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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15420/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione proposta da una società avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale per la custodia, in area scoperta, di un container sottoposto a sequestro. Il giudice di merito ha accolto l’opposizione solo in parte: ha ritenuto non dimostrati gli usi locali allegati dalla società per la determinazione del compenso, ha escluso l’applicabilità diretta delle tabelle del D.M. richiamato perché il container non era tra i beni espressamente contemplati, e ha allora proceduto per analogia, richiamando i criteri previsti per la custodia di autocarri in area scoperta e, dato il basso importo di tali tariffe, la tabella per natanti di oltre dieci metri. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente/contraddittoria e violazione delle norme sulla motivazione, sostenendo che dimensioni e ingombro del container risultavano dagli atti e che il giudice non poteva liquidare facendo riferimento a una categoria diversa senza previamente sottoporre la questione alle parti; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulle spese di giustizia e delle regole sull’uso locale, lamentando che il Tribunale avesse ignorato la documentazione prodotta sulle tariffe praticate dagli operatori del settore, in particolare quelle dell’area portuale di Napoli e Salerno; con il terzo ha censurato la compensazione delle spese di lite, disposta dal Tribunale con generico richiamo alla particolarità della materia, ritenendo mancante una motivazione idonea ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la ricostruzione del Tribunale sulla nozione di uso locale rilevante per la liquidazione dell’indennità di custodia e sulla non pertinenza di tariffe riferite ad aree portuali diverse dal luogo di esecuzione della custodia. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che la compensazione delle spese non poteva essere giustificata con un richiamo generico alla particolarità della materia o alla mancata costituzione della controparte, poiché, nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione richiede specifiche e motivate ragioni tipizzate o comunque analoghe e gravi ed eccezionali. L’ordinanza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio al Tribunale di Nola, in diversa persona fisica, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la proposta di decisione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    richiamato ai fini della censura sulla motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato ai fini della censura sulla motivazione

  • art. 101 Cost.

    richiamato nella doglianza sul contraddittorio e sulla motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato nella doglianza sulla motivazione e sul giusto processo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro di legittimità per la violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione

  • art. 58 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    rinvia agli usi locali per la determinazione dell’indennità di custodia dei beni sottoposti a sequestro

  • art. 59 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di spese di giustizia

  • art. 276 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ritenuto non più applicabile dopo l’emanazione del D.M. n. 265 del 2006 per i beni non espressamente contemplati

  • art. 5 D.M. giustizia n. 265 del 2006

    prevede che, per i beni non compresi nelle tabelle, la determinazione dell’indennità avvenga sulla base degli usi locali

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese di lite

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    consente la compensazione delle spese solo nei casi previsti e, nel testo applicabile, anche in presenza di ulteriori gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipizzate

  • art. 13 d.l. 12 settembre 2014, n. 132

    ha introdotto la formulazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis

  • L. 10 novembre 2014, n. 162

    legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata per il regime temporale delle spese

  • art. 1 preleggi

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di criteri applicabili e usi

  • art. 4 preleggi

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di criteri applicabili e usi

  • D.M. 265/2000

    citato nel testo come riferimento ai beni e alle tabelle per la custodia; il giudice ha ritenuto il container non compreso tra le categorie espressamente indicate

  • D.M. 365/2005

    richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alle tariffe

  • art. 702-bis c.p.c.

    menzionato dalla ricorrente nella descrizione dei documenti prodotti

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla motivazione

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla necessità del contraddittorio

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sulla sufficienza della motivazione

Massime di principio

  • Per la liquidazione dell’indennità di custodia di beni sottoposti a sequestro, quando il bene non sia espressamente contemplato dalle tabelle ministeriali, il rinvio normativo agli usi locali opera come rinvio alla prassi tariffaria effettivamente praticata dagli operatori del settore nel luogo in cui l’attività è svolta.
  • L’uso locale rilevante ai fini della liquidazione non richiede, oltre alla ripetizione del comportamento tariffario, anche l’opinio iuris ac necessitatis: basta la prova della prassi concreta del settore nella realtà economica locale.
  • La prova degli usi locali deve essere pertinente al luogo in cui la custodia è stata eseguita; tariffe riferite ad ambiti territoriali diversi non sono idonee a fondare la liquidazione.
  • In sede di legittimità non è censurabile, se adeguatamente motivato, l’accertamento di fatto del giudice di merito circa l’insufficienza o l’irrilevanza della prova degli usi locali.
  • La compensazione delle spese di lite, nel regime dell’art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile dopo la riforma del 2014, richiede una motivazione specifica e non può essere giustificata in modo generico con il solo richiamo alla particolarità della controversia o alla mancata costituzione della controparte.
  • Le ragioni della compensazione devono essere ancorate a circostanze concrete della controversia e non alla mera struttura del procedimento o alla natura astratta della materia trattata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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