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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04620/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due parti private avevano chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare presupposta. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo in parte l'indennizzo, parametrandolo non all'importo del credito azionato nel fallimento, ma alle somme effettivamente ricevute dalle istanti in sede di riparto finale. Le interessate avevano proposto opposizione e il collegio aveva poi rigettato le opposizioni, confermando anche la regolazione delle spese. Il Ministero ha proposto ricorso principale lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese della fase di opposizione nonostante il rigetto, sostenendo che le spese di tale fase dovessero seguire autonomamente la soccombenza delle opponenti. Le controparti hanno proposto ricorso incidentale chiedendo la corretta interpretazione dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001: se, nel caso di fallimento, il "valore della causa" debba essere commisurato alla somma ammessa al passivo o a quella concretamente ripartita ai creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale delle creditrici, affermando che, ai fini dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, nelle procedure fallimentari presupposte il valore della causa va individuato, in via analogica, secondo i criteri degli artt. 10 ss. c.p.c., dunque in base all'importo domandato nel processo presupposto e non alle somme poi effettivamente ricevute in riparto o ammesse al passivo. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il ricorso principale del Ministero sulle spese è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale per sostenere che le spese devono seguire la soccombenza nella fase di opposizione

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente principale per contestare la regolazione delle spese disposta dalla Corte territoriale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    disciplinava la fase di opposizione nel procedimento di equa riparazione, qualificata dalla Corte come fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento

  • art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001

    ai fini della liquidazione dell'indennizzo, la nozione di "valore della causa" nelle procedure fallimentari va determinata analogicamente secondo gli artt. 10 ss. c.p.c., assumendo l'importo domandato nel processo presupposto

  • artt. 10 ss. c.p.c.

    utilizzati in via analogica per individuare il valore della causa nel processo presupposto, cioè sulla base del petitum originario e non dell'esito economico effettivo della procedura

Massime di principio

  • Nella liquidazione dell'indennizzo ex L. n. 89/2001 per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il "valore della causa" deve essere ricostruito, in via analogica, secondo i criteri degli artt. 10 ss. c.p.c., avendo riguardo all'importo della domanda proposta nel procedimento presupposto.
  • Non è corretto ancorare il valore della causa, ai fini dell'equa riparazione, alla somma effettivamente ottenuta dal creditore in sede di riparto concorsuale o alla sola somma ammessa al passivo, poiché tale dato dipende da variabili estranee alla natura ed entità del credito azionato.
  • Nel procedimento ex L. n. 89/2001 la fase di opposizione non costituisce un autonomo giudizio di impugnazione, ma è pur sempre una fase del medesimo procedimento a contraddittorio pieno; tuttavia, ai fini delle spese, il regolamento resta governato dai criteri di soccombenza relativi alla singola fase.
  • Quando il ricorso incidentale è accolto e determina la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio, il ricorso principale che investe un capo del provvedimento logicamente successivo può rimanere assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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