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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10574/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, annullando l'ordinanza del GIP del 4/10/2022, aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a Bruno Elio Raffaele per il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione a delinquere). Il P.M. censurava la decisione per contraddittorietà e illogicità della motivazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe valutato in modo parcellizzato il materiale indiziario, omettendo di considerare che l'indagato aveva rapporti esclusivi con Scalzo (ciò dimostrerebbe la consapevolezza dell'esistenza dell'associazione), la sua partecipazione ad un'analoga vicenda testamentaria (Tropeano/Matera) con atti eccedenti i poteri della procura e messaggi intercorsi con Scalzo che proverebbero la condivisione del proposito criminoso; in sostanza il P.M. chiedeva la riforma perché, a suo avviso, il Tribunale avrebbe confuso valutazione della gravità indiziaria con giudizio di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso del P.M. inammissibile per difetto di interesse. La motivazione è che il P.M. si è limitato a contestare la valutazione sulla gravità indiziaria effettuata dal Tribunale del riesame senza esporre censure specifiche sul profilo esaminato e, soprattutto, senza rappresentare elementi idonei a provare la persistenza dell'interesse alla decisione in ragione dell'attualità delle esigenze cautelari. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui, quando il provvedimento impugnato esclude un presupposto pregiudizialmente rilevante (qui la gravità indiziaria), il P.M. deve anche dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari; in difetto il ricorso è inammissibile. Esito: ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p. (associazione per delinquere)

    La norma è richiamata quale fattispecie contestata all'indagato; la Corte non entra nel merito dell'interpretazione dell'articolo ma valuta la correttezza della decisione sul piano della gravità indiziaria richiesta per la misura cautelare.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio sull'interesse del P.M. nell'impugnazione)

    Sez. 6, n. 12228 del 30/10/2018 (De Gasperis); Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021 (Acanfora); Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, rv.282355

    La Corte interpreta che il ricorso per cassazione del P.M. è inammissibile quando si limiti a contestare la mancanza di gravità indiziaria senza esporre censure specifiche e senza dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari: il P.M. deve quindi non solo criticare la valutazione degli indizi ma indicare elementi che giustifichino la persistenza dell'interesse alla decisione (esigenze cautelari attuali).

Massime di principio

  • Se un giudice del riesame annulla una misura cautelare per mancanza di gravità indiziaria, il Pubblico Ministero che impugna deve non limitarsi a chiedere la rivalutazione degli indizi, ma formulare censure specifiche sul piano logico-giuridico e dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (rischio di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato, pericolo per la pubblica sicurezza).
  • Il ricorso che si traduca in una semplice richiesta di «ripesare» il materiale indiziario senza indicare errori di diritto o omissioni valutative precise è soggetto a inammissibilità per difetto di interesse.
  • Comunicazioni e contatti fra indagati possono integrare elementi indiziari importanti, ma per sorreggere una misura cautelare devono essere contestualizzati e collegati a un ruolo attivo nel progetto criminoso; atti compiuti in qualità di procuratore o per incarico devono essere valutati attentamente per distinguere comportamento lecito da condotta partecipativa al reato.
  • In appello e in cassazione è necessario proporre elementi nuovi o evidenziare omissioni dell'organo che ha deciso, mostrando perché tali elementi incidono sull'attualità delle esigenze cautelari; senza ciò l'impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile.
  • Per i difensori: quando il Tribunale revoca una misura per insufficienza degli indizi, argomentare chiaramente che le attività compiute dall'assistito erano nell'esercizio di un incarico legittimo (es. procura alle liti, adempimenti documentali) è un'efficace linea difensiva contro contestazioni basate su meri collegamenti anagrafici o contatti con altri indagati.

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