Sentenza n. 5211/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 – “nuova” aggiudicazione); - del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 – verbale di riesame); - ove occorre possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 – precedente aggiudicazione) - ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 – verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 – verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 – verbale del 18 marzo 2022); - ove occorrer possa, della Determinazione n- G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 – determinazione del 4 aprile 2022); - ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 – verbale del 18 maggio 2022); - ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 – verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 – verbale dell’11 luglio 2022 e allegati); - ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 – verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022); - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 – chiarimenti); - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 – bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato); - del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CNS (doc. 18 – istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI “SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE” il 15\4\2025 : per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 - “nuova” aggiudicazione); - del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 - verbale di riesame); - ove occorrer possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 - precedente aggiudicazione) - ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 - verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 - verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 - verbale del 18 marzo 2022); - ove occorrer possa, della Determinazione n. G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 - determinazione del 4 aprile 2022); - ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 - verbale del 18 maggio 2022); - ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 - verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 -verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 - verbale dell’11 luglio 2022 e allegati); - ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 - verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022); - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 - chiarimenti); - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 - bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato); - del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CNS (doc. 18 - istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa quanto al presente atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche: - del verbale del RUP del 26.2.2025 (doc. 23 - verbale RUP del 26.2.2025) relativo ai controlli eseguiti in capo al RTI CNS che, restituendo esito positivo, hanno consentito di attribuire efficacia all’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024, comunicato a mezzo pec in data 6 marzo 2025 (doc. 24 - comunicazione efficacia aggiudicazione); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI “SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE STABILE” il 9\12\2025 : per l’annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “nuova aggiudicazione” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135) (doc. 1 - “nuova” aggiudicazione); - del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “responsabile di commessa” (doc. 2 - verbale di riesame); - ove occorrer possa, della “vecchia” aggiudicazione adottata con determina n. G11932 del 12/9/2022 (doc. 3 - precedente aggiudicazione) - ove occorrer possa, dei verbali di verifica delle buste amministrative e del verbale di ammissione a seguito di soccorso istruttorio e, segnatamente, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 25 febbraio 2022 (doc. 4 - verbale del 25 febbraio 2022), del verbale di seduta virtuale n. 2 del 27 marzo 2022 (doc. 5 - verbale del 7 marzo 2022), del verbale di seduta riservata n. 3 del 18 marzo 2022 (doc. 6 - verbale del 18 marzo 2022); - ove occorrer possa, della Determinazione n. G04025 del 4 aprile 2022, con la quale sono stati approvati i suddetti verbali (doc. 7 - determinazione del 4 aprile 2022); - ove occorrer possa, del verbale di seduta virtuale n. 1 del 18 maggio 2022, con il quale la Commissione ha accertato la completezza della documentazione tecnica delle concorrenti (doc. 8 - verbale del 18 maggio 2022); - ove occorrer possa, dei verbali di valutazione delle offerte tecniche delle concorrenti e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 giugno 2022 (doc. 9 - verbale del 6 giugno 2022), del verbale n. 2 del 16 giugno 2022 (doc. 10 - verbale del 16 giugno 2022), del verbale n. 3 del 28 giugno 2022 (doc. 11 -verbale del 28 giugno 2022), del verbale n. 4 dell’11 luglio 2022 e relativi allegati (doc. 12 - verbale dell’11 luglio 2022 e allegati); - ove occorrer possa, del verbale della seduta virtuale n. 2 dell’11 luglio 2022 di apertura delle buste economiche e di attribuzione dei punteggi totali (doc. 13 - verbale attribuzione punteggi totali dell’11 luglio 2022); - dei chiarimenti forniti dalla stazione appaltante e pubblicati in data 22 febbraio 2022 (doc. 14 - chiarimenti); - di tutti gli atti di gara e segnatamente del bando (doc. 15 - bando), del disciplinare (doc. 16 - disciplinare), del capitolato tecnico (doc. 17 - capitolato); - del silenzio silenzio/rifiuto serbato rispetto all’istanza presentata dal ricorrente circa il mancato possesso dei requisiti di partecipazione del CNS (doc. 18 - istanza CLSL), soprattutto riguardo la regolarità contributiva di Socioculturale Soc. Coop.; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, se stipulato, e per il relativo subentro nell’esecuzione della commessa quanto al primo atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche: - del verbale del RUP del 26.2.2025 (doc. 23 - verbale RUP del 26.2.2025) relativo ai controlli eseguiti in capo al RTI CNS che, restituendo esito positivo, hanno consentito di attribuire efficacia all’aggiudicazione della determinazione n. G15744 del 25/11/2024, comunicato a mezzo pec in data 6 marzo 2025 (doc. 24 - comunicazione efficacia aggiudicazione); - di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi a quelli odiernamente impugnati, anche non conosciuti e successivi alla proposizione del ricorso e dei presenti motivi aggiunti; - del contratto/convenzione e ordinativi di fornitura eventualmente stipulati nelle more del giudizio; nonché per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante aggiudicazione in proprio favore o mediante subentro nel contratto ove medio tempore stipulato; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto contratto/convenzione e ordinativi di fornitura medio tempore stipulati e sottoscritti e la rinnovazione della gara quanto al presente atto di motivi aggiunti, oltre degli atti sopra impugnati, anche: - della pec del 29/10/2025 e della nota della Direzione Regionale Trasformazione digitale e procurement della Regione Lazio del 29/10/2025 afferente alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del Servizio CUP occorrente le Aziende Sanitarie della Regione Lazio”, avente ad oggetto l’“Esibizione documentale in esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio nn. 16821/2025-16822/2025-16823/2025-16824/2025-16825/2025 del 29/9/2025” (doc. 25 - nota 29.10.25); - della nota del 30/10/2025 “Esibizione documentale in esecuzione Ordinanze TAR Lazio” con cui la Regione ha trasmesso un ulteriore documento (doc. 26 - nota 30.10.25); - di tutti gli altri atti connessi, collegati, conseguenti anche non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuova aggiudicazione del lotto 5 della gara regionale per il servizio CUP, adottata dopo la rivalutazione del punteggio relativo al responsabile di commessa, nonché gli atti presupposti e il verbale RUP di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nuova aggiudicazione disposta dalla Regione Lazio in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato l’aggiudicazione originaria limitatamente all’attribuzione del punteggio per il criterio relativo al responsabile di commessa. Ha dedotto, anzitutto, la carenza dei requisiti generali dell’aggiudicatario, assumendo che una consorziata esecutrice fosse incorsa in omissioni contributive e in gravi violazioni lavoristiche, nonché che l’aggiudicatario avesse reso dichiarazioni false o reticenti. Con i motivi aggiunti ha censurato il verbale RUP del 26 febbraio 2025, sostenendo che la verifica della regolarità contributiva fosse stata limitata ai DURC più recenti e non avesse considerato un accertamento INPS del 2023, né garantito la continuità del possesso del requisito. Ha inoltre contestato la mancata esclusione dell’aggiudicatario per gravi illeciti professionali, riferiti a una rilevante penale applicata da un’ASL e a vicende penali concernenti una società consorziata, nonché l’omessa informazione di tali circostanze. Infine, ha censurato la nuova valutazione della Commissione sul responsabile di commessa, sostenendo che l’offerta dell’aggiudicatario non individuasse una figura concretamente idonea e che il punteggio attribuito fosse irragionevole e sproporzionato rispetto alle indicazioni della sentenza del Consiglio di Stato e della lex specialis. Un motivo relativo alla mancata nuova verifica dei requisiti è stato dedotto prima che tale verifica fosse effettuata e poi è divenuto improcedibile.
La decisione
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati integralmente respinti. La censura relativa alla carenza dei requisiti contributivi della consorziata esecutrice, proposta nel ricorso introduttivo, è stata dichiarata inammissibile perché coperta dal giudicato formatosi sui precedenti giudizi, nei quali la medesima questione era già stata esaminata e respinta. La stessa censura, riproposta contro il verbale RUP del 2025, è stata ritenuta infondata: i DURC positivi, aventi natura di atti di certificazione assistiti da pubblica fede, imponevano alla stazione appaltante di considerarli e la esoneravano da ulteriori accertamenti sui medesimi fatti, anche alla luce dell’accertamento INPS riferito al periodo 2018-2019. Il motivo sulla mancata nuova verifica dei requisiti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la verifica era stata successivamente eseguita. La contestazione relativa ai gravi illeciti professionali è stata inizialmente dichiarata inammissibile perché riferita a un potere amministrativo non ancora esercitato; dopo l’adozione del verbale RUP, la censura è stata esaminata e respinta. Il giudice ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del RUP circa la non rilevanza della penale applicata dall’ASL di Teramo, in ragione del diverso oggetto contrattuale e della natura dell’inadempimento, né quella relativa alla vicenda della consorziata MODUS, considerata la riferibilità della condotta alla consorziata, la pendenza del giudizio e le misure correttive adottate. È stata inoltre richiamata la distinzione tra omissione dichiarativa e dichiarazione falsa: l’omissione di fatti potenzialmente rilevanti non determina un automatismo espulsivo e la causa di esclusione per falsità opera solo per dichiarazioni obiettivamente non veritiere. Quanto alla rivalutazione del responsabile di commessa, il TAR ha ritenuto che la Commissione si fosse conformata alla sentenza del Consiglio di Stato, la quale aveva imposto una nuova valutazione e non una decurtazione automatica del punteggio. Il criterio era unitario e riguardava esperienza e competenze, da valutare anche alternativamente o cumulativamente; non era quindi necessario che fossero entrambi specificamente documentati per ottenere il punteggio massimo. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione Lazio e del CNS, liquidate in euro 3.000,00 per ciascuna parte, oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 80 d.lgs. 50/2016
Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: … c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità …
La verifica dei requisiti generali e dei gravi illeciti professionali deve essere svolta dalla stazione appaltante; le omissioni informative non producono automaticamente l’esclusione e la valutazione dell’affidabilità è rimessa alla discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, abnormità o contraddittorietà.
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
La regolarità contributiva rilevante ai fini dell’esclusione è comprovata dai certificati delle autorità competenti, tra cui il DURC.
art. 80, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016
Le violazioni contributive e lavoristiche rilevano quale causa di esclusione nei limiti previsti dalla norma e quando siano definitivamente accertate secondo i presupposti normativi.
art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. 50/2016
La falsità o l’omissione di informazioni rilevanti deve essere valutata secondo le coordinate dell’Adunanza plenaria n. 16/2020; non ogni omissione determina l’esclusione e rilevano solo gli obblighi informativi previsti dalla legge o dalla lex specialis.
art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. 50/2016
Le penali, gli inadempimenti e le altre vicende contrattuali devono essere valutati concretamente dalla stazione appaltante quanto alla loro incidenza sull’integrità e affidabilità dell’operatore.
art. 80, comma 5, lett. f-bis), d.lgs. 50/2016
La disposizione ha carattere residuale e riguarda dichiarazioni o documenti obiettivamente falsi, senza margini di opinabilità; non si applica alla mera omissione o reticenza su fatti potenzialmente rilevanti.
art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016
Le violazioni in materia sociale e del lavoro devono essere debitamente accertate; il mero riferimento a un verbale ispettivo non dimostra automaticamente una violazione contributiva ostativa, la cui verifica compete agli enti previdenziali.
art. 2 l. 241/1990
È stato richiamato dal ricorrente in relazione all’obbligo di conclusione e di svolgimento del procedimento, ma il motivo è stato dichiarato improcedibile dopo l’esecuzione della verifica dei requisiti.
art. 114, comma 4, c.p.a.
È stato richiamato nel precedente giudizio di ottemperanza, conclusosi con il rigetto della domanda di nullità o inefficacia della nuova aggiudicazione per violazione o elusione del giudicato.
Massime di principio
- I certificati rilasciati dalle autorità competenti in materia di regolarità contributiva, tra cui il DURC, hanno natura di atti di certificazione o attestazione assistiti da pubblica fede e si impongono alla stazione appaltante, esonerandola da ulteriori accertamenti autonomi sui medesimi dati, salvo contestazione nelle forme proprie dell’atto certificativo.
- La questione relativa al possesso dei requisiti generali dell’aggiudicatario, già definitivamente esaminata in un precedente giudizio tra le medesime parti e riferita alla stessa fase procedurale, non può essere nuovamente dedotta contro la riedizione del potere limitata a un diverso profilo valutativo, perché coperta dal giudicato.
- L’omissione o la reticenza dell’operatore economico su fatti potenzialmente integranti un grave illecito professionale non determina automaticamente l’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) o f-bis), dovendo la stazione appaltante valutare l’incidenza concreta dei fatti sull’integrità e affidabilità; la lett. f-bis) riguarda le sole dichiarazioni obiettivamente false.
- Il giudizio sui gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità amministrativa. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla verifica della non pretestuosità e dell’assenza di manifesta abnormità, illogicità, contraddittorietà o violazione di norme imperative.
- Quando una sentenza annulla l’aggiudicazione limitatamente all’attribuzione di un punteggio discrezionale e dispone la rivalutazione, la stazione appaltante deve rieditare la valutazione secondo i criteri conformativi indicati dal giudice, senza che l’annullamento determini automaticamente l’azzeramento o la decurtazione predeterminata del punteggio.
- Un criterio di valutazione dell’offerta riferito unitariamente a esperienza e competenze può essere applicato considerando tali elementi in modo alternativo o cumulativo, se la lex specialis non prevede una distinta ponderazione o la necessaria compresenza di entrambi per l’attribuzione del punteggio massimo.
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