Sentenza n. 2260/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento del Comune di Cesano Boscone prot. n.-OMISSIS- del 6 aprile 2023, notificato alla ricorrente in data 17 aprile 2023, con il quale è stata revocata l'autorizzazione n. -OMISSIS- per attività commerciale in media struttura di vendita di prodotti non alimentari sita in -OMISSIS- rilasciata il 12 giugno 2007, nonché di ogni altro atto prodromico, conseguente, collegato, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di revoca dell’autorizzazione commerciale per media struttura di vendita, adottato sul presupposto della sospensione dell’attività per oltre un anno
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca dell’autorizzazione commerciale rilasciata nel 2007, sostenendo di avere continuato a svolgere attività di vendita nello showroom sino alla cessione del ramo d’azienda e contestando l’accertamento comunale dell’inattività dal 2018. Ha dedotto la violazione dell’art. 22, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 114/1998 e degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione e contraddittorietà estrinseca, oltre alla violazione del legittimo affidamento. In particolare, ha sostenuto che il sopralluogo del 2023 non potesse dimostrare l’inattività nel periodo precedente, che i consumi energetici fossero stati valutati in modo aggregato e che dichiarazioni di clienti, attestazioni del custode, cartelli, utenze e altra documentazione dimostrassero la persistente operatività dello showroom. Il Comune ha eccepito anche il difetto di interesse, poiché il ramo d’azienda era stato ceduto e la ricorrente non disponeva più dei locali, e ha difeso la correttezza dell’istruttoria, assumendo che l’attività fosse cessata almeno dal 2015-2016/2017.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, ritenendo che la revoca o decadenza dell’autorizzazione commerciale costituisca espressione di potestà autoritativa e discrezionale quanto all’attività istruttoria, pur richiamando l’orientamento secondo cui la competenza ad adottare il provvedimento spetta al dirigente e non al sindaco ai sensi dell’art. 107, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. Il Collegio ha ritenuto dubbio l’interesse a ricorrere, in ragione della cessione del ramo d’azienda e della mancata impugnazione del diniego di subentro, ma ha prescisso da tale questione esaminando il merito. Ha ritenuto provata, sulla base della documentazione acquisita, dei sopralluoghi e della significativa riduzione dei consumi elettrici dal 2018, la cessazione dell’attività e l’abbandono dei locali per un periodo superiore a un anno. Ha quindi escluso la violazione dell’art. 22, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 114/1998, rilevando che, una volta accertata la sospensione ultrannuale, la decadenza dell’autorizzazione è dovuta e non residua discrezionalità amministrativa. Ha escluso il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché il provvedimento aveva esaminato le osservazioni della ricorrente e indicato le ragioni per cui la documentazione prodotta non dimostrava la prosecuzione dell’attività. Ha respinto anche la censura relativa al legittimo affidamento, non potendo l’inerzia dell’amministrazione impedire l’adozione di un provvedimento dovuto dopo la sospensione dell’attività per oltre un anno. Le spese, liquidate in euro 2.000,00, sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 22, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 114/1998
le autorizzazioni all’esercizio di attività commerciale decadono in caso di sospensione dell’attività stessa per un periodo superiore ad un anno
La decadenza dell’autorizzazione consegue necessariamente all’accertamento della sospensione dell’attività per oltre un anno; l’amministrazione non dispone di ulteriore discrezionalità sull’adozione dell’atto.
art. 107, comma 5, d.lgs. n. 267/2000
La competenza ad adottare la decadenza o la revoca dell’autorizzazione commerciale spetta al dirigente e non al sindaco, anche quando la disciplina speciale individui quest’ultimo come autorità competente per le violazioni.
art. 3 l. n. 241/1990
Non sussiste difetto di motivazione quando il provvedimento espone le ragioni dell’inattività, dà conto delle osservazioni dell’interessato e spiega perché la documentazione prodotta non sia idonea a dimostrare la prosecuzione dell’attività.
art. 1 l. n. 241/1990
La censura è stata esaminata con riferimento ai principi generali dell’azione amministrativa, senza che il giudice ravvisasse una violazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- La revoca o decadenza dell’autorizzazione commerciale prevista per la sospensione dell’attività per oltre un anno è un atto dovuto quando l’amministrazione abbia accertato il presupposto fattuale della sospensione ultrannuale; non residua una discrezionalità amministrativa in ordine all’adozione del provvedimento.
- L’accertamento dell’inattività commerciale può fondarsi su una valutazione complessiva di sopralluoghi, stato dei locali, consumi delle utenze, documentazione contabile e altri elementi istruttori; la documentazione prodotta dal privato deve essere concretamente idonea a dimostrare la persistente operatività dell’esercizio.
- Non sussiste difetto di motivazione quando il provvedimento di decadenza esamina le osservazioni dell’interessato e indica le ragioni per cui gli elementi prodotti non dimostrano la prosecuzione dell’attività commerciale.
- Il legittimo affidamento non può impedire l’adozione della decadenza dell’autorizzazione commerciale quando sia stata accertata la sospensione dell’attività per oltre un anno, trattandosi di provvedimento sostanzialmente sanzionatorio e dovuto.
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