Cassazione Penale, Sentenza n. 44587/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata per carenza di motivazione sul rapporto sinergico tra la condotta attribuita al ricorrente e l'evento detenzione e ha rinviato il procedimento alla Corte di Appello di Bari per un nuovo esame. Ha altresì demandato alla Corte di Appello la regolamentazione delle spese nel giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto della domanda di riparazione ex art. 314 c.p.p. per presunta ingiusta detenzione dal 04/12/2015 al 14/12/2015. Si contestava che l'ordinanza della Corte d'Appello non motivasse adeguatamente il nesso tra la "colpa grave" attribuita al ricorrente (contatti con un pusher e soste in un'area di spaccio) e l'adozione e mantenimento della misura cautelare, limitandosi a richiamare un mero elemento di sospetto senza esaminare gli atti investigativi e senza spiegare come i comportamenti addebitati avessero avuto efficacia causale nella instaurazione del procedimento cautelare. Il ricorrente era stato successivamente assolto con sentenza divenuta irrevocabile (art. 530, comma finale c.p.p.).
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
Norma sulla riparazione per ingiusta detenzione. Dalla decisione emerge che il giudice della riparazione deve motivare il nesso causale tra eventuale comportamento colposo dell'interessato e l'adozione o il mantenimento della misura; una motivazione meramente affermativa o basata su sospetti è insufficiente.
art. 315 c.p.p.
Richiamata come norma collegata alla riparazione; la violazione è stata dedotta ma la decisione si concentra sull'insufficienza motivazionale richiesta dalla disciplina della riparazione.
art. 530, comma finale c.p.p.
Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto divenuta irrevocabile: elemento rilevante per la domanda di riparazione e il vaglio sul comportamento del giudice della riparazione.
art. 611 c.p.p.
Norma che regola le conclusioni del Pubblico Ministero in Cassazione; nella vicenda il PG aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso ma la Corte ha comunque valutato il merito del motivo.
art. 173, co. 1 disp. att. c.p.p.
Limiti nella formulazione delle doglianze e nella motivazione del ricorso; richiamata in ordine alle modalità espositive delle censure.
artt. 81 c.p. e 73 co.1 legge 309/90
Norme sostanziali relative al reato per cui era stata disposta la custodia cautelare; citate in quanto contenute nell'ordinanza di custodia emessa dal GIP.
Massime di principio
- Per ottenere la riparazione ex art. 314 c.p.p. è essenziale dimostrare non solo l'esito favorevole del processo (es. assoluzione irrevocabile) ma anche di aver subito detenzione per la quale non vi sia stata una colpa tale da averla determinata; il giudice della riparazione deve motivare chiaramente il nesso causale tra la condotta imputata e l'adozione/mantenimento della misura.
- Una motivazione che si limita a enunciare l'esistenza di una "colpa grave" o a richiamare un elemento sospetto senza esaminare gli atti e spiegare il rapporto causale è insufficiente e può portare all'annullamento e al rinvio.
- In fase di istruttoria per la riparazione occorre sollevare e documentare criticamente gli elementi delle indagini (intercettazioni, dichiarazioni, accertamenti) per dimostrare che non giustificavano la misura cautelare o che non possono essere ricondotti a comportamenti colposi dell'interessato.
- Se il giudice di merito omette la necessaria comparazione tra comportamento dell'imputato e ragioni della misura cautelare, la Cassazione tende a disporre il rinvio per nuovo esame anziché liquidare direttamente la domanda.
- La regolamentazione delle spese in caso di annullamento per carenza motivazionale è rimessa al giudice di rinvio.
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