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Ordinanza

Ordinanza n. 3956/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della “Decisione di Contrarre per procedura aperta in nome e per conto di UCAN” n. 104 del 20.5.2026, “per l’affidamento di un Accordo Quadro ex art. 59 del d.lgs. 36/2023 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di digitalizzazione e automazione dei processi contabili degli archivi notarili, per conto di UCAN e di presidio sistemistico on-site”, Procedura n. ITZ0014L26; - del Bando di Gara, del Progetto Tecnico, del Disciplinare di Gara, degli allegati a corredo degli stessi ed ogni ulteriore documento ed atto della gara “PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE E AUTOMAZIONE DEI PROCESSI CONTABILI DEGLI ARCHIVI NOTARILI E DI PRESIDIO SISTEMISTICO ON-SITE, SVOLTA TRAMITE GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA EX ART. 71 D. LGS. 36/ 2023 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”, CIG: BBDA948111, Gara n. 6312913; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi la nota di riscontro Protocollo DG/0001141/26 del 24.6.2026 e l’avviso di rettifica e proroga termini Protocollo DG/0001179/26 del 1.7.2026.

Giustizia amministrativa202607363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: lex specialis e atti della procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro relativo alla digitalizzazione e automazione dei processi contabili degli archivi notarili e al presidio sistemistico on-site

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decisione a contrarre, il bando, il progetto tecnico, il disciplinare e gli ulteriori atti della gara, deducendo: I) violazione degli artt. 1, comma 2, 3, 10, comma 3, 68, commi 4 e 11, e 100, commi 2, 11 e 12, del d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per sproporzione e non pertinenza dei requisiti speciali minimi. La lex specialis richiedeva, tra l'altro, quattro certificazioni o qualificazioni Microsoft e la certificazione ISO/IEC 27701, oltre ad altri requisiti, con effetto asseritamente limitativo della platea a pochissimi operatori e con sostanziale necessità di ricorrere ad avvalimento o raggruppamento temporaneo. La ricorrente, pur operando nel settore, non possedeva quattro delle specializzazioni Microsoft richieste né la certificazione ISO/IEC 27701 e non aveva reperito operatori disponibili a collaborare; II) violazione degli artt. 1, comma 2, 3 e 108, commi 4 e 7, del d.lgs. 36/2023 ed eccesso di potere per non pertinenza e sproporzione dei criteri premiali, che attribuivano ulteriori punteggi per certificazioni ISO, Microsoft Solution Designations e specializzazioni Microsoft ritenute non coerenti con l'oggetto dell'appalto e tali da favorire pochi operatori, in contrasto con la promozione dell'accesso delle PMI; III) violazione dell'art. 1, comma 449, della l. 296/2006, per erronea dichiarazione di incapienza della convenzione-quadro Consip ID 2483, che la ricorrente assumeva pertinente e capiente. La stazione appaltante ha contestato l'effetto anticoncorrenziale, sostenendo che le rettifiche avessero ampliato la platea e che sei operatori disponessero delle specializzazioni richieste.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, senza definire il merito, ravvisando un fumus boni iuris apprezzabile con riferimento ai motivi I e II. La discrezionalità della stazione appaltante nella definizione dei requisiti speciali e dei criteri di valutazione è soggetta ai limiti di pertinenza, proporzionalità e ragionevolezza e non può tradursi in una restrizione eccessiva della concorrenza. In via sommaria, il cumulo di quattro certificazioni di qualità, quattro Microsoft Solution Designations e quattro specializzazioni Microsoft come requisiti minimi, cui si aggiungevano ulteriori certificazioni e specializzazioni premiali per complessivi 19 punti, ha evidenziato possibili profili di sproporzione. Sono apparsi meritevoli di approfondimento anche la pertinenza delle specializzazioni minime "Cloud Security" e "Threat Protection" rispetto a un appalto incentrato sullo sviluppo applicativo su Dynamics 365 e Power Platform, su infrastruttura già gestita dall'amministrazione, nonché la pertinenza delle specializzazioni premiali "Copilot", "Analytics", "AI Platform on Microsoft Azure" e "Custom Solutions for Microsoft Teams". Il Collegio ha inoltre ritenuto necessario verificare se le specializzazioni Microsoft, rilasciate sulla base anche di metriche commerciali e acquisite a pagamento, costituiscano indicatori adeguati dell'effettiva capacità tecnica richiesta. La divergenza tra le parti sul numero di operatori in possesso cumulativo dei requisiti ha imposto un approfondimento istruttorio. È stata quindi ordinata ad ACI Informatica, ai sensi degli artt. 55, comma 12, e 65 c.p.a., la produzione entro il 4 settembre 2026 di una relazione dettagliata e della documentazione pertinente sulle ragioni tecniche dei requisiti, sulla loro pertinenza, sulla ponderazione dei criteri premiali, sul confronto con procedure analoghe e sulla stima degli operatori potenzialmente qualificati. Quanto al periculum in mora, la prosecuzione della gara, con termine per le offerte fissato all'8 settembre 2026, avrebbe potuto consolidare un assetto concorrenziale potenzialmente illegittimo e compromettere l'effettività della tutela. Il TAR ha pertanto sospeso la procedura, compreso il termine per la presentazione delle offerte, fino all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026, riservando al merito ogni ulteriore decisione e la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    le stazioni appaltanti devono favorire «l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità»

    Il principio di accesso al mercato impone che la disciplina di gara sia coerente con concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 36/2023

    i requisiti speciali devono essere «attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo [...] l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese»

    I requisiti speciali devono essere pertinenti e proporzionati, considerando l'interesse alla massima partecipazione e alla crescita delle PMI.

  • art. 100, comma 2, d.lgs. 36/2023

    le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto

    La stazione appaltante dispone di discrezionalità nella scelta dei requisiti, ma deve rispettare pertinenza e proporzionalità.

  • art. 55, comma 1, c.p.a.

    Consente la sospensione cautelare dell'efficacia o dell'esecuzione degli atti impugnati quando ricorrono i presupposti cautelari; nella fattispecie ha fondato la sospensione della procedura di gara.

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    Ha consentito la fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito.

  • art. 55, comma 12, c.p.a.

    È stato applicato, insieme all'art. 65 c.p.a., per disporre gli incombenti istruttori nella fase cautelare.

  • art. 65 c.p.a.

    Ha costituito la base normativa per ordinare alla stazione appaltante il deposito di una relazione e della documentazione istruttoria sui requisiti e sui criteri di gara.

  • art. 108, commi 4 e 7, d.lgs. 36/2023

    Sono stati invocati in relazione alla pertinenza e proporzionalità dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica; il merito della relativa censura è stato riservato.

  • art. 1, comma 449, l. 296/2006

    È stato invocato dalla ricorrente per contestare la dichiarazione di incapienza della convenzione-quadro Consip; il TAR non ha definito la relativa censura nella fase cautelare.

Massime di principio

  • La stazione appaltante conserva discrezionalità nella scelta dei requisiti speciali di partecipazione, ma tale discrezionalità è sindacabile quando i requisiti non siano pertinenti o proporzionati all'oggetto dell'appalto oppure producano una restrizione eccessiva e sostanzialmente anticoncorrenziale della platea dei concorrenti.
  • Il cumulo di numerosi requisiti speciali e criteri premiali, soprattutto quando riferiti a certificazioni o qualificazioni proprietarie e onerose, deve essere giustificato mediante una puntuale correlazione con le prestazioni oggetto dell'appalto e con l'effettiva capacità tecnica necessaria per eseguirle.
  • Le certificazioni e specializzazioni tecniche richieste o premiate non possono essere considerate pertinenti per la sola denominazione o appartenenza all'ecosistema tecnologico utilizzato: la stazione appaltante deve dimostrare il collegamento concreto tra ciascuna qualificazione e le attività previste dal capitolato e dal progetto tecnico.
  • Nella fase cautelare, la divergenza documentata tra le parti sul numero di operatori in grado di soddisfare cumulativamente i requisiti di gara può giustificare l'acquisizione di una relazione istruttoria sulla platea potenziale, sulle fonti utilizzate e sui criteri di stima.
  • La prosecuzione di una gara può essere sospesa cautelarmente quando rischi di consolidare un assetto concorrenziale potenzialmente illegittimo, anche considerando l'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale e l'effettività della tutela giurisdizionale.
  • L'assenza di un'urgenza qualificata nella stipula, desumibile anche dalla recente proroga del termine per la presentazione delle offerte, può incidere sul bilanciamento cautelare e rendere recessivo l'interesse alla prosecuzione della gara rispetto all'esigenza di verificare la legittimità della lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela cautelare

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