Sentenza del 05/01/2017 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Genova
IMPOSTE SUL REDDITO - lavoro autonomo - art. 379 c.c. - ufficio tutelare - indennità - natura retributiva e reddituale - esclusione - natura indennitaria - qualificazione - conseguenza - intassabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del ricorrente è stata accolta: l’indennità liquidata dal Giudice Tutelare è stata qualificata come meramente indennitaria e riparatoria, non come compenso retributivo o reddito derivante dall’esercizio di lavoro autonomo. Di conseguenza, la somma è stata ritenuta non imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la qualificazione fiscale dell’indennità corrisposta al tutore professionista ai sensi dell’art. 379, comma 2, c.c. Il ricorrente sosteneva che la somma non costituisse un compenso retributivo per l’attività professionale, bensì un’indennità con funzione riparatoria e di ristoro delle spese sostenute e delle attività perdute. La liquidazione, infatti, è determinata considerando il patrimonio e la situazione economica della persona rappresentata, non l’attività o l’impegno del tutore. Si contestava inoltre che la natura fiscale della somma potesse cambiare in base alla qualifica del tutore, a seconda che fosse un familiare o un professionista.
Norme richiamate
Art. 379, comma 2, codice civile
Il giudice tutelare può assegnare al tutore un’indennità, determinata avuto riguardo all’entità del patrimonio e alle difficoltà dell’amministrazione.
La norma è stata interpretata nel senso che l’indennità non remunera direttamente l’attività svolta dal tutore, ma mira a compensare le spese e le perdite patrimoniali connesse all’incarico. Il criterio di liquidazione, fondato sul patrimonio e sulla situazione economica del soggetto rappresentato, conferma la natura indennitaria della somma.
Massime di principio
- Una somma deve essere qualificata in base alla sua funzione concreta e ai criteri legali di determinazione, non soltanto in base al soggetto che la percepisce o alla sua qualifica professionale.
- Le somme destinate a ristorare spese, perdite o pregiudizi patrimoniali, senza remunerare una prestazione secondo criteri di lavoro e impegno, possono avere natura indennitaria e non costituire reddito imponibile.
- Nel valutare l’imponibilità di un’indennità occorre verificare se essa rappresenti un corrispettivo per un’attività produttiva di reddito oppure un ristoro patrimoniale; nel secondo caso, in assenza di una specifica previsione normativa, può essere esclusa dalla tassazione.
- La natura fiscale dell’indennità non dovrebbe cambiare solo perché l’incarico è svolto da un professionista anziché da un familiare, se la funzione e i criteri di liquidazione rimangono identici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 gen 2017Sentenza del 05/01/2017 n. 38 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 5 gen 2017Sentenza del 05/01/2017 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 5 gen 2017Sentenza del 05/01/2017 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 5 gen 2017Sentenza del 05/01/2017 n. 14 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 5 gen 2017Sentenza del 05/01/2017 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 5 gen 2017Sentenza del 05/01/2017 n. 18 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →