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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20809/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non confrontato con la motivazione della sentenza d'appello e quindi non idoneo a censurare validamente la decisione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva confermato la sua condanna per furto in abitazione aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la richiesta di concessione del minimo della pena con tutti i benefici di legge in precedenza non concessi. La Corte ha rilevato che tali censure si risolvevano in meri assunti difensivi, privi di effettivo confronto argomentativo con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    È richiamato implicitamente il furto in abitazione aggravato quale titolo di reato oggetto della conferma di condanna, senza ulteriori specificazioni normative nel testo.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche vengono menzionate come oggetto di doglianza del ricorrente, ma la Corte non entra nel merito della loro concedibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si esauriscono in mere affermazioni difensive o nella riproposizione di tesi fattuali, senza un confronto puntuale e critico con la motivazione della decisione impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione richiede l'indicazione di reali profili di illogicità, contraddittorietà o mancanza argomentativa della sentenza, non essendo sufficiente contestare in modo apodittico la ricostruzione probatoria compiuta dai giudici di merito.
  • La richiesta di attenuanti generiche e di trattamento sanzionatorio più mite non può essere utilmente coltivata in cassazione se non si confronta con le ragioni specifiche che hanno sorretto il diniego o la determinazione della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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