Cassazione Civile, Ordinanza n. 26141/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti del titolare di una ditta individuale un avviso di accertamento per l'anno 2007, recuperando a tassazione maggiori ricavi non dichiarati ai fini IRPEF, IRAP e IVA, desunti da fatture non contabilizzate rinvenute presso clienti del contribuente in esito a controlli incrociati. Il contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano annullato l'accertamento. In cassazione l'Ufficio ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per omessa motivazione, deducendo violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 39 D.P.R. 600/1973 e 54 D.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso il valore presuntivo dei dati acquisiti presso terzi e, quindi, aveva indebitamente posto a carico dell'Ufficio l'onere di provare ulteriormente la fondatezza della pretesa fiscale.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza regionale non apparente e comunque sufficiente a superare il minimo costituzionale, poiché la CTR aveva chiaramente espresso la ragione decisoria nel ritenuto mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, una volta acquisiti elementi indiziari da controlli incrociati presso terzi idonei a far presumere ricavi non dichiarati, l'Amministrazione ha assolto il proprio onere e spetta al contribuente dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo è stato formulato deducendo un vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il secondo motivo è stato dedotto per violazione di legge sostanziale in tema di prova e accertamento tributario.
art. 132 c.p.c.
La Corte richiama il requisito della motivazione della sentenza e la nullità solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente o incomprensibile.
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
Norma speciale del processo tributario che impone una motivazione la cui mancanza integra nullità della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 2697 c.c.
In presenza di elementi indiziari idonei a provare ricavi non dichiarati, l'onere di dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa grava sul contribuente.
art. 2727 c.c.
Richiamato in relazione alla prova per presunzioni semplici fondata sui dati raccolti presso terzi.
art. 2729 c.c.
Richiamato per riconoscere la validità degli indizi come base della prova presuntiva dell'evasione.
art. 39, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 600 del 1973
Norma posta a base dell'accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi non dichiarati.
art. 54, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972
Norma posta a base della rettifica IVA mediante accertamento fondato su presunzioni e dati acquisiti in controllo incrociato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi di questa disposizione.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Disposta la cassazione con rinvio limitatamente alla censura accolta.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non rileva il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- Nel processo tributario, gli elementi acquisiti dall'Ufficio presso terzi e i dati emersi da controlli incrociati possono costituire idonea base presuntiva dell'esistenza di ricavi non dichiarati.
- Quando l'accertamento fiscale si fonda su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio e spetta al contribuente dimostrare fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa.
- La regolarità formale della contabilità del contribuente non è di per sé sufficiente a neutralizzare gli effetti probatori degli indizi raccolti dall'Ufficio se questi sono idonei a fondare la presunzione di evasione.
- In sede di controllo di legittimità, il vizio motivazionale deve emergere dal testo della sentenza impugnata, senza che la Corte debba confrontarsi con una rivalutazione delle risultanze di causa.
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