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Sentenza

Sentenza del 05/01/2017 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Genova

IMPOSTE SUL REDDITO - lavoro autonomo - art. 379 c.c. - ufficio tutelare - indennità - natura retributiva e reddituale - esclusione - natura indennitaria - qualificazione - conseguenza - intassabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del ricorrente è stata accolta: l’indennità liquidata dal Giudice Tutelare è stata qualificata come meramente indennitaria e riparatoria, non come compenso retributivo o reddito derivante dall’esercizio di lavoro autonomo. Di conseguenza, la somma è stata ritenuta non imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione fiscale dell’indennità corrisposta al tutore professionista ai sensi dell’art. 379, comma 2, c.c. Il ricorrente sosteneva che la somma non costituisse un compenso retributivo per l’attività professionale, bensì un’indennità con funzione riparatoria e di ristoro delle spese sostenute e delle attività perdute. La liquidazione, infatti, è determinata considerando il patrimonio e la situazione economica della persona rappresentata, non l’attività o l’impegno del tutore. Si contestava inoltre che la natura fiscale della somma potesse cambiare in base alla qualifica del tutore, a seconda che fosse un familiare o un professionista.

Norme richiamate

  • Art. 379, comma 2, codice civile

    Il giudice tutelare può assegnare al tutore un’indennità, determinata avuto riguardo all’entità del patrimonio e alle difficoltà dell’amministrazione.

    La norma è stata interpretata nel senso che l’indennità non remunera direttamente l’attività svolta dal tutore, ma mira a compensare le spese e le perdite patrimoniali connesse all’incarico. Il criterio di liquidazione, fondato sul patrimonio e sulla situazione economica del soggetto rappresentato, conferma la natura indennitaria della somma.

Massime di principio

  • Una somma deve essere qualificata in base alla sua funzione concreta e ai criteri legali di determinazione, non soltanto in base al soggetto che la percepisce o alla sua qualifica professionale.
  • Le somme destinate a ristorare spese, perdite o pregiudizi patrimoniali, senza remunerare una prestazione secondo criteri di lavoro e impegno, possono avere natura indennitaria e non costituire reddito imponibile.
  • Nel valutare l’imponibilità di un’indennità occorre verificare se essa rappresenti un corrispettivo per un’attività produttiva di reddito oppure un ristoro patrimoniale; nel secondo caso, in assenza di una specifica previsione normativa, può essere esclusa dalla tassazione.
  • La natura fiscale dell’indennità non dovrebbe cambiare solo perché l’incarico è svolto da un professionista anziché da un familiare, se la funzione e i criteri di liquidazione rimangono identici.

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