Ordinanza n. 3260/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. IV, di reiezione della domanda cautelare contro il decreto ministeriale disciplinante l’inserimento nelle GPS di prima fascia per il biennio 2026/2028
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto appello cautelare contro l’ordinanza con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare, ritenendo non equiparabile la posizione di chi ha conseguito all’estero il titolo di specializzazione sul sostegno rispetto a quella dei candidati che hanno conseguito il titolo in Italia entro il 30 giugno 2026. Hanno chiesto la riforma dell’ordinanza e l’adozione di misure cautelari che consentissero il loro inserimento con riserva nelle GPS di prima fascia per il biennio 2026/2028. La censura riguardava, in particolare, la legittimità della previsione del decreto ministeriale che stabiliva un termine differenziato per l’inserimento nella prima fascia delle GPS in ragione del luogo di conseguimento del titolo, prospettandone il contrasto con la normativa dell’Unione europea sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando in sostanza la reiezione della tutela cautelare disposta dal TAR. In sede di sommaria delibazione, ha escluso prima facie l’illegittimità del decreto ministeriale nella parte in cui introduce un termine differenziato per l’inserimento nelle GPS a seconda che il titolo di specializzazione sul sostegno sia stato conseguito in Italia o all’estero. Il Collegio ha ritenuto la previsione ragionevole e compatibile con la direttiva 2005/36/CE, rilevando che, in assenza di un sistema armonizzato di formazione nell’Unione europea, il titolo italiano è immediatamente valido ed efficace, mentre il titolo estero deve essere sottoposto a un’ulteriore procedura di riconoscimento. Tale procedura è stata considerata funzionale anche a garantire l’idoneità dei professionisti destinati a operare con soggetti fragili. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
direttiva 2005/36/CE
La disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali è stata ritenuta, in sede cautelare e con sommaria delibazione, compatibile con la previsione di un termine differenziato, considerata la necessità di sottoporre i titoli esteri alla procedura di riconoscimento.
Massime di principio
- In assenza di un sistema armonizzato di formazione professionale nell’Unione europea, è prima facie ragionevole distinguere, ai fini dell’inserimento in una graduatoria pubblica, tra titoli conseguiti nell’ordinamento nazionale, immediatamente validi ed efficaci, e titoli conseguiti all’estero, subordinati a una procedura di riconoscimento.
- La previsione di un termine differenziato per l’inserimento in una graduatoria pubblica, collegato alla necessità di riconoscere previamente un titolo professionale estero, non è prima facie incompatibile con la normativa europea sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
- La procedura di riconoscimento dei titoli professionali esteri può essere giustificata dall’esigenza di verificare l’idoneità dei professionisti chiamati a operare con soggetti particolarmente fragili.
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