Sentenza n. 9525/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento - del provvedimento del 5.8.2024 dell’Ispettorato nazionale del lavoro - Ispettorato d’Area metropolitana di Roma, con cui il capo dell’Ispettorato ha respinto il ricorso gerarchico presentato in data 1.8.2024 da Eurospin Lazio s.p.a. avverso il verbale di disposizione prot. 74888 del 9.7.2024; - ove occorer possa, del verbale di disposizione prot.74888 del 9.7.2024, reso da ispettori dell’Ispettorato nazionale del lavoro - Ispettorato d’Area metropolitana di Roma, sopra richiamato e notificato in data 18.7.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di disposizione che ordinava l’inquadramento al terzo livello dei lavoratori addetti alla macelleria e successivo rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il verbale di disposizione adottato ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004, con cui l’Ispettorato aveva ordinato l’inquadramento al terzo livello del CCNL di lavoratori addetti ai reparti di macelleria, nonché il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e dell’art. 2103 c.c., difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sostenendo che gli atti non indicassero le fonti di prova, il percorso logico seguito e le ragioni per cui le mansioni svolte corrispondessero al livello superiore. Con il secondo motivo ha dedotto falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004 e sviamento, sostenendo che il potere di disposizione non potesse riguardare violazioni del contratto collettivo relative all’inquadramento, già tutelabili mediante il meccanismo previsto dall’art. 2103, comma 7, c.c., e che l’art. 14, a differenza dell’art. 13, non menzionasse l’inosservanza dei contratti collettivi. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero e l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai lavoratori, ritenuti controinteressati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai lavoratori controinteressati, rilevando che il provvedimento di disposizione non attribuisce loro un’utilità diretta e immediata: il beneficio dipende dall’eventuale adeguamento spontaneo del datore di lavoro ed è indirettamente presidiato dalla sanzione per l’inottemperanza. Ha invece estromesso dal giudizio il Ministero del lavoro per difetto di legittimazione passiva, non essendo stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda e avendo la notifica valore di mera litis denuntiatio. Nel merito, ha respinto il secondo motivo: il potere di disposizione dell’Ispettorato ex art. 14 d.lgs. n. 124/2004 comprende anche le violazioni degli obblighi derivanti dal contratto collettivo, inclusi i profili di corretto inquadramento, e non è escluso dalla presenza di rimedi civilistici a favore del lavoratore. Ha accolto invece il primo motivo, ritenendo insufficienti istruttoria e motivazione. Per stabilire il livello di inquadramento occorre accertare le mansioni concretamente svolte, individuare le mansioni proprie del livello rivendicato secondo il CCNL e verificare la corrispondenza tra le une e le altre. Il livello superiore richiedeva, nel caso concreto, una specifica e approfondita preparazione teorico-pratica, elevata capacità professionale e autonomia operativa. Gli atti si limitavano a descrivere alcune lavorazioni e a richiamare genericamente dichiarazioni ed evidenze probatorie, senza indicare adeguatamente le fonti, valutarne l’attendibilità o dimostrare la formazione professionale dei singoli lavoratori. Le fotografie, inoltre, non provavano univocamente l’esecuzione di operazioni riconducibili al livello superiore. Il ricorso è stato pertanto accolto e gli atti impugnati annullati. L’Ispettorato del lavoro - Area metropolitana di Roma è stato condannato al pagamento di 2.500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004
“inquadrare i lavoratori adibiti al reparto di macelleria ... al terzo livello ... decorsi quattro mesi dalla data di assunzione di ogni singolo lavoratore adibito in concreto alle mansioni superiori”
Il potere di disposizione dell’Ispettorato può riguardare anche violazioni di obblighi derivanti dal contratto collettivo, compresi quelli relativi al corretto inquadramento del personale; la norma non è limitata alle sole irregolarità assistite da sanzioni penali o amministrative.
art. 13 d.lgs. n. 124/2004
Il diverso riferimento normativo alla violazione dei contratti collettivi nell’ambito della diffida non impedisce di estendere il potere di disposizione alle medesime irregolarità, quando la disposizione non delimiti espressamente il proprio ambito.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento di disposizione deve indicare le ragioni di fatto e di diritto della decisione, le fonti di prova utilizzate e il percorso logico seguito per ritenere sussistenti i presupposti dell’inquadramento superiore.
art. 2103 c.c.
La tutela civilistica del lavoratore in materia di mansioni e inquadramento non esclude il potere amministrativo di disposizione dell’Ispettorato.
art. 116 del CCNL applicato
La disposizione ha richiamato la disciplina contrattuale relativa al decorso di quattro mesi dall’adibizione concreta alle mansioni superiori.
art. 113 del CCNL applicato
La disposizione ha individuato nel terzo livello il corretto inquadramento dei lavoratori addetti alle mansioni ritenute superiori.
Massime di principio
- Il potere di disposizione previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 124/2004 può essere esercitato anche per imporre il corretto inquadramento dei lavoratori secondo il contratto collettivo applicabile, poiché comprende le irregolarità derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali collettivi e non è escluso dalla possibilità di tutela civilistica davanti al giudice ordinario.
- Ai fini dell’inquadramento in un livello superiore, l’amministrazione deve accertare in concreto le mansioni svolte, individuare le mansioni proprie del livello superiore secondo il contratto collettivo e verificare puntualmente la corrispondenza tra attività effettive e declaratoria contrattuale.
- Un provvedimento ispettivo che imponga l’inquadramento superiore è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione se descrive le attività in termini apodittici, richiama genericamente dichiarazioni o altri elementi probatori e non espone come tali elementi siano stati acquisiti, valutati e collegati ai requisiti professionali del livello superiore.
- Nel distinguere livelli contrattuali contigui, la pubblica amministrazione deve considerare non solo l’esecuzione materiale di determinate lavorazioni, ma anche la specifica preparazione teorico-pratica, la capacità professionale e l’autonomia operativa richieste dalla declaratoria del livello superiore.
- I lavoratori che traggono dal provvedimento di disposizione soltanto un’utilità indiretta, subordinata all’adeguamento spontaneo del datore di lavoro e non direttamente conformata dall’atto amministrativo, non sono controinteressati in senso tecnico ai fini della notificazione del ricorso.
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