Ordinanza n. 3115/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento dei seguenti atti a) rigetto della domanda di iscrizione nell''elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. White List) e contestuale informazione antimafia interdittiva ex art. 89 bis D. Lgs. n. 159/2011, prot. n.-OMISSIS- del 29.09.2023, emessa e notificata in data 29.09.2023 dal Prefetto di Roma alla società -OMISSIS- S.r.l.; b) nota della Prefettura di Roma prot. n.-OMISSIS- del 29.09.2023 di comunicazione del provvedimento interdittivo; c) comunicazione del 12.10.2023 da parte dell''Albo Nazionale Gestori Ambientali avente ad oggetto l''avvio del procedimento di cancellazione ai sensi degli artt. 20 e 21 D.M. 120/2014; d) parere reso in data 04.07.2023 dal Gruppo Interforze Antimafia, di tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), non indicati nel provvedimento e mai comunicati o resi noti alla ricorrente; e) ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posti alla base dei suddetti provvedimenti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto della domanda di iscrizione nella white list e contestuale informazione antimafia interdittiva ex art. 89-bis d.lgs. 159/2011, con successivo avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Esito
La controversia
La società ha impugnato il rigetto della domanda di iscrizione nella white list e la contestuale informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di Roma, nonché la relativa comunicazione prefettizia, l’avvio del procedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il parere del Gruppo Interforze Antimafia e gli atti istruttori presupposti non conosciuti. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti o esaminati specifici motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere. Nel corso del giudizio la difesa della società ha rappresentato che il Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione, con decreto del 22 aprile 2024, aveva dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011, ritenendola incompatibile con un precedente sequestro di prevenzione ex art. 20 del medesimo decreto legislativo. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire informazioni e documenti aggiornati sul procedimento di prevenzione e sulla situazione attuale della società, rilevanti ai fini della decisione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l’impugnazione dell’interdittiva antimafia. Ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, anche tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, imponendo il deposito entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza di una relazione sullo stato attuale del procedimento giudiziale di prevenzione e del decreto di sequestro di prevenzione ex art. 20 d.lgs. 159/2011, del decreto di nomina dell’amministratore giudiziario, della relativa autorizzazione scritta del giudice delegato a stare in giudizio prevista dall’art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011, nonché di ogni ulteriore documento utile. Ha inoltre onerato l’Avvocatura di comunicare l’ordinanza all’amministratore giudiziario in carica, previa acquisizione dei suoi recapiti, anche digitali. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 14 luglio 2026. Le spese non sono state disciplinate in modo espresso.
Norme richiamate
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
Richiamato quale base dell’informazione antimafia interdittiva contestata, adottata contestualmente al rigetto della domanda di iscrizione nella white list.
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011
Richiamato in relazione alla domanda della società di ammissione al controllo giudiziario, dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma per incompatibilità con il sequestro di prevenzione.
art. 20 d.lgs. 159/2011
Richiamato quale fondamento del sequestro di prevenzione disposto nei confronti della società, la cui documentazione deve essere acquisita per ricostruire il quadro attuale della vicenda.
art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011
Richiamato per la necessità di acquisire l’autorizzazione scritta del giudice delegato all’amministratore giudiziario a stare nel giudizio amministrativo.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Richiamati quali disposizioni processuali sugli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio contro un’informazione antimafia interdittiva, sopravvengono o vengono rappresentati provvedimenti di prevenzione patrimoniale riguardanti l’impresa destinataria dell’interdittiva, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori per acquisire il quadro attuale del procedimento di prevenzione e valutarne la rilevanza ai fini della decisione.
- In presenza di un sequestro di prevenzione riguardante la società ricorrente, il giudice amministrativo può richiedere il decreto di sequestro, il decreto di nomina dell’amministratore giudiziario e l’autorizzazione del giudice delegato prevista dall’art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011, prima di definire il giudizio sull’informazione antimafia interdittiva.
- L’amministrazione destinataria degli incombenti istruttori deve fornire una relazione aggiornata sullo stato del procedimento giudiziale di prevenzione e depositare la documentazione acquisita dagli organismi competenti entro il termine stabilito dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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