Sentenza n. 434/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che aveva accertato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 390/2024 del Tribunale ordinario di Brescia, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica del docente per tre anni scolastici. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 3 maggio 2024. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 21 marzo 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto anche gli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza: la sentenza civile era passata in giudicato, integrando la fattispecie prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante l’emissione della carta elettronica del docente, o di un beneficio equivalente, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Ha riconosciuto gli interessi legali soltanto dalla formazione del giudicato sino al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., escludendoli per il periodo anteriore al giudicato poiché non riconosciuti dalla sentenza ottemperanda. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, con facoltà di delega, precisando che egli agirà quale organo ausiliario del giudice e potrà adottare tutti gli atti necessari, incluso l’ordine alla struttura tecnica di consentire alla ricorrente la registrazione sul sito della carta del docente e l’attivazione del beneficio, anche senza la qualifica di docente di ruolo. Il commissario dovrà intervenire entro 90 giorni dalla richiesta dell’interessata, dopo l’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando contengano un obbligo dell’amministrazione.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sentenza civile passata in giudicato costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Gli interessi legali sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza dalla formazione del giudicato sino al saldo, se non già riconosciuti per il periodo anteriore dalla sentenza da eseguire.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l’esecuzione forzata non è più necessaria l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto in esecuzione del giudicato civile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un’amministrazione anche per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando essa abbia accertato un diritto del privato e imposto all’amministrazione un’attività necessaria a darvi attuazione.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione esecutiva relativa a un titolo giudiziario comportante il pagamento di somme di denaro può essere intrapresa solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza gli interessi legali possono essere riconosciuti dalla formazione del giudicato fino al saldo, ma non possono essere estesi al periodo anteriore se la sentenza ottemperanda non li ha già riconosciuti.
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza agisce quale organo ausiliario del giudice e non quale organo dell’amministrazione; il suo compito è dare integrale esecuzione al comando giudiziale, anche mediante l’adozione di atti amministrativi non precedentemente esercitati dall’amministrazione inadempiente.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato entro il termine assegnato, il commissario ad acta può adottare tutti gli atti necessari all’attuazione concreta della pronuncia, anche ordinando alle strutture tecniche competenti di abilitare il beneficiario all’accesso a una piattaforma amministrativa e all’erogazione del beneficio riconosciuto.
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