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Ordinanza

Ordinanza n. 3115/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento dei seguenti atti a) rigetto della domanda di iscrizione nell''elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. White List) e contestuale informazione antimafia interdittiva ex art. 89 bis D. Lgs. n. 159/2011, prot. n.-OMISSIS- del 29.09.2023, emessa e notificata in data 29.09.2023 dal Prefetto di Roma alla società -OMISSIS- S.r.l.; b) nota della Prefettura di Roma prot. n.-OMISSIS- del 29.09.2023 di comunicazione del provvedimento interdittivo; c) comunicazione del 12.10.2023 da parte dell''Albo Nazionale Gestori Ambientali avente ad oggetto l''avvio del procedimento di cancellazione ai sensi degli artt. 20 e 21 D.M. 120/2014; d) parere reso in data 04.07.2023 dal Gruppo Interforze Antimafia, di tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), non indicati nel provvedimento e mai comunicati o resi noti alla ricorrente; e) ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posti alla base dei suddetti provvedimenti impugnati;

Giustizia amministrativa202316002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di iscrizione nella white list e contestuale informazione antimafia interdittiva ex art. 89-bis d.lgs. 159/2011, con successivo avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il rigetto della domanda di iscrizione nella white list e la contestuale informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Roma, nonché la relativa comunicazione prefettizia, l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il parere del Gruppo Interforze Antimafia e gli atti istruttori presupposti non conosciuti. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti o esaminati specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Nel corso del giudizio la difesa della società ha rappresentato che il Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del 22 aprile 2024, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, ritenendola incompatibile con un precedente sequestro di prevenzione ex art. 20 del medesimo decreto legislativo. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire informazioni e documenti aggiornati sul procedimento di prevenzione e sulla situazione attuale della società, rilevanti ai fini della decisione.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l’impugnazione dell’interdittiva antimafia. Ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, anche tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, imponendo il deposito entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza di una relazione sullo stato attuale del procedimento giudiziale di prevenzione e del decreto di sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. 159/2011, del decreto di nomina dell’amministratore giudiziario, della relativa autorizzazione scritta del giudice delegato a stare in giudizio prevista dall’art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011, nonché di ogni ulteriore documento utile. Ha inoltre onerato l’Avvocatura di comunicare l’ordinanza all’amministratore giudiziario in carica, previa acquisizione dei suoi recapiti, anche digitali. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 14 luglio 2026. Le spese non sono state disciplinate in modo espresso.

Norme richiamate

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale base dell’informazione antimafia interdittiva contestata, adottata contestualmente al rigetto della domanda di iscrizione nella white list.

  • art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011

    Richiamato in relazione alla domanda della società di ammissione al controllo giudiziario, dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma per incompatibilità con il sequestro di prevenzione.

  • art. 20 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale fondamento del sequestro di prevenzione disposto nei confronti della società, la cui documentazione deve essere acquisita per ricostruire il quadro attuale della vicenda.

  • art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Richiamato per la necessità di acquisire l’autorizzazione scritta del giudice delegato all’amministratore giudiziario a stare nel giudizio amministrativo.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni processuali sugli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio contro un’informazione antimafia interdittiva, sopravvengono o vengono rappresentati provvedimenti di prevenzione patrimoniale riguardanti l’impresa destinataria dell’interdittiva, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori per acquisire il quadro attuale del procedimento di prevenzione e valutarne la rilevanza ai fini della decisione.
  • In presenza di un sequestro di prevenzione riguardante la società ricorrente, il giudice amministrativo può richiedere il decreto di sequestro, il decreto di nomina dell’amministratore giudiziario e l’autorizzazione del giudice delegato prevista dall’art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011, prima di definire il giudizio sull’informazione antimafia interdittiva.
  • L’amministrazione destinataria degli incombenti istruttori deve fornire una relazione aggiornata sullo stato del procedimento giudiziale di prevenzione e depositare la documentazione acquisita dagli organismi competenti entro il termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieControllo giudiziario
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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