Sentenza n. 101/2026 - Lecce, Sezione 3
per l''annullamento, - del provvedimento di rigetto, della istanza presentata dall’extracomunitario odierno ricorrente presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce il 10 luglio 2024, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, emesso dalla Questura di Lecce con decreto n° -OMISSIS- del 26 settembre 2024 e notificato il 1° ottobre 2024; - di tutti gli atti connessi, presupposti e/o conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della Questura di Lecce dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 12 settembre 2023 con visto per lavoro stagionale della durata di 279 giorni, ha impugnato il diniego dell'istanza presentata il 10 luglio 2024 per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale. Ha dedotto la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 286/1998, nonché degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990 e il difetto di istruttoria. L'amministrazione aveva ritenuto ostativa la scadenza del visto e il superamento del limite temporale del soggiorno stagionale. Il ricorrente ha rappresentato, tuttavia, di avere presentato una richiesta di conversione del titolo stagionale in permesso per lavoro subordinato ordinario e di avere richiesto l'assegnazione della relativa quota nell'ambito del decreto flussi. Secondo il ricorrente, tali circostanze sopravvenute avrebbero dovuto essere istruite e valutate dall'amministrazione, anche mediante il previo coinvolgimento partecipativo previsto dagli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, facendo salvi i successivi provvedimenti dell'amministrazione. Ha affermato che il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può superare nove mesi in un periodo di dodici mesi e che, al termine di tale periodo, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo il possesso di un titolo per motivi diversi dal lavoro stagionale. Tuttavia, nel caso concreto, il diniego non poteva fondarsi automaticamente sulla scadenza del visto o del titolo stagionale, poiché risultava dedotta una domanda di conversione in permesso per lavoro subordinato ordinario e una richiesta di attribuzione della relativa quota. L'amministrazione avrebbe dovuto considerare tali circostanze sopravvenute, svolgere un'istruttoria completa e consentire la partecipazione dell'interessato mediante comunicazione di avvio o preavviso di rigetto. Il giudice ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, ai fini della conversione, non è necessario che il titolo di soggiorno sia ancora in corso di validità: la scadenza del titolo ha carattere ordinatorio e non preclude di per sé la conversione, quando sussistano i presupposti sostanziali, tra cui un contratto di lavoro idoneo e l'esito favorevole della procedura di attribuzione della quota. Sono stati fatti salvi i successivi accertamenti e provvedimenti amministrativi. Le spese sono state compensate. È stato revocato il precedente diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è stata disposta l'ammissione del ricorrente, con compenso del difensore posto a carico dell'Erario.
Norme richiamate
art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro [...] in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi.
La durata complessiva del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può superare nove mesi.
art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
Il limite massimo di nove mesi opera in un periodo di dodici mesi, anche in presenza di più contratti stagionali o di rapporti con datori di lavoro diversi; al termine, il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza, salvo che disponga di un permesso per motivi diversi dal lavoro stagionale.
art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998
La conversione del titolo stagionale in permesso per lavoro subordinato ordinario presuppone l'esito favorevole della procedura di attribuzione della quota; la scadenza del titolo da convertire è ordinatoria e non costituisce, da sola, ostacolo alla conversione.
artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990
Quando emergano circostanze sopravvenute potenzialmente rilevanti ai fini della decisione, l'amministrazione deve consentire la partecipazione dell'interessato e non può definire il procedimento senza una completa istruttoria e senza valutare l'apporto partecipativo concretamente utile.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Consiglio di Stato ha disposto la sollecita fissazione dell'udienza di merito quale misura di tutela delle esigenze cautelari.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Non è disposta la rivalsa in favore dell'Erario nei confronti dell'amministrazione statale per le somme liquidate al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere una durata complessiva superiore a nove mesi nell'arco di dodici mesi, anche quando il lavoratore stipuli più contratti stagionali con lo stesso o con diversi datori di lavoro.
- La scadenza del permesso di soggiorno stagionale non preclude di per sé la conversione in permesso per lavoro subordinato ordinario, poiché il termine di validità del titolo da convertire ha carattere ordinatorio; occorre invece verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali, tra cui un contratto di lavoro idoneo e l'attribuzione della quota prevista dai decreti flussi.
- L'amministrazione non può respingere un'istanza di soggiorno basandosi soltanto sulla scadenza del visto o del titolo stagionale quando l'interessato abbia dedotto una domanda di conversione e la richiesta di attribuzione della quota: tali circostanze sopravvenute devono essere oggetto di istruttoria e valutazione.
- La violazione delle garanzie partecipative assume rilievo quando, in relazione alle peculiarità del caso concreto, l'apporto dell'interessato avrebbe potuto incidere sull'esito del procedimento; in tale situazione l'amministrazione deve consentire la partecipazione mediante gli strumenti previsti dagli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990.
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