sentenza

Sentenza n. 227/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. 1896/2025, resa tra le parti, pubblicata l’11 giugno 2025, notificata il giorno successivo, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 921/2025;

Giustizia amministrativa202500774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1896/2025, che aveva annullato l'aggiudicazione della gara in favore dell'appellante per carenza del requisito di capacità tecnico-professionale previsto dal disciplinare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (concorrente e stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aggiudicataria in primo esito ha appellato la sentenza con cui il TAR, accogliendo il ricorso della concorrente seconda interessata, aveva annullato l'aggiudicazione comunale. In appello la concorrente appellata ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e ha riproposto le censure assorbite in primo grado. In sede cautelare, il CGARS aveva consentito all'appellante di partecipare con riserva alla riedizione della gara, disposta dal TAR in un parallelo giudizio relativo alla medesima procedura, a partire dalla valutazione delle offerte tecniche. Nel corso del giudizio l'appellante ha dichiarato di essersi classificata soltanto al sesto posto nella riedizione della gara, poi aggiudicata a un altro operatore economico, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere. Anche l'appellata ha chiesto tale declaratoria.

La decisione

Il CGARS ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La riedizione della gara e il nuovo esito, nel quale l'appellante si è classificata al sesto posto e non ha conseguito l'aggiudicazione, hanno fatto venir meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione della precedente sentenza e della precedente aggiudicazione. Il giudice ha escluso, tuttavia, la cessazione della materia del contendere, poiché l'appellante non ha ottenuto il bene della vita perseguito. Le spese del giudizio sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato quale fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità dell'impugnazione quando, per fatti intervenuti nel corso del giudizio, il ricorrente non conserva più un interesse concreto e attuale alla decisione sulla domanda.
  • La riedizione della procedura di gara e il conseguimento, nella nuova procedura, di una posizione non utile all'aggiudicazione possono far venir meno l'interesse a decidere sull'impugnazione dell'originaria aggiudicazione.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata se il ricorrente non ha conseguito il bene della vita perseguito; in tale situazione, ove sia venuto meno l'interesse attuale alla decisione, deve essere dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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