Cassazione Civile, Ordinanza n. 15420/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta da una società avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale per la custodia, in area scoperta, di un container sottoposto a sequestro. Il giudice di merito ha accolto l’opposizione solo in parte: ha ritenuto non dimostrati gli usi locali allegati dalla società per la determinazione del compenso, ha escluso l’applicabilità diretta delle tabelle del D.M. richiamato perché il container non era tra i beni espressamente contemplati, e ha allora proceduto per analogia, richiamando i criteri previsti per la custodia di autocarri in area scoperta e, dato il basso importo di tali tariffe, la tabella per natanti di oltre dieci metri. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente/contraddittoria e violazione delle norme sulla motivazione, sostenendo che dimensioni e ingombro del container risultavano dagli atti e che il giudice non poteva liquidare facendo riferimento a una categoria diversa senza previamente sottoporre la questione alle parti; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulle spese di giustizia e delle regole sull’uso locale, lamentando che il Tribunale avesse ignorato la documentazione prodotta sulle tariffe praticate dagli operatori del settore, in particolare quelle dell’area portuale di Napoli e Salerno; con il terzo ha censurato la compensazione delle spese di lite, disposta dal Tribunale con generico richiamo alla particolarità della materia, ritenendo mancante una motivazione idonea ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la ricostruzione del Tribunale sulla nozione di uso locale rilevante per la liquidazione dell’indennità di custodia e sulla non pertinenza di tariffe riferite ad aree portuali diverse dal luogo di esecuzione della custodia. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la compensazione delle spese non poteva essere giustificata con un richiamo generico alla particolarità della materia o alla mancata costituzione della controparte, poiché, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione richiede specifiche e motivate ragioni tipizzate o comunque analoghe e gravi ed eccezionali. L’ordinanza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio al Tribunale di Nola, in diversa persona fisica, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
utilizzato per la proposta di decisione in camera di consiglio non partecipata
art. 132, comma 4, c.p.c.
richiamato ai fini della censura sulla motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato ai fini della censura sulla motivazione
art. 101 Cost.
richiamato nella doglianza sul contraddittorio e sulla motivazione
art. 111 Cost.
richiamato nella doglianza sulla motivazione e sul giusto processo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro di legittimità per la violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione
art. 58 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
rinvia agli usi locali per la determinazione dell’indennità di custodia dei beni sottoposti a sequestro
art. 59 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel motivo di ricorso in tema di spese di giustizia
art. 276 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto non più applicabile dopo l’emanazione del D.M. n. 265 del 2006 per i beni non espressamente contemplati
art. 5 D.M. giustizia n. 265 del 2006
prevede che, per i beni non compresi nelle tabelle, la determinazione dell’indennità avvenga sulla base degli usi locali
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 92, comma 2, c.p.c.
consente la compensazione delle spese solo nei casi previsti e, nel testo applicabile, anche in presenza di ulteriori gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate
art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132
ha introdotto la formulazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis
L. 10 novembre 2014, n. 162
legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata per il regime temporale delle spese
art. 1 preleggi
richiamato nel motivo di ricorso in tema di criteri applicabili e usi
art. 4 preleggi
richiamato nel motivo di ricorso in tema di criteri applicabili e usi
D.M. 265/2000
citato nel testo come riferimento ai beni e alle tabelle per la custodia; il giudice ha ritenuto il container non compreso tra le categorie espressamente indicate
D.M. 365/2005
richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alle tariffe
art. 702-bis c.p.c.
menzionato dalla ricorrente nella descrizione dei documenti prodotti
art. 118 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione
art. 101 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla necessità del contraddittorio
art. 132, comma 4, c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso sulla sufficienza della motivazione
Massime di principio
- Per la liquidazione dell’indennità di custodia di beni sottoposti a sequestro, quando il bene non sia espressamente contemplato dalle tabelle ministeriali, il rinvio normativo agli usi locali opera come rinvio alla prassi tariffaria effettivamente praticata dagli operatori del settore nel luogo in cui l’attività è svolta.
- L’uso locale rilevante ai fini della liquidazione non richiede, oltre alla ripetizione del comportamento tariffario, anche l’opinio iuris ac necessitatis: basta la prova della prassi concreta del settore nella realtà economica locale.
- La prova degli usi locali deve essere pertinente al luogo in cui la custodia è stata eseguita; tariffe riferite ad ambiti territoriali diversi non sono idonee a fondare la liquidazione.
- In sede di legittimità non è censurabile, se adeguatamente motivato, l’accertamento di fatto del giudice di merito circa l’insufficienza o l’irrilevanza della prova degli usi locali.
- La compensazione delle spese di lite, nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile dopo la riforma del 2014, richiede una motivazione specifica e non può essere giustificata in modo generico con il solo richiamo alla particolarità della controversia o alla mancata costituzione della controparte.
- Le ragioni della compensazione devono essere ancorate a circostanze concrete della controversia e non alla mera struttura del procedimento o alla natura astratta della materia trattata.
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