Cassazione Penale, Sentenza n. 02564/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere. Motivo 1: violazione di legge processuale con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria; il ricorrente sostiene che gli atti a fondamento del provvedimento cautelare riguarderebbero un omonimo (classe 1981) e produce una ricostruzione alternativa per dimostrare l'errata imputazione. Motivo 2: vizio di motivazione connesso alla riferibilità degli indizi ad altro soggetto e alle conseguenti esigenze cautelari.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ha ritenuto che la sopravvenuta sentenza di condanna rende priva di interesse, per il riesame, la verifica originaria della sussistenza dei gravi indizi salvo che siano dedotti elementi di prova nuovi e sopravvenuti — elementi che nel caso di specie non sono stati indicati. Di conseguenza anche la censura sulle esigenze cautelari è assorbita. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ordine alla Cancelleria degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
La norma indica il reato di traffico di stupefacenti contestato (capo 173); nella sentenza è richiamata come contestazione penale a carico del condannato.
Legge 2 ottobre 1967, n. 865, artt. 2-7
Richiamata come norma relativa ai reati contestati (capo 293); utilizzata quale riferimento sostanziale per le imputazioni mosse.
art. 416-bis c.p.
Le imputazioni sono aggravate ai sensi dell'art. 416-bis (elemento mafioso/associazione di tipo mafioso) e la Corte annota tale aggravante nel quadro fattuale che ha portato alla condanna.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti della Cancelleria a seguito della decisione di inammissibilità.
Massime di principio
- Dopo la pronuncia di condanna (anche non irrevocabile) il riesame cautelare sulla sussistenza originaria dei gravi indizi è in larga parte assorbito; il ricorso per riesame deve dunque indicare elementi nuovi sopravvenuti che possano alterare la lettura degli indizi.
- Le censure di equivocata identificazione (es. omonimia) richiedono prove o elementi documentali nuovi e specifici: mere ricostruzioni alternative o deduzioni generiche sono spesso insufficienti e rendono il ricorso inammissibile.
- I ricorsi generici, che non specificano fatti o mezzi di prova nuovi rispetto al giudizio già compiuto, sono dichiarati inammissibili; è necessario formulare motivi concreti e puntuali.
- Se l'obiettivo è ottenere la revoca o la sostituzione di una misura cautelare dopo una sentenza di condanna, conviene concentrare le doglianze su fatti sopravvenuti che incidono sulle esigenze cautelari (es. mutamento delle esigenze di custodia, remissione di indagini, prove nuove a favore), non sulla mera riconsiderazione degli indizi già valutati.
- Vi è rischio di condanna alle spese e di irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso risulti infondato o generico; pertanto valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle ragioni prima di proporre il gravame.
- Per contestare efficacemente l'identità o l'attribuzione degli atti a soggetti diversi, è opportuno produrre documentazione immediatamente verificabile (certificati, registrazioni, confronti dattiloscopici/biometrici, dichiarazioni documentate) e puntare su elementi processuali nuovi.
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